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AS 2025 296

Trattato
fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul miglioramento della protezione contro le piene del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza
Concluso il 17 maggio 2024 Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 2024Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 20251

Preambolo

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria («Stati contraenti»),

nell’intento di assicurare la protezione contro le piene, consapevoli del compito che accomuna i due Stati nonché rispettosi delle esigenze di sostenibilità, protezione delle acque, risorse naturali e gestione integrale del rischio di piena, in continuità con la correzione del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza intrapresa di concerto sulla base del trattato del 30 dicembre 18921 fra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria per l’addrizzamento del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza («trattato del 1892»), del trattato del 19 novembre 19242 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria per la correzione del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza («trattato del 1924») e del trattato del 10 aprile 19543 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la correzione del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza («trattato del 1954»),

hanno convenuto quanto segue:

I. Oggetto e basi tecniche

Art. 1 Opera da eseguirsi in comune

Oltre alle opere di correzione del Reno già realizzate e concordate, agli Stati contraenti rimane da eseguire in comune la seguente opera integrativa («opera da eseguirsi in comune»):

Sistemazione del tratto del Reno tra la foce dell’Ill e il lago di Costanza, dal chilometro 65,0 (foce dell’Ill) al chilometro 91,0 (sbocco nel lago di Costanza), in particolare tramite l’aumento della capacità di deflusso da 3100 m3/s a 4300 m3/s in conformità con le basi tecniche di cui all’articolo 2.

Art. 2 Base tecnica

L’opera da eseguirsi in comune è eseguita sulla base del rapporto tecnico del 19 settembre 2023 riguardante l’opera da eseguirsi in comune («Technischer Bericht zum gemeinsamen Werk»), tenendo conto della sicurezza della costruzione, del programma generale dei lavori (art. 3) e del totale delle spese (art. 4).

Le modifiche della base tecnica di cui al paragrafo 1 devono essere apportate in conformità con l’articolo 5 paragrafo 2, l’articolo 8 paragrafo 3 lettera h e l’articolo 9 paragrafo 4.

Art. 3 Programma dei lavori

L’opera da eseguirsi in comune deve essere realizzata entro 20 anni dall’inizio dei lavori sulla base di un programma generale dei lavori e di programmi a medio termine e annuali (art. 9 par. 6).

II. Finanziamento

Art. 4 Spese

Le spese per l’opera da eseguirsi in comune ammontano a 1 909 900 000 franchi (esclusa l’imposta sul valore aggiunto).

L’importo di cui al paragrafo 1 comprende:

  • a. spese per l’organizzazione comune (sez. III);

  • b. spese di pianificazione;

  • c. spese di esecuzione;

  • d. partecipazioni alle spese per misure di accompagnamento (par. 3);

  • e. indennità per ingerenze nei diritti (par. 4);

  • f. spese di monitoraggio e manutenzione fino al completamento (art. 19 par. 2);

  • g. spese legate ai rischi;

  • h. un rincaro annuo stimato al 2 per cento sulla base di un calcolo delle spese facente riferimento ai prezzi al 31 dicembre 2021.

Le partecipazioni alle spese per le misure di accompagnamento necessarie all’opera da eseguirsi in comune avvengono esclusivamente per gli impianti di cui di seguito nella misura degli importi forfettari indicati, tenendo conto di eventuali aumenti delle spese dovuti al rincaro, calcolati in conformità con il paragrafo 5 lettera a:

  • a. Ponti:

    1. rinforzo fondazione Oberriet–Meiningen: 5 291 000 franchi o 5 119 000 euro;

    2. rinforzo fondazione Montlingen–Koblach: 3 443 000 franchi o 3 331 000 euro;

    3. rinforzo fondazione Kriessern–Mäder: 5 148 000 franchi o 4 981 000 euro;

    4. rinforzo fondazione Balgach–Diepoldsau: 715 000 franchi;

    5. rinforzo fondazione Widnau–Diepoldsau: 3 113 000 franchi;

    6. rinforzo fondazione e rialzo Widnau–Lustenau: 1 863 000 franchi o 1 802 000 euro;

    7. rinforzo fondazione Au–Lustenau: 1 210 000 franchi o 1 170 000 euro;

    8. rinforzo fondazione e rialzo Höchst–Lustenau: 1 681 000 euro;

    9. rinforzo fondazione Fussach–Hard: 1 895 000 euro.

  • Per il rinforzo della fondazione, l’importo massimo della partecipazione alle spese è pari alle spese effettivamente sostenute.

  • b. Impianti di approvvigionamento di acqua potabile, compresi gli impianti per la fornitura di acqua sostitutiva durante la fase di costruzione:

    1. ricostruzione stazione di pompaggio delle acque sotterranee Nofler Au (Feldkirch): 7 080 000 euro;

    2. spostamento captazione di acque sotterranee Lustenau (Lustenau): 2 340 000 euro;

    3. ricostruzione condotta di trasporto Nofler Au (Feldkirch) – Feldkirch: 2 350 000 euro;

    4. ricostruzione condotta di trasporto Nofler Au (Feldkirch) – Mäder: 7 770 000 euro;

    5. ricostruzione stazione di pompaggio delle acque sotterranee Loseren (Oberriet): 5 110 000 franchi;

    6. spostamento captazione di acque sotterranee Rheinspitz (Diepoldsau): 1 120 000 franchi;

    7. spostamento captazioni di acque sotterranee Viscose (Widnau): 6 720 000 franchi;

    8. spostamento captazione di acque sotterranee Au – Sud (Au): 1 120 000 franchi;

    9. ricostruzione condotta di trasporto stazione Oberriet-Widnau (Oberriet) – stazione di pompaggio Rheinspitz (Diepoldsau): 900 000 franchi;

    10. ricostruzione condotta di trasporto stazione Oberriet-Widnau (Oberriet) – stazione di pompaggio Viscose (Widnau): 6 275 000 franchi;

    11. ricostruzione condotta di trasporto serbatoio Höhler (Rebstein) – allacciamento Altstätten: 4 260 000 franchi;

    12. ricostruzione condotta di trasporto stazione di pompaggio Au-Nord – stazione di pompaggio St. Margrethen: 1 120 000 franchi.

Tra le spese dell’opera da eseguirsi in comune rientrano le indennità per ingerenze nei diritti, nella misura in cui queste siano stabilite dall’autorità giudiziaria o decise dal comitato bilaterale (art. 8 par. 3 lett. g).

Tra le spese dell’opera da eseguirsi in comune rientrano anche gli aumenti delle spese dovuti al rincaro che secondo la decisione del comitato bilaterale sono evidentemente riconducibili all’aumento degli indici seguenti (art. 8 par. 3 lett. i):

  • a. per le prestazioni edili, a seconda del luogo della prestazione, l’indice dei prezzi delle costruzioni per il genio civile nella versione rivista del 2020 (valore complessivo) pubblicato dall’ufficio di statistica austriaco (Statistik Austria) oppure l’indice nazionale dei prezzi delle costruzioni per il genio civile 2020 pubblicato dall’Ufficio federale di statistica (UST) svizzero, ciascuno con riferimento al dato di dicembre 2021;

  • b. per tutte le altre prestazioni o spese, la media aritmetica tra l’indice dei prezzi al consumo pubblicato da Statistik Austria e l’indice nazionale dei prezzi al consumo pubblicato dall’UST, ciascuno con riferimento al dato di dicembre 2021.

Se uno degli indici indicati non è più pubblicato, si applica l’indice che lo sostituisce d’ufficio. Se non è previsto alcun indice sostitutivo, si applica l’indice più appropriato dal punto di vista dei contenuti.

