AS 2025 238
Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 del 25 novembre 20201 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 2Sezione 2: Requisiti delle imprese
Art. 6 Limitazione dell’impiego1 ...2 Se un’impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell’attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a nella relativa versione in vigore, rispettivamente del 25 novembre 20202, del 18 dicembre 20203, del 13 gennaio 20214 o del 31 marzo 20215, sono considerati rispettati.
Art. 19 cpv. 22 Se ha rinunciato, prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l’entrata in vigore di tale modifica, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un’impresa individuale che al momento della cessazione definitiva dell’attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l’articolo 6 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:a. non è tenuto a rimborsare la Confederazione;b. può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.
II
L’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 del 2 febbraio 20226 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 22 Se un’impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell’attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 sono considerati rispettati.
Art. 17 cpv. 22 Se ha rinunciato, prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un’impresa individuale che al momento della cessazione definitiva dell’attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l’articolo 3 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:a. non è tenuto a rimborsare la Confederazione;b. può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.
2 aprile 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |