AS 2025 31
Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
13 dicembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 3 e 4 cpv. 7)
Veicoli e oggetti che sottostanno all’approvazione del tipo
N. 2.12.1 Luci e accessori:– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;– dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;– dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modifica dell’effetto luminoso;– catarifrangenti prescritti.Fanno eccezione:– luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi;– luci di lavoro;– contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;– luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;– scritte illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;– luci di circolazione diurna di ciclomotori veloci di cui all’articolo 18 lettera a OETV;– luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV;– luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati, ciclomotori leggeri e sedie a rotelle motorizzate; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.