Art. 5 Assunzione delle spese

Gli Stati contraenti assumono in parti uguali le spese dell’opera da eseguirsi in comune di cui all’articolo 4. L’assunzione delle spese avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Gli Stati contraenti assumono altresì in parti uguali eventuali spese supplementari (esclusa l’imposta sul valore aggiunto) che dovessero risultare dall’attuazione dell’opera da eseguirsi in comune e che siano riconosciute da entrambi gli Stati contraenti. Il comitato bilaterale notifica tali spese agli Stati contraenti (art. 8 par. 3 lett. j) non appena intravede una concreta possibilità che si verifichino.

L’imposta sul valore aggiunto versata dalla Correzione internazionale del Reno (art. 7) per l’attuazione dell’opera da eseguirsi in comune è a carico dello Stato contraente che riscuote l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Sistema di conteggio e valutazione delle prestazioni

Su richiesta della Correzione internazionale del Reno (art. 7), gli Stati contraenti effettuano pagamenti in base al programma dei lavori annuale e al loro avanzamento nella rispettiva valuta nazionale.

Le spese sono calcolate separatamente per ciascuna Parte contraente in franchi svizzeri in occasione del conto annuale. La conversione in franchi svizzeri degli importi in euro avviene sulla base del tasso di cambio medio del rispettivo esercizio. Tale tasso è calcolato utilizzando la media aritmetica dei tassi di cambio medi mensili della Banca nazionale svizzera e della Banca nazionale austriaca. Eventuali importi differenziali rispetto all’assunzione delle spese in parti uguali, a carico dell’uno o dell’altro Stato contraente, sono compensati nel corso dell’esercizio successivo mediante importi maggiorati o ridotti a carico degli Stati contraenti.

III. Organizzazione comune

Art. 7 Correzione internazionale del Reno

Gli Stati contraenti istituiscono un’organizzazione comune con personalità giuridica denominata «Correzione internazionale del Reno» (IRR).

Il compito dell’IRR consiste nell’attuare l’opera da eseguirsi in comune nonché gli altri compiti demandatigli in virtù del presente trattato e nel farsi carico di tutte le questioni tecniche, amministrative e finanziarie connesse, compresi il coordinamento delle necessarie procedure di autorizzazione, il monitoraggio continuo del regime fluviale e delle costruzioni e l’attuazione delle misure edili necessarie. Nell’assumere i propri compiti, l’IRR deve attenersi ai principi di parsimonia, economicità e adeguatezza.

L’IRR ha sede in Svizzera.

Gli organi dell’IRR sono il comitato bilaterale (art. 8), la direzione (art. 9) e il consiglio di vigilanza (art. 10). Una persona non può appartenere a più organi contemporaneamente.

I dettagli sull’organizzazione dell’IRR e dei suoi organi, in particolare sulla possibilità di tenere riunioni in remoto e di adottare decisioni al di fuori delle riunioni, devono essere disciplinati da tali organi in appositi regolamenti interni. I regolamenti sono pubblicati.

Tutti i diritti e gli obblighi in essere riguardanti la commissione incaricata della correzione del Reno secondo i trattati del 1892 e del 1924 nonché l’impresa internazionale di correzione del Reno secondo il trattato del 1954 sono trasferiti all’IRR, per successione universale, con l’entrata in vigore del presente trattato. La procedura è esente da qualsiasi tassa e imposta.

La responsabilità per gli impegni dell’IRR spetta esclusivamente all’organizzazione.

Art. 8 Comitato bilaterale

Il comitato bilaterale è composto da quattro membri, designati in parti uguali dagli Stati contraenti. Almeno un membro del comitato bilaterale deve appartenere al Ministero federale dell’agricoltura, delle foreste, delle regioni e della gestione delle acque (BML) austriaco e un altro all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) svizzero.

Il comitato bilaterale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta per ogni esercizio. Delibera validamente se è presente almeno un membro con diritto di voto di ciascuno Stato contraente. I rappresentanti del BML e dell’UFAM sono i soli ad avere diritto di voto; sono vincolati alle istruzioni fornite dall’organizzazione che li ha designati. Le decisioni del comitato bilaterale sono prese all’unanimità.

Il comitato bilaterale:

  • a. si dota di un regolamento interno;

  • b. fatti salvi i compiti del consiglio di vigilanza, esercita la vigilanza sulla direzione, può in qualsiasi momento chiedere a quest’ultima di presentare un rapporto sugli affari dell’IRR e visionare la documentazione di lavoro o incaricare terzi in tal senso e può impartire istruzioni alla direzione;

  • c. nomina e revoca i membri della direzione, conclude, modifica o risolve i contratti di lavoro con i membri della direzione, decide in merito al discarico dei membri della direzione e approva il regolamento interno della direzione, modifiche comprese, in ogni caso previa consultazione del consiglio di vigilanza;

  • d. nomina e revoca i membri del consiglio di vigilanza, approva il regolamento interno del consiglio di vigilanza, modifiche comprese, stabilisce l’indennità del consiglio di vigilanza e decide in merito al suo discarico;

  • e. esamina i rapporti della direzione e del consiglio di vigilanza e convalida il conto annuale;

  • f. fornisce l’approvazione per la presentazione dell’opera da eseguirsi in comune alle autorità competenti ai fini dell’autorizzazione e, dopo la trasmissione del prospetto aggiornato delle spese da parte della direzione (art. 9 par. 5) e l’eventuale procedura di cui alla lettera j, per l’attuazione dell’opera da eseguirsi in comune autorizzata dalle autorità;

  • g. decide in merito alle indennità per ingerenze nei diritti (art. 4 par. 4);

  • h. approva, nel quadro delle spese di cui all’articolo 4, modifiche e integrazioni sostanziali dell’opera da eseguirsi in comune, comprese in ogni caso quelle che potrebbero comprometterne l’obiettivo e lo scopo, nonché modifiche e integrazioni dell’opera da eseguirsi in comune che il comitato bilaterale si è riservato di approvare nel quadro del proprio regolamento interno;

  • i. approva annualmente il programma dei lavori a medio termine e il relativo piano finanziario e decide se il rincaro ivi indicato è riconducibile in maniera comprovata all’aumento degli indici rilevanti di cui all’articolo 4 paragrafo 5;

  • j. decide di consultare gli Stati contraenti qualora intraveda la concreta possibilità che si verifichino spese supplementari (art. 5 par. 2);

  • k. convalida il completamento dell’opera da eseguirsi in comune secondo l’articolo 19 paragrafo 2.

Art. 9 Direzione

Fino al completamento dell’opera da eseguirsi in comune (art. 19 par. 2), la direzione è composta da un massimo di due membri, successivamente da un solo membro. La direzione è nominata dal comitato bilaterale per un periodo di cinque anni dopo l’indizione di un bando in entrambi gli Stati contraenti. Le riconferme sono ammesse senza la necessità di indire bandi.

Il comitato bilaterale revoca la direzione o un suo singolo membro qualora sussistano gravi motivi, quali, in particolare, gravi violazioni degli obblighi o incapacità di corretta gestione.

I membri della direzione gestiscono gli affari dell’IRR e la rappresentano verso l’esterno. A eccezione degli affari di cui all’articolo 10 paragrafo 5 e dell’allestimento del conto annuale (par. 7), si applicano l’amministrazione unica e la rappresentanza unica. La direzione deve prevedere una suddivisione dei portafogli nel proprio regolamento interno; in questo caso, i membri della direzione sono autorizzati a una rappresentanza reciproca. Qualora non siano disponibili gli amministratori necessari per la direzione o la rappresentanza dell’IRR, in casi urgenti il comitato bilaterale deve affidare la direzione a una persona idonea finché non è posto rimedio alla situazione.

Nel quadro delle spese di cui all’articolo 4, la direzione è autorizzata ad apportare modifiche e integrazioni all’opera da eseguirsi in comune, nella misura in cui queste non siano soggette all’approvazione del comitato bilaterale (art. 8 par. 3 lett. h); è fatto salvo il rispetto dell’articolo 10 paragrafo 5.

Una volta ottenute le approvazioni definitive per l’opera da eseguirsi in comune, la direzione sottopone al comitato bilaterale un prospetto aggiornato delle spese.

La direzione elabora ogni anno il programma dei lavori annuale e il relativo preventivo annuale per l’esercizio successivo, che sottopone per approvazione al consiglio di vigilanza, nonché un programma dei lavori a medio termine e il relativo piano finanziario, con indicazione del rincaro, per i cinque esercizi successivi, che sottopone per approvazione al comitato bilaterale.

La direzione allestisce ogni anno un conto annuale per l’esercizio precedente e lo sottopone al consiglio di vigilanza.

La direzione riferisce trimestralmente al consiglio di vigilanza sull’andamento degli affari; in caso di eventi importanti, il consiglio di vigilanza deve essere informato senza indugio. La direzione redige ogni anno un rapporto di gestione relativo all’esercizio precedente all’attenzione del consiglio di vigilanza e del comitato bilaterale.

La direzione informa il comitato bilaterale nel caso in cui ciò si renda necessario nell’interesse dell’opera da eseguirsi in comune o dell’IRR.

Art. 10 Consiglio di vigilanza

Il consiglio di vigilanza è composto da quattro o sei membri, designati in parti uguali dagli Stati contraenti. La nomina avviene per la durata di un mandato. Un mandato dura quattro anni. Sono ammesse riconferme.

Il consiglio di vigilanza sceglie tra i propri membri un presidente e un vicepresidente, che devono essere designati da Stati contraenti diversi; il presidente e il vicepresidente cambiano ogni due anni.

Il comitato bilaterale può revocare un membro del consiglio di vigilanza prima della fine del mandato:

  • a. per gravi motivi, in particolare per gravi violazioni degli obblighi o incapacità di svolgere l’attività di vigilanza;

  • b. se lo Stato contraente che lo ha designato lo richiede.

Il consiglio di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte per ogni esercizio.

Due membri del consiglio di vigilanza o la direzione possono chiedere, indicandone i motivi, una riunione straordinaria, che il presidente del consiglio di vigilanza deve convocare senza indugio e che deve svolgersi entro due settimane da detta convocazione.

Il consiglio di vigilanza delibera validamente se sono presenti almeno tre quarti dei propri membri, tra cui il presidente o il vicepresidente. Il consiglio di vigilanza delibera a maggioranza semplice; in caso di parità, è decisivo il voto del presidente.

Il consiglio di vigilanza:

  • a. supervisiona la direzione;

  • b. definisce i principi di contabilità, preventivazione e allestimento del conto annuale (art. 12 par. 1);

  • c. approva il programma dei lavori annuale e il relativo preventivo annuale, che sottopone, insieme alla decisione di approvazione, al comitato bilaterale;

  • d. commissiona la verifica del conto annuale (art. 12 par. 2), sottoponendo al comitato bilaterale il conto annuale insieme al rapporto di verifica e alla raccomandazione sul discarico della direzione;

  • e. esamina i rapporti della direzione e il rapporto di verifica del conto annuale.

I seguenti affari richiedono l’approvazione del consiglio di vigilanza:

  • a. acquisto, vendita e costituzione in pegno di beni immobili;

  • b. costituzione di società e acquisizione di partecipazioni in società;

  • c. investimenti che superano, singolarmente e complessivamente nel corso di un esercizio, determinate spese di acquisto fissate nel regolamento interno del consiglio di vigilanza;

  • d. contrazione di prestiti, mutui e crediti che superano, singolarmente e complessivamente nel corso di un esercizio, un determinato importo fissato nel regolamento interno del consiglio di vigilanza;

  • e. apertura a nuovi rami di attività;

  • f. altre misure della direzione per via della cui rilevanza o delle cui ripercussioni il consiglio di vigilanza si è riservato un diritto di approvazione nel proprio regolamento interno.

