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AS 2025 268

Convenzione doganale del 14 novembre 1975
concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR
(Convenzione TIR)
(Convenzione TIR)

Preambolo

Traduzione

Modifica degli allegati 3, 4 e 6

Approvata dagli Stati partecipanti il 10 ottobre 2024
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2025

Allegato 3 numero 4Sostituire «due» con «tre».

Allegato 41

Allegato 6, note esplicative concernenti l’articolo 6Modificare la nota esplicativa 0.6.2bis-1 come segue:«Le relazioni tra un’organizzazione internazionale e le sue associazioni membro sono definite in accordi scritti che trattano del funzionamento del sistema di garanzia internazionale. Tali accordi possono essere disdetti da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi, salvo in caso di revoca precedente di una delle autorizzazioni di cui all’articolo 6 paragrafi 1 e 2bis

Allegato 6, nota esplicativa concernente l’allegato 8Aggiungere una nuova nota esplicativa 8.10 e) come segue:«In caso di controversia che potrebbe incidere sul funzionamento della catena di garanzia tra l’organizzazione internazionale e un’associazione nazionale, l’amministrazione doganale (le amministrazioni doganali) o le autorità competenti della Parte contraente interessata (delle Parti contraenti interessate) e che potrebbe portare alla risoluzione di uno degli accordi tra le parti interessate, queste ultime si informano reciprocamente senza indugio. Le Parti contraenti avviano negoziazioni per regolare le controversie, in modo da assicurare la copertura continua della garanzia nel territorio doganale interessato.Ciascuna delle Parti contraenti può, in qualsiasi momento, sottoporre formalmente la controversia alla Commissione di controllo TIR e chiedere la sua assistenza per facilitarne la composizione.»

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