AS 2025 204
Ordinanza concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 settembre 20151 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è modificata come segue:
TitoloOrdinanza concernente i trasportatori su strada (OTStr)
Ingressovisti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9 capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 20092 concernente i trasportatori su strada (LTrS); in applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri),
Art. 3 Capacità finanziaria1 La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di merci è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano a:a. almeno 9000 franchi per il primo veicolo di oltre 3,5 tonnellate;b. 5000 franchi per ogni ulteriore veicolo di oltre 3,5 tonnellate; ec. 900 franchi per ogni ulteriore veicolo il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate.2 La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di merci che impiega esclusivamente veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 1800 franchi per il primo veicolo e a 900 franchi per ogni veicolo ulteriore.3 La capacità finanziaria di un’impresa di trasporto di viaggiatori è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo e a 5000 franchi per ogni veicolo ulteriore.4 La capacità finanziaria di un’impresa attiva sia nel trasporto di viaggiatori sia nel trasporto di merci è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo. Per ogni veicolo ulteriore la capacità finanziaria è retta dal capoverso 1 lettere b e c oppure dal capoverso 3.5 Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, l’impresa può garantire la capacità finanziaria mediante garanzia bancaria. La garanzia bancaria deve garantire la capacità finanziaria per la durata dell’autorizzazione di accesso.
Art. 3a Prova della capacità finanziaria1 Per comprovare la capacità finanziaria, occorre presentare l’ultimo conto annuale comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni (CO)4.2 Le imprese individuali che non dispongono di un conto annuale possono comprovare la loro capacità finanziaria mediante la tassazione fiscale più recente. Se, a causa di importi esenti, nella tassazione non figura alcuna sostanza, oltre a questa occorre inviare la dichiarazione d’imposta completa. Il capitale proprio è calcolato in base al bilancio o alla sostanza netta secondo i documenti fiscali.3 Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono presentare:a. il bilancio d’apertura; ob. il conto annuale attuale comprendente il bilancio e il conto economico.4 Se il CO prevede la revisione del conto annuale, quest’ultimo o, all’occorrenza, il bilancio d’apertura deve essere accompagnato da un rapporto dei revisori.
Art. 4 cpv. 1 lett. c1 Per comprovare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale», «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale» o «Specialista dei trasporti e della logistica con attestato professionale federale»;[tab]Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 5a Prova di avere una sede effettiva e stabile in SvizzeraPer comprovare di avere una sede effettiva e stabile in Svizzera, un’impresa di trasporti su strada deve:a. disporre di locali in cui può accedere agli originali dei suoi documenti principali che devono essere accessibili all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) per la verifica del rispetto delle condizioni legali in materia di accesso alle professioni di trasportatore su strada;b. dopo aver ottenuto l’autorizzazione di accesso, disporre stabilmente di un numero di veicoli immatricolati e di conducenti adeguato alla portata della sua attività di trasporto;c. svolgere effettivamente e stabilmente le sue attività amministrative e commerciali, in particolare utilizzando attrezzature e strutture appropriate;d. esercitare effettivamente e stabilmente la sua attività di trasporto utilizzando attrezzature tecniche appropriate per i veicoli.
Art. 6 cpv. 2, nota a piè di pagina, e cpv. 52 Queste associazioni elaborano un regolamento d’esame, il cui programma corrisponde all’Allegato I del regolamento (CE) n.1071/20095.5 Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento; quest’ultimo deve essere approvato dall’UFT.
Titolo prima dell’art. 11Sezione 5: Obbligo di conservare i documenti e obbligo di recarli a bordo
Art. 111 L’originale dell’autorizzazione di accesso deve essere conservato dall’impresa di trasporto su strada presso la propria sede.2 Una copia dell’autorizzazione di accesso certificata conforme dall’UFT o dall’autorità competente e l’attestato di conducente devono sempre essere recati a bordo del veicolo. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.3 Il capoverso 2 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario secondo l’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre 20096 sul trasporto di viaggiatori.
Titolo prima dell’art. 12Sezione 6: Registro delle imprese di trasporto su strada
Art. 12 Dati per l’identificazionePer identificare i gestori dei trasporti l’UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d’origine o di nascita e indirizzo nel registro delle imprese di trasporto su strada.
Art. 13 Accesso mediante procedura di richiamo1 L’UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettere a, d ed e LTrS, se le autorità stesse hanno comunicato all’UFT il punto di contatto designato a questo scopo.2 Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati secondo l’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/20097 dagli Stati membri dell’UE e dagli Stati dell’AELS membri dello SEE.
Art. 13a Assistenza amministrativa reciprocaSe nel quadro dell’assistenza amministrativa reciproca le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e degli Stati dell’AELS membri dello SEE chiedono all’UFT informazioni secondo l’articolo 9a capoverso 1 LTrS, l’UFT le fornisce entro 30 giorni.
Inserire prima del titolo della sezione 7
Art. 14a Cancellazione dei datiL’UFT procede alla cancellazione dei dati secondo l’articolo 9 LTrS:a. se l’autorizzazione di accesso non è più valida; ob. non appena non necessita più dei dati per il rilascio o la verifica dell’autorizzazione di accesso.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.
14 marzo 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |