AS 2025 206
Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 22aSezione 3a.
Eccezioni dalla gestione mediante convenzioni sulle prestazioni(art. 38a cpv. 2 LOGA)
Art. 22aDalla gestione mediante convenzioni sulle prestazioni sono esclusi, oltre al Controllo federale delle finanze:a. la Cancelleria federale;b. l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;c. la Commissione federale delle case da gioco;d. il Sorvegliante dei prezzi;e. la Commissione della concorrenza;f. il Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni;g. la Commissione federale delle poste;h. la Commissione del trasporto ferroviario;i. la Commissione federale dell’energia elettrica;j. la Commissione federale delle comunicazioni;k. l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
Art. 22bAbrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.
21 marzo 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |