AS 2025 23
Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 27 agosto 20081 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici è modificata come segue:
TitoloOrdinanza dell’USAV
sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici(Ordinanza sugli animali da reddito e domestici)
Art. 7aAbrogato
Art. 16 cpv. 4 e 64 Nei box di riposo con dispositivo rigido per il collo, è necessario prevedere un’attrezzatura adeguata per garantire che gli animali non possano entrare nella zona per la testa.6 Abrogato
Art. 34a Posatoi e posatoi sopraelevati per i pulcini1 I posatoi devono essere collocati a un’altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio. Per gli animali di razza nana è possibile ridurre tale altezza a 40 cm.2 Nel caso di polli domestici, i pulcini ovaioli e riproduttori devono poter accedere a posatoi sopraelevati nelle prime due settimane di vita.
Inserire prima del titolo del capitolo 9
Art. 34b Piani dei posatoi di foraggiamentoNel caso di polli domestici, i piani dei posatoi di foraggiamento installati al di sopra delle superfici grigliate possono essere calcolati come superficie calpestabile secondo l’allegato 1 tabella 9–1 numero 2 OPAn, se sono costituiti da una mangiatoia con due posatoi paralleli, la cui distanza tra gli assi misura almeno 30 cm. Una superficie grigliata al di sopra della quale vi è almeno un piano di posatoi di foraggiamento viene conteggiata 1,5 volte come superficie calpestabile.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
20 dicembre 2024 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |