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AS 2025 249

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L’ordinanza del DATEC del 20 novembre 20241 sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 44 Su richiesta, il termine di 18 mesi è sospeso per la durata della procedura di decisione in merito al rilascio di attestati internazionali secondo l’articolo 92e dell’ordinanza del 30 novembre 20122 sul CO2.

Art. 4 cpv. 2 e 3bis2 In mancanza di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni (art. 4 cpv. 6 dell’ordinanza del 2 aprile 20253 sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni [OCoCR]), i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d e g–j devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.3bis Per gli impianti di produzione di combustibili e carburanti, oltre ai dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d e g–j, i produttori registrano l’autorizzazione all’immissione in commercio.

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e c nonché cpv. 21 Gli importatori di combustibili e carburanti provenienti da impianti di produzione esteri notificano quanto segue: a. Concerne soltanto il testo tedescoc. se disponibile: autorizzazione all’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni (art. 4 cpv. 6 OCoCR4).2 Se non è stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al capoverso 1 lettera c, l’importatore fa certificare i dati di cui al capoverso 1 lettera a da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.

Art. 7 cpv. 1 1 I produttori che non immettono tutto il biogas da loro prodotto nella rete o che non vendono tutto il gas da loro prodotto a una stazione di rifornimento, notificano all’organo d’esecuzione per la statistica globale dell’energia, di cui all’allegato 2 numero 03.03 dell’ordinanza del ...5 sulla statistica federale, la potenza del combustibile e la potenza nominale elettrica e termica installata, tenendo conto di eventuali ampliamenti.

Art. 8 cpv. 1 frase introduttiva (Concerne soltanto il testo francese) e lett. b nonché cpv. 2 1 Per essere registrati nella banca dati di cui all’articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o altri certificati esteri per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:b. per il gas rinnovabile prodotto a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa devono essere disponibili:1. un certificato valido emesso tramite un sistema riconosciuto di cui all’articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/20016,2. una documentazione di accompagnamento che dimostri che si tratta di un combustibile rinnovabile di origine non biologica secondo l’articolo 2 paragrafo 36 della direttiva (UE) 2018/2001.2 L’UFE pubblica direttive sui giustificativi che consentono di dimostrare che il gas rinnovabile è prodotto secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni.

IIL’ordinanza del DATEC del 15 giugno 20167 concernente la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti è modificata come segue:

TitoloOrdinanza del DATEC
concernente la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche
dei carburanti rinnovabili (OCarbR)

Sostituzione di un termineIn tutto l’atto «biocarburante» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «carburante rinnovabile».

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

2 L’articolo 7 capoverso 1 entra in vigore il 1° giugno 2025.

3 aprile 2025

Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti