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AS 2025 198

Legge federale sui politecnici federali

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20241,

decreta:

I

La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:

Art. 2, rubrica, nonché cpv. 3bis e 3terCompiti dei PF e degli istituti di ricerca3bis Negli ambiti di cui al capoverso 1 il Consiglio federale può assegnare loro ulteriori compiti; per tali compiti i PF e gli istituti di ricerca ricevono un compenso o possono riscuotere tasse. 3ter I PF e gli istituti di ricerca pronunciano le decisioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.

Art. 17 cpv. 2, 6 e 7, terzo periodoConcerne soltanto il testo francese

Art. 25a cpv. 1 lett. c1 Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito:c. Abrogata

Art. 34d cpv. 2bis e 52bis Per gli studenti stranieri che eleggono domicilio in Svizzera a scopo di studio o che non hanno domicilio in Svizzera sono fissate tasse universitarie più elevate. Queste ammontano almeno al triplo delle tasse universitarie di cui al capoverso 2.5 I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse per le prestazioni che forniscono per adempiere i compiti supplementari loro assegnati dal Consiglio federale secondo l’articolo 2 capoverso 3bis e per le quali non ricevono compensi. Il Consiglio federale stabilisce l’importo di tali tasse.

Art. 37a cpv. 1, secondo periodo1 … Almeno quattro di questi membri non fanno parte del settore dei PF.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.3

2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° maggio 2025.

3 Il articolo 37a entra in vigore il 1° gennaio 2028.

21 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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