AS 2025 231
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. Correzione
Preambolo
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Modifica del 2 aprile 2025 (RU 2025 222; RS 946.231.143.6)
Art. 7a cpv 1, frase introduttiva, 2 e 3Invece di:1 Il blocco di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e il divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b non si applicano agli averi o alle risorse economiche necessari per:2 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b per i numeri SSID 80-78476, 80-78484, 80-78492, se tali averi o risorse economiche sono necessari per i servizi di assistenza a terra secondo l’allegato dell’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.3 La SECO può autorizzare deroghe al blocco di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e al divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b se tali deroghe sono necessarie per affrontare questioni critiche in materia di sicurezza aerea. Leggasi:1 Il blocco di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e il divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c non si applicano agli averi o alle risorse economiche necessari per:2 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c per i numeri SSID 80-78476, 80-78484, 80-78492, se tali averi o risorse economiche sono necessari per i servizi di assistenza a terra secondo l’allegato dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.3 La SECO può autorizzare deroghe al blocco di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e al divieto di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c se tali deroghe sono necessarie per affrontare questioni critiche in materia di sicurezza aerea. 7 aprile 2025 Cancelleria federale