Il consiglio di vigilanza può chiedere in qualsiasi momento alla direzione di presentare un rapporto sugli affari dell’IRR e di poter visionare la documentazione di lavoro oppure incaricare terzi in tal senso. Anche due membri del consiglio di vigilanza possono chiedere che sia presentato un rapporto all’attenzione del consiglio di vigilanza.

Il consiglio di vigilanza redige ogni anno, all’attenzione del comitato bilaterale, un rapporto sull’attività di controllo svolta nell’esercizio precedente.

Il consiglio di vigilanza informa il comitato bilaterale nel caso in cui ciò si renda necessario nell’interesse dell’opera da eseguirsi in comune o dell’IRR.

Art. 11 Obblighi di diligenza e responsabilità

Tutti i membri degli organi sono tenuti a garantire la diligenza che ci si può ragionevolmente aspettare da una persona che agisce correttamente in una situazione simile.

I membri degli organi che violano con colpa i loro obblighi rispondono in solido nei confronti dell’IRR per i danni che ne derivano. I membri degli organi non sono direttamente responsabili nei confronti di terzi.

Art. 12 Conto annuale

Il conto annuale è costituito dal bilancio, dal conto dei profitti e delle perdite, che comprende la rappresentazione degli scostamenti rispetto al preventivo, e dall’allegato, che contiene spiegazioni sulle singole voci e sui principi dell’iscrizione a bilancio e della valutazione. Il conto annuale fornisce un quadro realistico della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi. I principi di contabilità, preventivazione e allestimento del conto annuale si basano su uno standard internazionale e sono stabiliti dal consiglio di vigilanza.

Il conto annuale è verificato da un esperto contabile abilitato. L’esperto contabile può chiedere alla direzione tutti i chiarimenti e le prove necessari per adempiere in modo diligente l’obbligo di verifica. L’esperto contabile redige un rapporto di verifica e lo sottopone alla direzione e al consiglio di vigilanza.

IV. Diritti e obblighi generali

Art. 13 Aggiudicazione di commesse

All’aggiudicazione di commesse da parte dell’IRR si applica:

  • a. se la commessa si estende a una parte dell’opera da eseguirsi in comune da realizzarsi esclusivamente sul territorio della Confederazione Svizzera, il diritto applicabile in materia di aggiudicazione di commesse del Cantone di San Gallo;

  • b. in tutti gli altri casi, il diritto applicabile in materia di aggiudicazione di commesse della Repubblica d’Austria.

La tutela giurisdizionale relativa all’aggiudicazione di commesse da parte dell’IRR è disciplinata esclusivamente dal diritto applicabile di cui al paragrafo 1.

Il diritto applicabile in materia di aggiudicazione di commesse da parte dell’IRR, la tutela giurisdizionale e l’autorità di controllo responsabile dell’aggiudicazione sono specificati nei documenti di aggiudicazione.

Art. 14 Agevolazioni concernenti le forniture e i lavori

Gli Stati contraenti si impegnano a non intralciare trasporti, forniture di materiale e lavori per l’IRR con divieti d’importazione ed esportazione, provvedimenti che ostacolino il passaggio del confine o simili.

Art. 15 Esenzione da tasse all’importazione e all’esportazione di merci

Le merci utilizzate per la costruzione, la manutenzione, il rinnovo o l’esercizio dell’opera da eseguirsi in comune sono esentate dalle tasse all’importazione e all’esportazione. Rientrano in particolare in tale ambito:

  • a. i materiali da costruzione e il materiale di scavo;

  • b. i materiali per il miglioramento del suolo, la piantumazione e l’inerbimento;

  • c. le macchine e gli apparecchi per uso temporaneo;

  • d. i veicoli terrestri e acquatici per uso temporaneo;

  • e. i carburanti per le merci citate alle lettere c e d.

Sono inoltre esentate dalle tasse all’importazione e all’esportazione le merci utilizzate per la costruzione e l’esercizio degli edifici aziendali e amministrativi dell’opera da eseguirsi in comune.

L’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 è valida solo se le merci in questione sono in libera circolazione doganale in uno degli Stati contraenti.

Art. 16 Esenzione da altre tasse

L’IRR è esentata dalle seguenti tasse:

  • a. in Austria, dalle tasse nazionali, regionali e comunali, nella misura in cui anche la Repubblica d’Austria ne sia esente; ciò non vale per l’imposta sul valore aggiunto;

  • b. in Svizzera, dalle tasse federali, cantonali e comunali, nella misura in cui anche la Confederazione Svizzera ne sia esente; ciò non vale per l’imposta sul valore aggiunto.

Le scritture, i documenti ufficiali, gli atti giuridici e i documenti di procedura necessari all’esecuzione del presente trattato non sono sottoposti ad alcuna tassa né ad alcun emolumento negli Stati contraenti.

Gli Stati contraenti possono disciplinare, mediante apposito scambio di note, l’estensione e le norme d’esecuzione dell’esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 per l’esecuzione del presente trattato.

Art. 17 Intesa relativa al diritto in materia di imposta sul valore aggiunto

Le autorità degli Stati contraenti competenti in materia di imposta sul valore aggiunto possono comunicare direttamente tra loro. Ciò vale in particolare se una persona soggetta all’imposta sul valore aggiunto chiede che si proceda a una valutazione di possibili metodi di ripartizione dell’imposizione per forniture o servizi effettuati in entrambi gli Stati contraenti.

Se ritiene giustificata la richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità competente si adopera per accordarsi con l’autorità competente dell’altro Stato contraente su un metodo di ripartizione appropriato nell’ambito della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare una doppia imposizione o una non imposizione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si impegnano a raggiungere un accordo entro due mesi.

Le autorità competenti sono:

  • a. in Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Dipartimento federale delle finanze) o l’organo incaricato;

  • b. in Austria, il ministro federale delle finanze, che può delegare tale competenza all’ufficio delle finanze.

Art. 18 Idrologia, bilancio del materiale solido e previsioni di piena

Su richiesta, gli organi ufficiali dei due Stati contraenti e l’IRR mettono a disposizione reciprocamente e gratuitamente le constatazioni in materia di idrologia e bilancio del materiale solido nel bacino imbrifero del Reno nonché i dati e i risultati necessari delle previsioni di piena.

Gli Stati contraenti scambiano regolarmente informazioni, tra loro e con l’IRR, sulle misure nazionali adottate nel bacino imbrifero del Reno in materia di idrologia, bilancio del materiale solido e previsioni di piena.

V. Lavori di manutenzione

Art. 19 Lavori di manutenzione da eseguirsi in comune

Gli Stati contraenti si impegnano a eseguire in comune, tramite l’IRR, i lavori di manutenzione delle opere realizzate in base ai trattati del 1892, 1924 e 1954, nella misura in cui queste non siano state ancora trasferite alla manutenzione esclusiva di uno Stato contraente, nonché dell’opera da eseguirsi in comune anche dopo il suo completamento e ad assumere le relative spese in parti uguali. L’articolo 5 paragrafo 3, l’articolo 6, le sezioni III e IV e gli articoli 20, 21 e 22 si applicano per analogia.

Un’opera realizzata in base ai trattati del 1892, 1924 e 1954 o l’opera da eseguirsi in comune è considerata completata nel momento in cui è convalidata dal comitato bilaterale. Il prolungamento di cui nel trattato del 1954 è considerato completato con l’entrata in vigore del presente trattato.

In deroga al paragrafo 1, entrambi gli Stati contraenti possono, dopo il completamento (par. 2), decidere di comune accordo che le opere realizzate in base ai trattati del 1892, 1924 e 1954, l’opera da eseguirsi in comune o parti di tali opere siano trasferite allo Stato contraente sul cui territorio si trovano. Tale Stato deve garantire la manutenzione dell’opera o della sua parte. Le approvazioni e le autorizzazioni ottenute dall’IRR per l’opera o una sua parte o che le sono state trasferite in conformità con l’articolo 7 paragrafo 6 passano all’istituzione incaricata dallo Stato contraente della successiva manutenzione.

