AS 2025 310
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
Art. 2a cpv. 3bis e 6bis3bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con armi e munizioni nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o in Ucraina, o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.6bis I divieti di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene d’armamento e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene d’armamento finito.
Art. 4 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bis lett. c1 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI):c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 2 OBDI:c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.2bis La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.
Art. 5 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bis lett. c1 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 1:c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1: c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.2bis La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.
Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b–e e g, 1bis–1quater, 2 lett. j–l nonché 2bis1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2−3 e secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2−3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:b. a scopi medici o farmaceutici, tranne se sono elencati nell’allegato 31;c.–e. abrogatig. abrogata1bis Il divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applica ai beni di cui all’allegato 2 OBDI3 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.1ter I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2−3 e secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2−3 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene di cui all’allegato 2 OBDI o all’allegato 1 della presente ordinanza e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.1quater Se un esportatore si avvale per la prima volta della deroga di cui al capoverso 1 per un determinato destinatario nella Federazione Russa, deve indicarlo sulla dichiarazione doganale e notificarlo senza indugio alla SECO. 2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:j. aggiornamenti di software;k. utilizzo come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; oppurel. scopi medici o farmaceutici, purché i beni o i servizi siano elencati nell’allegato 31.2bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d, h e l.
Art. 9a cpv. 3bis3bis I divieti e gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1–2bis e 5 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene di cui all’allegato 16 e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.
Art. 9b cpv. 2ter, 3 e 42ter I divieti e gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1, 2, 2bis e 4 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere mescolati in un bene di cui all’allegato 19 e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.3 Ex cpv. 2ter4 Ex cpv. 3
Art. 10a, rubrica, nonché cpv. 1 e 3Beni per il completamento di progetti di gas naturale liquefatto o del petrolio greggio1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto, a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, di beni per il completamento di progetti nel settore del gas naturale liquefatto o del petrolio greggio in fase di costruzione.3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai progetti di produzione petrolifera che hanno avviato una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.
Art. 11, rubrica nonché cpv. 1, 1bis,2, 2bis e 5Beni e software per il settore dell’energia1 È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare, far transitare o trasportare beni di cui all’allegato 5 per il settore dell’energia a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.1bis È vietato vendere, fornire, esportare e mettere a disposizione i software per il settore dell’energia di cui all’allegato 5a a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. 2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e i software di cui ai capoversi 1 e 1bis o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali beni e software.2bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con i beni e i software di cui ai capoversi 1 e 1bis o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali beni e software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 se:a. ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; ob. i beni, i software o i servizi sono destinati all’uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.
Art. 11a cpv. 4, frase introduttiva 5 frase introduttiva e lett. g–j e 64 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:5 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:g. per i beni delle voci di tariffa doganale 2920, 3917 10 e 3920 62, se sono necessari esclusivamente per la produzione di generi alimentari destinati al consumo umano;h. per i beni delle voci di tariffa doganale 7007 19, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;i. per i beni delle voci di tariffa doganale 9026, 9027 e 9031, se la loro importazione dalla Federazione Russa è stata autorizzata secondo l’articolo 14c capoverso 6 lettera c;j. per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 62 e 8523 52, se sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico e non appartenenti a un organismo controllato da un ente pubblico o detenuto da un ente pubblico per oltre il 50 per cento.6 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.
Art. 12d cpv. 7 lett. f 7 I divieti di cui ai capoversi 1–6 non si applicano:f. alle investigazioni su violazioni delle disposizioni della presente ordinanza o su altre attività illecite.
Art. 12e cpv. 4 4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DATEC, la SECO può concedere deroghe ai capoversi 1 e 2 per l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 00 da parte di uno Stato membro dell’UE con terminali di gas naturale liquefatto non connessi alla rete di gas naturale, a condizione che:a. il gas naturale liquefatto sia stato acquistato, importato o trasportato da un terminale situato in un altro Stato membro dell’UE e tale terminale sia connesso alla rete di gas naturale; eb. l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto siano finalizzati all’approvvigionamento energetico.
Art. 12f cpv. 2 lett. e 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:e. alla fornitura di servizi di ricarica («reloading») necessari per il trasporto fra porti di uno Stato membro dell’UE, compresi i porti nelle sue regioni ultraperiferiche.
Art. 14 cpv. 33 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6.
Art. 14c cpv. 4 lett. b e c nonché 6 lett. c4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:b. ai beni di cui all’allegato 21 destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell’UE;c. ai beni delle voci di tariffa doganale 7201 e 7203 e 7601 che rientrano nei contingenti d’importazione stabiliti dall’UE.6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:c. per i beni delle voci di tariffa doganale 9026, 9027 e 9031 necessari per la manutenzione, riparazione o certificazione periodica dei punti di misurazione primari e secondari del petrolio greggio lungo l’oleodotto Druzhba, purché siano strettamente necessari per l’approvvigionamento ininterrotto di petrolio greggio della voce di tariffa 2709 mediante l’oleodotto Druzhba dalla Russia nell’UE.
Art. 15 cpv. 2bis, 5 lett. a, c e d, 5ter nonché 9novies, frase introduttiva2bis Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per ricevere e accreditare bonifici verso o all’interno della Svizzera, in cui un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. abrogatac. soddisfare crediti in applicazione di:1. una decisione arbitrale, oppure2. una decisione amministrativa o giudiziaria che è stata emessa o è eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito;d. abrogata5ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1, se:a. la tutela degli interessi del Paese lo richiede;b. ciò è necessario per prevenire casi di rigore;c. ciò è necessario per svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;d. si è accertato che un’autorità giudiziaria o amministrativa in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito ha adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1, di averi o risorse economiche, purché l’indennità compensativa versata per tale privazione di averi o risorse economiche sia congelata;e. si è accertato che ciò è necessario ai fini del pagamento del corrispettivo concordato contrattualmente dalle parti o dell’indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo o un’autorità della Federazione Russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione precedentemente posseduta o controllata da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, a condizione che la persona giuridica, l’impresa o l’organizzazione stabilita nella Federazione Russa oggetto del trasferimento obbligatorio sia elencata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/20144, conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 lettera j di tale regolamento; fanno eccezione gli averi e le risorse economiche bloccati e detenuti da depositari centrali;9novies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle persone fisiche menzionate nell’allegato 8 ai numeri 175‑53092, 175‑28544, 175‑50978, 175‑51272, 175‑51290 e 175‑52276 oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che:
Art. 17 cpv. 2 lett. b e 32 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:b. abrogata3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per progetti a beneficio di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera, fino a un massimo di 10 milioni di franchi a progetto.
Art. 20 cpv. 4 lett. g4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:g. la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica associata a un organismo di cui all’allegato 8 con il numero SSID 175‑54340.
Art. 24d Divieto di transazioni con porti, chiuse e aeroporti1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con: a. i porti e le chiuse di cui all’allegato 15c;b. gli aeroporti di cui all’allegato 15c.2 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle transazioni necessarie per:a. la ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;c. attività umanitarie;d. la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o per la risposta a catastrofi naturali;e. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro o Serbia;f. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia, purché ciò non sia vietato secondo gli articoli 12a o 12b;g. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza;h. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio greggio per via marittima e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24, purché tali beni non siano né originari della Federazione Russa né di proprietà russa e la Federazione Russa sia esclusivamente il loro luogo di carico, partenza o transito;i. la costituzione e la gestione delle capacità nucleari a uso civile, la loro manutenzione, il loro approvvigionamento con combustibile e il ritrattamento di quest’ultimo e la loro sicurezza, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dei test di collaudo per la messa in servizio di impianti nucleari civili.3 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle transazioni necessarie per:a. scopi umanitari o di evacuazione; b. le iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali o nucleari o di incidenti chimici;c. lo svolgimento di voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a trovare una soluzione alla situazione in Ucraina oppure per promuovere gli obiettivi perseguiti dai provvedimenti previsti dalla presente ordinanza; d. l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;e. attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;f. i viaggi privati di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o che partono dalla Federazione Russa;g. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari il cui acquisto, importazione o trasporto è consentito secondo la presente ordinanza.4 Gli operatori registrati in Svizzera informano la SECO in merito agli affari di cui ai capoversi 2 e 3 entro due settimane dalla loro conclusione.
Art. 27a Divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria1 È vietato collegarsi direttamente al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari della Banca centrale della Federazione Russa o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale della Federazione Russa. 2 È vietato partecipare a transazioni con banche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 14a. 3 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per:a. l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla e attraverso la Federazione Russa, in e attraverso la Svizzera o un Paese membro dello SEE, in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro o Serbia;b. l’acquisto, l’importazione e il trasporto di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;c. l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE; d. il rimborso di un debito nei confronti di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;e. pagamenti nell’ambito di un sistema di previdenza professionale a una persona fisica con domicilio in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;f. pagamenti da parte o a favore della Jewish Claims Conference.4 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alle transazioni che:a. sono necessarie per l’acquisto, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;b. sono necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;c. sono necessarie per attività umanitarie o evacuazioni;d. sono necessarie per il rimborso di un debito esigibile a cittadini svizzeri, cittadini di uno Stato membro dello SEE o a persone giuridiche od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE; e. dipendono dalla fornitura di servizi bancari di corrispondenza da parte di banche, imprese od organizzazioni di cui all’allegato 14a;f. sono necessarie per effettuare pagamenti da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE nell’ambito di un contratto di mutuo concluso dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.5 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’accettazione dei pagamenti dovuti da banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14a nell’ambito di contratti eseguiti prima del 24 marzo 2024.6 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 se l’esecuzione delle transazioni è necessaria per:a. il rimborso dei crediti all’esportazione garantiti;b. l’esecuzione di contratti conclusi prima del 15 maggio 2025 fino alla loro data di scadenza, ma al massimo fino al 26 agosto 2025, purché i beneficiari abbiano sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
Art. 28 Divieto concernente le banconote1 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE:a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il Governo e la Banca centrale della Federazione Russa sono vietati;b. a destinazione dei territori designati di cui all’allegato 6 o per un uso in tali territori, a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa in tali territori sono vietati.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE destinate:a. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;b. all’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa;c. all’esercizio di attività ufficiali di organizzazioni internazionali con sede nei territori designati di cui all’allegato 6 che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;d. alle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 e che ricevono finanziamenti pubblici dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o da un partner.
Art. 28b cpv. 33 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore minerario di cui al capoverso 1 per le attività che hanno come obiettivo primario l’estrazione di materiali di cui all’allegato 30 o che traggono il loro principale profitto dall’estrazione di tali materiali.
Art. 28e cpv. 1, 1bis–1septiess, 3 lett. b e c, 3bis e 51 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6. 1bis È vietata la fornitura diretta o indiretta di servizi nei settori dell’edilizia, dell’architettura e dell’ingegneria, nonché di servizi di consulenza giuridica e informatica al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6. 1ter Concerne soltanto il testo francese1quater Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali di cui all’allegato 32 al Governo della Federazione Russa o a persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6 nonché il transito di tali software attraverso la Svizzera. 1quinquies È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1–1quater o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6. 1sexies È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nel settore della contabilità a persone giuridiche, organismi od organizzazioni nei territori designati di cui allegato 6.1septies È vietato vendere, direttamente o indirettamente, dare in licenza o altrimenti trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1quater o in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, al Governo della Federazione Russa, a persone giuridiche, imprese od organizzazioni nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6 o per un uso nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–1quinquies per i servizi e i software necessari per: b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;c. l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;3bis D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1bis, purché tali servizi siano necessari per l’attività di una rappresentanza consolare o diplomatica della Federazione Russa in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1quater, purché i software siano necessari per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali nella Federazione Russa o di cittadini ucraini nei territori designati di cui allegato 6.
Art. 29a cpv. 1bis, 2 lett. d nonché 2bis, 3 e 3bis1bis È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:a. per le compagnie aeree di cui all’allegato 35;b. per le organizzazioni detenute o controllate da una compagnia aerea di cui alla lettera a.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:d. abrogata2bis Il divieto di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applica ai sorvoli e agli atterraggi in situazioni di emergenza.3 D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui ai capoversi 1 e 1bis per salvaguardare interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.3bis D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per l’esercizio di un sistema aeromobile senza equipaggio impiegato nella categoria aperta conformemente all’allegato dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, purché sia utilizzato per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo della Svizzera a fini ricreativi.
Art. 29c cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e lett. d1 I committenti di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 20196 sugli appalti pubblici (LAPub), dell’articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994 / 15 marzo 20017 sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 20198 sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l’articolo 8 LAPub, l’articolo 6 CIAP 2001 e l’articolo 8 CIAP 2019 a:d. una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b o c.
Art. 29d Divieti in relazione con determinate decisioni di tribunali russi1 Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie adottati conformemente o in combinato disposto con gli articoli 248.1 e 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di disposizioni russe equivalenti.2 Non sono eseguite richieste di assistenza giudiziaria in materia penale in relazione a una presunta violazione di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.3 Non sono riconosciute o eseguite pene o altre sanzioni secondo il codice penale russo in relazione a una presunta violazione di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.
Art. 30 lett. bbis e cÈ vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 20149 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 201410 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:bbis. persone fisiche, imprese od organizzazioni nei territori designati di cui allegato 6;c. persone fisiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa od organizzazione di cui alle lettere a–bbis.
Inserire prima del titolo della sezione 4b
Art. 30cter Deroghe al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziariaD’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27a capoverso 2, a condizione che l’esecuzione delle transazioni sia necessaria per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa entro il 26 agosto 2025 che sono state coperte da garanzie svizzere per il credito all’esportazione.
Art. 30f cpv. 1, 2 e 2bis–2quater1 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice al di fuori della Svizzera o dello SEE da persone, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, le misure istituite secondo la presente ordinanza, secondo l’ordinanza del 27 agosto 201411 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o secondo l’ordinanza del 2 aprile 201412 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.2 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto, comprese le spese legali, che è stato loro recato da persone, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30, che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 nel tenore modificato secondo la legge federale 470‑FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente, o che sono responsabili dell’emanazione di tale decisione, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o dell’Accordo del 1° dicembre 199013 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti, e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.2bis Le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera possono richiedere il risarcimento danni secondo i capoversi 1 e 2 anche per persone giuridiche, organizzazioni e organismi di loro proprietà o sotto il loro controllo, esclusivo o congiunto.2ter Il risarcimento danni può essere richiesto dalle persone, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30 o da persone, imprese od organizzazioni che detengono o controllano imprese od organizzazioni di cui all’articolo 30.2quater Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.
Art. 35 cpv. 10, 28, 30 e 35–3810 L’articolo 11a non si applica agli affari riguardanti i beni di cui all’allegato 23 numero 2 concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.28 e 30 Abrogati35 L’articolo 27a capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.36 L’articolo 14c capoversi 1 e 2 non si applica agli affari in relazione con i beni della voce di tariffa doganale 7601 concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 31 dicembre 2026.37 L’articolo 10a non si applica agli affari in relazione con progetti nel settore del petrolio greggio concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.38 L’articolo 11 capoverso 1bis non si applica agli affari concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.
II
1 Gli allegati 1 e 2314 sono modificati.
2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
3 Gli allegati 7, 20, 21 e 23a sono sostituiti dalla versione qui annessa.
4 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 5a, 15c, 34 e 35 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 202515.
14 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 6 cpv. 3 lett. a e 35 cpv. 4)
Destinatari finali soggetti a restrizioni16
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2»(art. 4 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bis lett. c, art. 5 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bis lett. c
nonché art. 6 cpv. 3 lett. a e 35 cpv. 4)
(art. 11 cpv. 1bis)
Software per il settore dell’energia
Software per la prospezione di giacimenti e relativi calcoli
Software per il calcolo, l’elaborazione e l’analisi di dati sismici
Software per indagini geologiche visive e per la relativa caratterizzazione/modellizzazione/visualizzazione o i relativi calcoli;
Software per la trivellazione, per la pianificazione dei processi di trivellazione e per la traiettoria dei processi di trivellazione
Software per sistemi di navigazione inerziale per la trivellazione
Software di monitoraggio dei pozzi in tempo reale
Software di osservazione e sicurezza per la produzione di petrolio e gas
(art. 14 cpv. 1 e 2)
Beni vietati
Capitoli/Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri |
Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
Capitolo 29 | Prodotti chimici organici |
3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
3826 | Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % |
4011 20 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
4011 30 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
4011 80 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale |
Capitolo 72 | Ferro e acciaio |
Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
Capitolo 74 | Rame e lavori di rame |
Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel |
Capitolo 76 | Alluminio e lavori di allumini |
Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo |
Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco |
Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno |
Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
8207 13 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet |
8207 19 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti |
8401 | Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica |
8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
8403 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
8404 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
8405 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori |
8406 | Turbine a vapore |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
8410 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
8412 | Altri motori e macchine motrici |
8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
8415 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente |
8416 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
8417 | Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici |
8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
8419 19 | Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione, esclusi gli scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e gli scaldacqua solari |
8419 40 | Apparecchi di distillazione o di rettificazione |
8419 50 | Scambiatori di calore |
8419 89 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici – altri |
8419 90 | Parti di apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, nonché scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
8425 | Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti |
8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru |
8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
8428 | Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche) |
8429 | Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8432 | Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
8435 | Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili |
8436 | Altre macchine e apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l’avicoltura |
8437 | Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria |
8439 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
8440 | Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie |
8442 | Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati) |
8443 | Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori |
8444 00 00 | Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted» |
8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
8449 00 00 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
8453 | Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
8454 | Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie |
8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
8456 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d’acqua |
8457 | Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 | Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 | Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
8461 | Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
8462 | Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate |
8463 | Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo |
8464 | Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro |
8465 | Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
8468 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale |
8472 9030 | Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l’elaborazione di testi |
8470 | Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa |
8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
8472 | Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare) |
8473 | Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472 |
8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
8475 | Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
8476 | Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola |
8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8478 | Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici |
8486 | Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori |
8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
8505 | Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche |
8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare |
8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
8514 | Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
8515 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet |
