AS 2025 262
AS 2025 262
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1007.9029, 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027 e 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1007. 90 29 Sorgo a grani per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 2.50 1008. 40 29 Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1008. 50 29 Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1008. 90 27 Altri cereali per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1104. 29 32 Altri cereali lavorati, di orzo per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 10.80
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.
22 aprile 2025 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |