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AS 2025 191

Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 32 Inoltre, i capoversi 1 e 1bis si applicano per analogia se il locatore adegua la pigione a un indice pattuito. Per le pigioni indicizzate, la notificazione può essere fatta solo dopo la pubblicazione del nuovo valore dell’indice. 3 I capoversi 1 e 1bis si applicano per analogia qualora i Cantoni dichiarino obbligatorio ai sensi dell’articolo 270 capoverso 2 CO l’uso del modulo ufficiale per la conclusione di un nuovo contratto di locazione. Il modulo deve inoltre contenere:a. il tasso d’interesse di riferimento applicabile alla pigione precedente;b. l’indice nazionale dei prezzi al consumo applicabile alla pigione precedente.

Art. 19a Notificazione di pigioni scalariPer le pigioni scalari, la notificazione scritta può essere fatta al più presto quattro mesi prima dell’inizio dell’aumento di pigione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2025.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi