Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
a. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica Popolare del Bangladesh, l’autorità competente per l’aviazione civile del Bangladesh debitamente incaricata dal Ministero dell’aviazione civile e del turismo o in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
b. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
c. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
d. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
e. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
f. la locuzione «trasporto aereo intermodale» indica il trasporto pubblico dietro remunerazione o in virtù di un contratto di leasing di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie;
g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali; e
h. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Sempre che non sia espressamente disposto altrimenti, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.