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AS 2025 301

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 30 aprile 2025

Preambolo

Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto),

visto larticolo 4 capoverso 2 dellordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea,

ordina:

I

L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 lett. bPer farmacopea si intendono:b. Pharmacopoea Helvetica, 12a edizione3 (Ph. Helv. 12), dell’agosto 2022 e la modifica urgente dei capitoli 20.1.A.2, 20.1.B, 20.2.A.2, 20.2.B, 20.3.A.2, 20.3.B, 21.1.A.2 e 21.1.B della Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 2025.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

30 aprile 2025

In nome dell’Istituto:

Il direttore, Raimund Bruhin

Ordinanza<br />dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee<br />Modifica del 30 aprile 2025 | Lexipedia | Lexipedia