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AS 2025 233

Ordinanza del DATEC concernente gli emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti (OEmSON)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

ordina:

I

L’ordinanza del DATEC del 2 luglio 20011 concernente gli emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti è modificata come segue:

TitoloConcerne soltanto il testo francese

Art. 1La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d’omologazione di natanti per gli esami del tipo e altri atti ufficiali.

Art. 3 cpv. 22 Sono considerati spese i costi non coperti dalle tariffe degli emolumenti.

Art. 4 Emolumenti per prestazioni amministrativeGli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a: franchi a. verbale dell’esame tecnicob. certificato tipoc. registrazione nel certificato tipo 50.– 70.– 40.–

Art. 5 Emolumenti per l’esame tecnico1 L’emolumento di base per l’esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle imbarcazioni da diporto ammonta a: franchi a. fino a 10 m di lunghezzab. oltre 10 m di lunghezza 150.– 180.– 2 Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi: franchi a. per le imbarcazioni con motore entrobordob. per il controllo 40.– 1. dell’illuminazione2. della protezione delle acque3. degli impianti sanitari4. degli impianti fissi per il carburante5. delle cisterne fisse delle acque nere 40.– 40.– 40.– 40.– 40.– c. per la misurazione del rumore in eserciziod. per la misurazione delle vele 250.– 1. fino a 15 m2 di superficie velica2. oltre 15 m2 di superficie velica 100.– 150.– 3 Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo: franchi a. del numero delle personeb. della potenza propulsivac. del bordo liberod. della stabilità 40.– 40.– 40.– 40.– 4 Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capoversi 2 e 3.5 Per gli altri natanti l’emolumento è calcolato conformemente all’articolo 7.

Art. 7 Emolumenti per gli altri atti ufficiali1 Gli emolumenti per gli altri atti ufficiali sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.2 Per altri atti ufficiali s’intendono le prestazioni che vanno oltre il volume ordinario dell’esame, in particolare esami di documenti, accertamenti tecnici e tempi di viaggio sotto forma di forfait per il percorso.3 Gli emolumenti variano tra 100 e 200 franchi per ora di lavoro. Il loro ammontare dipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

4 aprile 2025

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti