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AS 2025 24

Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’allegato 4 dell’ordinanza dell’USAV dell’8 novembre 20211 concernente la protezione degli animali nella macellazione è modificato come segue:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

20 dicembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(Art. 4, 6 cpv. 2 e 9)

Elettronarcosi di singoli animali per bovini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli domestici e ratiti

Titolo

Elettronarcosi di singoli animali per bovini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile e ratiti

Titolo 3

3 Parametri dell’applicazione di corrente alla testa dei bovini, dei suini, degli ovini e dei caprini

Titolo 3, n. 3.13.1 Per l’applicazione di corrente alla testa dei bovini, dei suini, degli ovini e dei caprini, l’intensità elettrica deve raggiungere i seguenti valori minimi entro il primo secondo: Categoria animale Intensità elettrica in ampere Bovini fino a 200 kg di peso vivo 1,3 A Bovini da oltre 200 a 600 kg di peso vivo 1,5 A Bovini di oltre 600 kg di peso vivo 2,0 A Ovini, caprini 1,0 A Suini fino a 110 kg di peso vivo 1,3 A Suini da oltre 110 a 160 kg di peso vivo 1,5 A Suini di oltre 160 kg di peso vivo 2,0 A

Titolo 6, n. 6.1 frase introduttiva e n. 6.2 frase introduttiva 6.1 Nei bovini, suini, ovini e caprini, l’efficacia dello stordimento deve essere verificata controllando la presenza dei seguenti sintomi principali:6.2 Concerne soltanto il testo francese

Titolo 7, n. 7.17.1 Per i bovini, i suini, i volatili da cortile e i ratiti, se l’applicazione di corrente alla testa non è seguita da un’applicazione di corrente al cuore, la iugulazione deve essere effettuata entro 10 secondi dall’applicazione di corrente alla testa, per gli ovini e i caprini entro 5 secondi.