La presente ordinanza stabilisce quali organi assumono i seguenti compiti nell’ambito del servizio sanitario:
a. pianificazione e preparazione delle misure volte a gestire situazioni eccezionali nella sanità pubblica;
b. gestione di situazioni eccezionali nella sanità pubblica.
Il coordinamento a livello politico e operativo ha luogo nel quadro delle piattaforme politica e operativa della Rete integrata svizzera per la sicurezza (RSS).