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AS 2025 25

Ordinanza dell’USAV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza del 12 aprile 20101 sulla sperimentazione animale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 lett. a3 Nel caso di piccoli roditori sono ammesse le seguenti combinazioni di metodi di marchiatura e genotipizzazione:a. amputazione della prima falange di un dito nei primi nove giorni dalla nascita; a ogni animale possono essere amputate al massimo due estremità distali delle dita;

Art. 17 cpv. 2 lett. e2 La notifica provvisoria deve indicare:e. i criteri d’interruzione previsti.

Art. 18 cpv. 2 lett. cbis2 La notifica definitiva deve indicare:cbis. i criteri d’interruzione da applicare;

Art. 27 (art. 145 cpv. 2 e 4 OPAn)1 In caso di esperimenti su animali effettuati in diversi Cantoni (art. 139 cpv. 5 OPAn), deve essere notificato al Cantone primario il numero di animali utilizzati. Tale numero dev’essere indicato per ogni Cantone.2 Se sono spostati da un luogo a un altro durante l’esperimento, gli animali devono essere registrati unicamente nel Cantone in cui l’esperimento ha avuto luogo a titolo principale.3 Il Cantone primario verifica le notifiche e trasmette all’USAV, secondo l’articolo 145 capoverso 4 OPAn, il numero di animali utilizzati in tutti i Cantoni coinvolti.

Art. 29 Contenuto delle notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratoriobis (art. 145 cpv. 1 lett. b e 1 OPAn)1 Le notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio devono contenere, per ogni anno civile, le indicazioni seguenti:a. il numero di animali nati nell’azienda; b. il numero di animali importati;c. il numero di animali che non sono stati utilizzati in un esperimento e che:1. sono stati consegnati a terzi, oppure2. sono stati uccisi o sono morti.2 Per ogni specie dev’essere indicato il numero di animali.3 Il numero di animali dev’essere determinato come segue:a. il numero di cui al capoverso 1 lettera a:1. per i topi e i ratti, al più tardi dal nono giorno dopo la nascita, 2. per i pesci e gli anfibi, a partire dallo stadio di assunzione autonoma di cibo,3. per gli uccelli, a partire dalla schiusa;b. il numero di cui al capoverso 1 lettera b:1. per le uova e le larve importate di pesci e anfibi, a partire dallo stadio di assunzione autonoma di cibo,2. per le uova di uccelli, a partire dalla schiusa;c. il numero di cui al capoverso 1 lettera c: 1. per i pesci e gli anfibi, a partire dallo stadio di assunzione autonoma di cibo,2. per gli uccelli, a partire dalla schiusa,3. per tutti gli animali diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2, a partire dalla nascita.4 Le linee con mutazioni patologiche devono essere notificate separatamente. La loro denominazione deve corrispondere a quella della relativa scheda tecnica.5 In caso di linee prive di mutazioni patologiche, per ogni specie animale possono essere raggruppate:a. le linee geneticamente modificate;b. le linee non geneticamente modificate.

Art. 30 lett. a e mLe domande di autorizzazione per esperimenti sugli animali devono indicare:a. la specie, il numero, il sesso e la provenienza degli animali da utilizzare, da allevare o da importare per l’esperimento;m. le ragioni dell’esperimento, la metodologia, l’aggravio per gli animali nonché il numero di animali da utilizzare in vista dell’allevamento e dell’esperimento;

Titolo dopo l’art. 31Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 31a Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2024 In deroga all’articolo 29 capoversi 1 e 3, le notifiche relative ai centri di detenzione di animali da laboratorio fino alla fine dell’anno civile 2025 devono contenere le indicazioni seguenti:a. il numero degli animali nati nell’azienda, stabilito al momento dello svezzamento;b. il numero di animali importati dall’estero.

Art. 32, rubricaEntrata in vigore

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

Lett. e e ge. iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi ai topi e ai ratti;g. utilizzo di endonucleasi.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

2 L’articolo 30 lettere a e m entra in vigore il 1° febbraio 2027.

20 dicembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

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