Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da causare o rischiare di causare un grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente ai paragrafi 2–10.
Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.
La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, incluse le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Alla Parte che può essere interessata dalla misura di salvaguardia bilaterale è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente in termini di importazioni provenienti da detta Parte.
Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare misure che consistano nel portare l’aliquota di dazio per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:
(a) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (di seguito denominata «NPF») nel momento in cui la misura di salvaguardia bilaterale è adottata; o
(b) l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non è applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a una tale misura.
Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi del paragrafo 4 per ovviare al problema e, in assenza di una compensazione reciprocamente convenuta, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono immediatamente notificate alle altre Parti. Nello scegliere la misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. La Parte che adotta la misura applica la misura compensativa soltanto per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, soltanto finché è applicata la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4.
Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l’aliquota di dazio che sarebbe stata applicata in assenza della misura.
In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica sono avviate le procedure previste nei paragrafi 2–6, comprese quelle relative alle misure compensative. Ogni compensazione si basa sul periodo complessivo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.
Qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della misura di salvaguardia bilaterale di cui ai paragrafi 4 e 5. Qualsiasi aumento tariffario è prontamente rimborsato se dall’inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti riesaminano la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di loro. Dopo questo riesame possono decidere se applicare ancora il presente articolo. Se dopo il primo riesame le Parti decidono di mantenere tale possibilità, gli esami successivi si svolgono a cadenza biennale in seno al Comitato misto.