Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale che eseguono processi lavorativi nei settori di cui all’articolo 20 capoverso 1 devono utilizzare a tale scopo il sistema GDB. Su proposta di un’unità amministrativa, l’AFF può prevedere deroghe, in particolare per ragioni tecniche o per motivi di protezione dei dati.
Le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata, i Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione nonché le organizzazioni e le persone secondo l’articolo 2 capoverso 4 LOGA possono utilizzare il sistema GDB per l’esecuzione dei processi lavorativi nei settori di cui all’articolo 20 capoverso 1. L’accesso deve essere richiesto all’AFF. L’accesso può essere negato, in particolare per ragioni tecniche o per motivi di protezione dei dati. La conclusione di una convenzione con il settore TDT secondo l’articolo 11 capoverso 4 non è necessaria.
Alle organizzazioni e alle persone secondo l’articolo 2 capoverso 4 LOGA l’accesso è consentito soltanto se esso è necessario per l’adempimento dei compiti amministrativi. La richiesta di accesso deve essere presentata dall’unità amministrativa competente del dipartimento con il più stretto legame.
Gli utenti di cui ai capoversi 1 e 2 hanno accesso:
a. ai dati di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettere a–i, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione dei processi lavorativi di cui all’articolo 20 capoverso 1 o lo preveda un’altra disposizione;
b. ai dati di cui all’articolo 21 capoversi 1 lettera j e 2 che registrano autonomamente nel sistema GDB;
L’accesso può essere consentito mediante un’interfaccia.