AS 2025 195
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’8 novembre 20231 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3, frase introduttiva3 Sono fatte salve le disposizioni esecutive emanate secondo l’articolo 84 capoverso 1 LSIn dalle autorità assoggettate e concernenti:
Art. 7 Controllo straordinario (art. 29 cpv. 3 LSIn)Su richiesta del dipartimento competente o della Cancelleria federale, il DDPS decide in merito a controlli straordinari ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3 LSIn. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
Art. 8 cpv. 1bis nonchè 2, frase introduttiva e lett. b1bis Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tiene un elenco delle funzioni cantonali di cui al capoverso 1. 2 Prima che terzi vengano sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, i seguenti organi verificano se la persona da controllare è destinata a esercitare un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza:b. in tutti gli altri casi: l’incaricato della sicurezza delle informazioni del servizio richiedente di cui all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza del 1° maggio 20242 concernente l’organizzazione degli appalti pubblici dell’Amministrazione federale.
Art. 10 cpv. 2 lett. d n. 22 Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIn:d. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate da impiegati della Confederazione e da collaboratori esterni:2. presso il Servizio informazioni militare (SIM) e il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs),
Art. 15 cpv. 4 e 64 Per i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu i progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un’autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d’esercizio oppure i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari sono il servizio promotore e decisore. L’IFSN emana direttive per la valutazione del rischio per la sicurezza da parte dei servizi decisori.6 Le autorità assoggettate e i Cantoni comunicano ai servizi specializzati CSP quali servizi nel loro ambito di competenza sono i servizi promotori e i servizi decisori. Se un Cantone non designa alcun servizio promotore, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza è responsabile dell’avvio del controllo.
Art 16 cpv. 2−52 Il Servizio specializzato CSP DDPS fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS).3 Il Servizio specializzato CSP CaF è competente del controllo delle seguenti persone:a. persone elette o nominate dal Consiglio federale o la cui elezione è approvata o confermata dal Consiglio federale, ad eccezione delle funzioni all’interno della Cancelleria federale;b. supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli uffici come pure dei segretari generali;c. persone elette o nominate dalla direzione suprema delle altre autorità assoggettate e che le sono direttamente subordinate;d. impiegati della SEPOS.4 Il Servizio specializzato CSP DDPS è competente di tutti gli altri controlli.5 Se in occasione del controllo di una determinata persona vi sono motivi per supporre che possa esistere un conflitto di interessi che non può essere risolto in modo soddisfacente attraverso la ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa, i servizi specializzati CSP decidono di comune accordo in merito all’attribuzione della competenza.
Art. 19 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a e b nonché c n. 3 e 42 Un’audizione secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera d LSIn è effettuata presso le seguenti persone:a. persone elette o nominate dal Consiglio federale o la cui elezione è approvata o confermata dal Consiglio federale;b. supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli uffici come pure dei segretari generali;c. persone che esercitano o che sono destinate a esercitare una funzione presso uno dei seguenti organi:3. SIM e SPPEs,4. Abrogato
Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva1 Se una persona è già in possesso di una dichiarazione di sicurezza valida rilasciata in occasione di un controllo precedente secondo l’articolo 1 capoverso 1, il servizio decisore oppure, se il Consiglio federale è il servizio decisore, il dipartimento richiedente può rinunciare a una nuova valutazione se:
Art. 26 cpv. 1 e 1bis1 Se è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn, occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo entro i termini seguenti: a. nel caso di un controllo di sicurezza di base: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di 10 anni;b. nel caso di un controllo di sicurezza ampliato: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di 5 anni. 1bis Se è stata rilasciata una dichiarazione secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettere b–d LSIn, occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo entro i termini seguenti:a. nel caso di un controllo di sicurezza di base: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di 5 anni;b. nel caso di un controllo di sicurezza ampliato: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di 3 anni.
Art. 33 cpv. 11 Le relazioni d’affari tra la persona da controllare, le autorità, i terzi e gli organi giudiziari avvengono, per quanto possibile, per via elettronica.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2025.
14 marzo 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |