AS 2025 301
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 30 aprile 2025
Preambolo
Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto),
visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea,
ordina:
I
L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 lett. bPer farmacopea si intendono:b. Pharmacopoea Helvetica, 12a edizione3 (Ph. Helv. 12), dell’agosto 2022 e la modifica urgente dei capitoli 20.1.A.2, 20.1.B, 20.2.A.2, 20.2.B, 20.3.A.2, 20.3.B, 21.1.A.2 e 21.1.B della Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 2025.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.
30 aprile 2025 | In nome dell’Istituto: Il direttore, Raimund Bruhin |