8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
8528 | Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini |
8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
8530 | Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) |
8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 |
8532 | Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili |
8533 | Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) |
8534 | Circuiti stampati |
8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt |
8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco |
8540 | Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 |
8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati |
8542 | Circuiti integrati elettronici |
8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8546 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica | |
8549 | Cascami ed avanzi elettrici ed elettronici |
Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
8703 10 | Veicoli specialmente costruiti per lo spostamento sulla neve; veicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili |
Ex 8703 23 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata eccedente 1900 cm3 ma non eccedente 3000 cm3 (eccetto ambulanze) |
Ex 8703 24 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata eccedente 3000 cm3 (eccetto ambulanze) |
Ex 8703 32 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata eccedente 1900 cm3 ma non eccedente 2500 cm3 (eccetto ambulanze) |
Ex 8703 33 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata eccedente 2500 cm3 (eccetto ambulanze) |
8703 40 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
8703 50 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
8703 60 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
8703 70 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
8703 80 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
8703 90 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa – altri |
8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
8705 | Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
8708 99 | Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 – altri |
8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
8710 00 00 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale |
Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale |
Capitolo 98 | Impianti industriali |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7107 | Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati |
7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7109 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
7110 | Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
7111 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
7112 | Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
9015 | Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
9025 | Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi |
9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
9029 | Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
9033 | Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90 |
(art. 24d cpv. 1)
Porti, chiuse e aeroporti soggetti a restrizioni17
(art. 14c cpv. 1)
Beni economicamente importanti
Voce di tariffa | Designazione | |
|---|---|---|
0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia | |
1604 31 00 | Caviale | |
1604 32 00 | Succedanei del caviale | |
2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione | |
2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets | |
2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | |
2523 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati | |
2701 | Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili | |
2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo | |
2703 | Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata | |
2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta | |
2705 | Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi | |
2706 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti | |
2707 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici | |
2708 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali | |
2711 12 | Propano, liquefatti: | |
2711 13 | Butani, liquefatti: | |
2711 14 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti | |
2711 19 | Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri | |
2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | |
2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | |
2714 | Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche | |
2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs») | |
2803 | Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) | |
ex | 2804 29 | Elio |
2811 | Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici | |
2818 | Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio | |
ex | 2825 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30 |
2834 | Nitriti; nitrati | |
ex | 2835 | Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26 |
2836 | Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio | |
2845 40 | Elio-3 | |
ex | 2901 | Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10 |
2902 | Idrocarburi ciclici | |
2903 | Derivati alogenati degli idrocarburi | |
2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
2907 | Fenoli; fenoli-alcoli | |
2909 | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
2914 | Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
2917 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | |
2922 | Composti amminici a funzioni ossigenate | |
2923 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no | |
2931 | Altri composti organo-inorganici | |
2933 | Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto | |
3104 20 | Cloruro di potassio | |
3105 20 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio | |
3105 60 | Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio | |
ex | 3105 90 | Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
3301 | Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | |
3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure | |
3305 | Preparazioni per capelli | |
3306 | Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto | |
3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti | |
3401 | Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti | |
3402 | Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 | |
3404 | Cere artificiali e cere preparate | |
3801 | Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti | |
3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali | |
3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche | |
3817 | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 | |
3819 | Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso | |
3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali | |
3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove | |
3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie | |
3902 | Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie | |
3903 | Polimeri di stirene, in forme primarie | |
3904 | Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie | |
3907 | Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie | |
3908 | Poliammidi, in forme primarie | |
3916 | Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche | |
3917 | Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche | |
3919 | Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli | |
3920 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie | |
3921 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche | |
3923 | Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche | |
3925 | Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove | |
3926 | Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove | |
4002 | Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | |
4011 | Pneumatici nuovi, di gomma | |
4107 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 | |
4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta | |
4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 | |
44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno | |
4703 | Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione | |
4705 | Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico | |
4801 | Carta da giornale, in rotoli o in fogli | |
4802 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano) | |
4803 | Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli | |
4804 | Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 | |
4805 | Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48 | |
4810 | Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato | |
4811 | Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 | |
4818 | Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | |
4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili | |
4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | |
5402 | Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex , non condizionati per la vendita al minuto | |
5601 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | |
5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate | |
6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza | |
6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | |
6403 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale | |
6806 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69 | |
6807 | Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile) | |
6808 | Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali | |
6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati | |
6814 | Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie | |
6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove | |
6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili | |
6907 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura | |
7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato | |
7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | |
7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | |
7019 | Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione [rovings], tessuti) | |
7104 | Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere | |
7112 | Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549 | |
7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi | |
7201 | Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie | |
7202 | Ferro-leghe | |
7203 | Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili | |
7205 | Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio | |
7408 | Fili di rame | |
7601 | Alluminio greggio | |
7604 | Barre e profilati di alluminio | |
7605 | Fili di alluminio | |
7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm | |
7607 | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) | |
7608 | Tubi di alluminio | |
7801 | Piombo greggio | |
8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | |
8212 | Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) | |
8302 | Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni | |
8309 | Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni | |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | |
ex | 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00 |
8412 | Altri motori e macchine motrici | |
8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi | |
8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti | |
8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro parti | |
8419 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione | |
8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas | |
8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande | |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto | |
8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru | |
8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 | |
8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare | |
8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri | |
8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie | |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano | |
8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove | |
8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia | |
8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti | |
8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti | |
8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche | |
8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche | |
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) | |
8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione | |
8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | |
8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni | |
8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | |
8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 | |
8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione | |
8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori | |
8516 | Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 | |
8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525 , 8527 o 8528 | |
8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37 | |
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) | |
8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | |
8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 | |
8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1000 Volt | |
8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche | |
8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | |
8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 | |
8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED) | |
8541 | Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati | |
8542 | Circuiti integrati elettronici | |
8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85 | |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | |
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | |
8603 | Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 | |
8606 | Carri per il trasporto di merci su rotaie | |
8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) | |
8703 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa | |
8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci | |
8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | |
8802 | Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita | |
8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci | |
8903 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe | |
8904 | Rimorchiatori e spintori | |
8905 | Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili | |
9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | |
9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 | |
9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90 | |
9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione | |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | |
9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi | |
9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | |
9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili | |
9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici | |
9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti | |
9403 | Altri mobili e loro parti | |
9404 | Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no | |
9405 | Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove | |
9406 | Costruzioni prefabbricate |
(art. 14c cpv. 3 e 4)
Contingenti di importazione di determinati beni
Voce di tariffa | Designazione | Quantità | Periodo |
|---|---|---|---|
3104 20 | Cloruro di potassio | 1720 tonnellate | Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
3105 20, 3105 60, 3105 90 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio; Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio; Altri concimi contenenti cloruro di potassio | 1636 tonnellate combinate | Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
(art. 11a cpv. 1bis)
Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 11a capoverso 1bis
Voce di tariffa | Designazione delle merci |
|---|---|
3811 90 00 | Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti) |
3815 12 00 | Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove |
7219 21 00 | Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm |
7225 40 00 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici») |
7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
7311 00 00 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti |
8409 99 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre |
8412 21 00 | Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) |
8413 50 00 | Altre pompe volumetriche alternative per liquidi |
8421 23 00 | Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
8421 31 00 | Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8425 11 00 | Paranchi con motore elettrico |
8428 39 00 | Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altri |
8429 59 00 | Escavatori, caricatori e altri caricatrici-palatrici: semoventi (esclusi gli escavatori con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori a caricamento frontale) |
8431 39 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle machine o apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altre |
8456 30 00 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
8466 20 00 | Portapezzi |
8467 29 00 | Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici) |
8471 30 00 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso uguale o inferiore a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
8471 70 00 | Unità di memoria per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
8474 39 00 | Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre) |
8481 20 00 | Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8482 99 00 | Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi) |
8483 50 00 | Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa |
8502 20 00 | Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8507 10 00 | Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone |
8511 10 00 | Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8515 19 00 | Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare) |
8543 30 00 | Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi |
8705 10 00 | Gru-automobili |
8708 99 00 | Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
(art. 2a cpv. 4bis, 6 cpv. 1ter, 9a cpv. 3bis e 9b cpv. 2ter)
Lista dei Paesi verso i quali è consentita la fornitura di beni da incorporare in altri beni
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Canada
Repubblica Ceca
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Irlanda EIRE
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
Spagna
Stati Uniti d’America
Svezia
Ungheria
(art. 29a cpv. 1bis lett. a)