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AS 2025 222

AS 2025 222

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 novembre 20151 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:

Art. 2a, rubrica e cpv. 1Divieti concernenti beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili di cui all’allegato 1a a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

Art. 7 Blocco degli averi e delle risorse economiche1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:a. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all’allegato 6;b. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all’allegato 6a;c. delle persone fisiche di cui all’allegato 7.2 È vietato:a. trasferire averi o mettere a disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 6 nonché alle persone fisiche di cui all’allegato 7;b. prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 6;c. trasferire averi o mettere a disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 6a;3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:a. l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;b. organizzazioni internazionali;c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);e. organismi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−e nella misura in cui agiscono in tale veste.4 La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di: 1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito;c. attuare il JCPOA2.5 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:a. prevenire casi di rigore;b. tutelare interessi svizzeri;c. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; d. un uso per scopi umanitari, in particolare per consentire lo svolgimento di attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Iran.6 La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 5 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Art. 7a Deroghe al blocco degli averi e delle risorse economiche nell’ambito del trasporto aereo1 Il blocco di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e il divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b non si applicano agli averi o alle risorse economiche necessari per:a. lo svolgimento di voli per scopi umanitari per l’evacuazione o il rimpatrio di persone o per le iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali o nucleari o di incidenti chimici;b. lo svolgimento di voli per partecipare a riunioni finalizzate a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell’Iran all’aggressione russa contro l’Ucraina nonché a organizzazioni e gruppi armati in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso;c. l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;d. lo svolgimento di voli per le attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.2 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b per i numeri SSID 80-78476, 80-78484, 80-78492, se tali averi o risorse economiche sono necessari per i servizi di assistenza a terra secondo l’allegato dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. 3 La SECO può autorizzare deroghe al blocco di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e al divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b se tali deroghe sono necessarie per affrontare questioni critiche in materia di sicurezza aerea. 4 La SECO autorizza deroghe secondo i capoversi 2 e 3 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del DFF e con l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Art. 7b Divieto di effettuare operazioni con porti e chiuse1 È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con i porti e le chiuse di cui all’allegato 8.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle navi che necessitano di assistenza e che sono alla ricerca di un luogo di rifugio per i motivi seguenti:a. effettuare uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, per salvare vite umane in mare o per scopi umanitari; b. prevenire o mitigare urgentemente un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente; oc. reagire a catastrofi naturali.

Art. 8 cpv. 1bis1bis Le persone e le istituzioni che secondo l’articolo 7a capoverso 1 mettono a disposizione averi o risorse economiche alle persone o alle organizzazioni di cui all’allegato 6a li dichiarano senza indugio alla SECO.

Art. 10 Divieto di ingresso e di transito1 L’ingresso in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 6 e 6a.2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:a. per comprovati motivi umanitari;b. per consentire la partecipazione a congressi di organismi internazionali o a un dialogo politico concernente l’Iran; oc. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 11 lett. bÈ vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 19 gennaio 20114 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran o dall’ordinanza del 14 febbraio 20075 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran:b. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 6–7;

Titolo dopo l’art. 13Sezione 7: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 14Abrogato

Art. 14a PubblicazioneLe voci secondo gli allegati 6–8 sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

II

1 L’allegato 5 è abrogato.

2 Gli allegati 6, 6a e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 8 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 3 aprile 20256.

2 aprile 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3, 11 cpv. b)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie7

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 6»(art. 7 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a e b nonché 10 cpv. 1 e 11 lett. b)

(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3, 11 lett. b)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie8

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 6a»(art. 7 cpv. 1 lett. b, 2 lett. c nonché 10 cpv. 1 e 11 lett. b)

(art. 7 cpv. 1 e 11 lett. b)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie9

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 7»(art. 7 cpv. 1 lett. c e 2 lett. a nonché 11 lett. b)

(art. 7b cpv. 1)

Porti e chiuse con cui è vietato effettuare operazioni

  • – Porto di Amirabad

  • – Porto di Anzali