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AS 2025 232

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

Preambolo

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

ordina:

I

L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 2 lett. cGli impiegati del DFAE appartengono ai servizi generali, al personale specializzato o a una delle tre carriere elencate di seguito:c. carriera consolare, composta dal personale consolare con funzioni dirigenziali e dal personale consolare specializzato.

Art. 14 cpv. 33 Per l’assunzione nella carriera consolare non vi è alcun limite d’età.

Art. 15 Condizioni per l’ammissione alla formazione (art. 24 OPers)1 Nello stesso anno i candidati possono candidarsi solo per l’ammissione a una delle carriere di cui all’articolo 2.2 Chi si candida per l’ammissione alla carriera diplomatica o alla carriera CI:a. deve soddisfare le condizioni di assunzione di cui all’articolo 13 capoversi 1 lettere b–d e 2; b. non deve aver superato l’età massima di cui all’articolo 14 capoverso 2; e c. deve dimostrare di avere ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello master o di disporre di una formazione equivalente. 3 Chi si candida per l’ammissione alla carriera consolare:a. deve soddisfare le condizioni di assunzione di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettere b−d; eb. deve dimostrare di disporre di una delle qualifiche seguenti: 1. in caso di candidatura come membro del personale consolare con funzioni dirigenziali: diploma di scuola universitaria a livello bachelor o formazione equivalente,2. in caso di candidatura come membro del personale consolare specializzato: formazione di base commerciale o formazione equivalente.

Art. 15a Ammissione alla formazione (art. 24 OPers)1 Nell’ambito di una preselezione amministrativa, la DR respinge le candidature che, entro il termine previsto per la loro presentazione, non rispettano tutte le condizioni di cui agli articoli 15 e 15a capoverso 4. 2 Nell’ambito di una preselezione qualitativa, in merito all’ammissione agli esami della procedura di ammissione I decide:a. la commissione di ammissione competente per quanto concerne la carriera diplomatica, la carriera CI e il personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare;b. la DR per quanto concerne il personale consolare specializzato della carriera consolare. 3 Sulla base dei risultati degli esami, in merito all’ammissione alla formazione decide:a. il capo del Dipartimento per quanto concerne la carriera diplomatica, la carriera CI e il personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare; a tal fine tiene conto della raccomandazione della commissione di ammissione competente;b. il direttore della DR per quanto concerne il personale consolare specializzato della carriera consolare.4 Chi non è ammesso alla formazione può ripetere una volta la procedura di ammissione I se adempie ancora le condizioni di assunzione di cui all’articolo 15 e se nell’ambito della procedura di preselezione qualitativa viene nuovamente ammesso agli esami.

Art. 17 Assunzione a tempo indeterminato (art. 24 OPers)1 In merito a un’assunzione a tempo indeterminato decide:a. per quanto concerne i candidati alla carriera diplomatica, alla carriera CI e per il personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare: il direttore della DR, con l’accordo del capo del Dipartimento, sulla base dei risultati della formazione e della valutazione finale e tenendo conto della raccomandazione della commissione di ammissione competente;b. per quanto concerne i candidati per il personale consolare specializzato della carriera consolare: il capo del personale del DFAE sulla base dei risultati della valutazione effettuata durante la formazione.2 Per la fissazione dello stipendio la durata della formazione (art. 16 cpv. 2) è calcolata come esperienza professionale.

Titolo dopo l’articolo 19Sezione 3a: Procedura di mutazione all’interno della carriera consolare

Art. 19a1 Gli impiegati che appartengono al personale consolare specializzato della carriera consolare possono candidarsi per una mutazione al fine di passare al personale consolare con funzioni dirigenziali se, oltre alle condizioni di assunzione di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettere b−d, soddisfano una delle condizioni seguenti:a. dimostrano di avere ottenuto un diploma di scuola universitaria a livello bachelor o di disporre di una formazione equivalente;b. dispongono delle seguenti esperienze comprovate:1. sono da almeno cinque anni membri del personale consolare specializzato della carriera consolare, 2. sono già stati impiegati in un posto relativo al personale consolare con funzioni dirigenziali e possono dimostrare di disporre di almeno una valutazione delle prestazioni per tale impiego. 2 Vengono verificati l’idoneità generale nonché il possesso dei requisiti professionali e personali per una mutazione dal personale consolare specializzato al personale consolare con funzioni dirigenziali. 3 Il capo del Dipartimento decide in merito alla mutazione dal personale consolare specializzato al personale consolare con funzioni dirigenziali sulla base dei risultati della verifica e tenendo conto della raccomandazione della commissione di ammissione competente.

Art. 21 Raccomandazioni della commissione di ammissione competente1 Nell’ambito della procedura di ammissione I per la carriera diplomatica, la carriera CI e il personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare, la commissione di ammissione competente formula una raccomandazione: a. all’attenzione del capo del Dipartimento in vista dell’ammissione alla formazione (art. 15a cpv. 3 lett. a);b. all’attenzione del direttore della DR in vista di un’assunzione a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1 lett. a).2 Nell’ambito della procedura di mutazione dal personale consolare specializzato al personale consolare con funzioni dirigenziali, formula una raccomandazione all’attenzione del capo del Dipartimento (art. 19a cpv. 3).

Sezione 5 (art. 21a)Abrogata

Art. 161f Disposizioni transitorie della modifica del 31 marzo 2025: appartenenza ai serviziDal 1° aprile 2025 l’appartenenza ai servizi è la seguente: a. gli impiegati della carriera affari consolari, gestione e finanze secondo l’articolo 2 lettera c del diritto anteriore appartengono al personale consolare con funzioni dirigenziali della carriera consolare secondo l’articolo 2 lettera c del nuovo diritto;b. i membri del personale specializzato secondo l’articolo 2 del diritto anteriore che svolgono compiti consolari appartengono al personale consolare specializzato della carriera consolare secondo l’articolo 2 lettera c del nuovo diritto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

31 marzo 2025

Dipartimento federale degli affari esteri:

Ignazio Cassis

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