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 Disposizioni transitorie

L’articolo 12 si applica dall’inizio dell’esercizio successivo all’entrata in vigore del presente trattato.

L’articolo 13 si applica alle procedure di aggiudicazione avviate dopo l’entrata in vigore del presente trattato.

Con l’entrata in vigore del presente trattato, gli Stati contraenti designano i membri del comitato bilaterale e affidano a una persona idonea la gestione ad interim degli affari dell’IRR fino alla nomina della direzione. Entro sei settimane il comitato bilaterale tiene la prima riunione ordinaria, durante la quale nomina i membri del consiglio di vigilanza e indice il bando per la nomina della direzione. Il comitato bilaterale decide in merito al discarico dei membri della Commissione mista del Reno.

Art. 21 Rapporto con il diritto dell’Unione europea

Il presente trattato non pregiudica gli impegni della Repubblica d’Austria derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea. La Repubblica d’Austria informa la Confederazione Svizzera in merito agli impegni che ne derivano e che rientrano nel campo di applicazione del presente trattato nonché agli sviluppi che potrebbero rendere incompatibili le disposizioni del presente trattato con questi impegni. In tal caso, gli Stati contraenti avviano colloqui per concordare le misure appropriate per il trattato e la sua applicazione.

Art. 22 Clausola arbitrale

Qualora i due Stati contraenti non dovessero intendersi sull’interpretazione o sull’applicazione di singole disposizioni del presente trattato, ciascuno Stato contraente può sottoporre la questione a un tribunale arbitrale.

Ciascuno Stato contraente designa un membro del tribunale arbitrale. Il presidente, il quale non deve essere cittadino di nessuno degli Stati contraenti, è designato di comune accordo dai due Stati contraenti.

Il tribunale arbitrale interviene, su richiesta di uno degli Stati contraenti, entro tre mesi. Se a quella data non sono stati ancora designati tutti i membri del tribunale arbitrale, su richiesta di uno degli Stati contraenti i membri mancanti sono designati dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se non diversamente disciplinato dal tribunale arbitrale, per la procedura dinanzi al tribunale arbitrale si applica la Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 19074 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

Art. 23 Rapporto con le disposizioni dei trattati del 1892, 1924 e 1954

Le disposizioni dei trattati del 1892, 1924 e 1954 rimangono invariate, sempre che non siano modificate o abrogate dal presente trattato.

Le seguenti disposizioni del presente trattato si applicano in sostituzione delle corrispondenti disposizioni dei trattati del 1892, 1924 e 1954 anche nel rispettivo campo di applicazione:

  • a. articolo 6 «Sistema di conteggio e valutazione delle prestazioni»;

  • b. sezione III «Organizzazione comune»;

  • c. sezione IV «Diritti e obblighi generali»;

  • d. sezione V «Lavori di manutenzione»;

  • e. articolo 20 «Disposizioni transitorie»;

  • f. articolo 21 «Rapporto con il diritto dell’Unione europea»;

  • g. articolo 22 «Clausola arbitrale».

Se in contraddizione con i precedenti trattati di cui al paragrafo 1, prevalgono le disposizioni del presente trattato.

Art. 24 Scambio della documentazione

Al momento della firma del presente trattato, ciascuno Stato contraente riceve una copia del rapporto tecnico riguardante l’opera da eseguirsi in comune («Technischer Bericht zum gemeinsamen Werk») di cui all’articolo 2 paragrafo 1, firmata dalle persone a capo delle delegazioni.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene l’ultima notifica con cui ciascuna Parte contraente informa l’altra parte per via diplomatica sulla conclusione delle procedure a tal fine richieste a livello nazionale.

Fatto a Lustenau/Widnau il 17 maggio 2024 in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Albert Rösti

Per la
Repubblica d’Austria:

Norbert Totsching

Trattato<br />fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul miglioramento della protezione contro le piene del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza<br />Concluso il 17 maggio 2024 Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 2024Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2025^[1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/296/it) | Lexipedia | Lexipedia