AS 2025 19
AS 2025 19
(OITE-PT-DFI)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 20253.
13 gennaio 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
(art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
N. 34 Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
con date di pubblicazione 34. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3239, GU L, 2024/3239, 23.12.2024.