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AS 2025 310

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 2a cpv. 3bis e 6bis3bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con armi e munizioni nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o in Ucraina, o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.6bis I divieti di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene d’armamento e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene d’armamento finito.

Art. 4 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bis lett. c1 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI):c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 2 OBDI:c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.2bis La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.

Art. 5 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bis lett. c1 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 1:c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1: c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.2bis La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:c. a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b–e e g, 1bis–1quater, 2 lett. j–l nonché 2bis1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2−3 e secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2−3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:b. a scopi medici o farmaceutici, tranne se sono elencati nell’allegato 31;c.–e. abrogatig. abrogata1bis Il divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applica ai beni di cui all’allegato 2 OBDI3 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.1ter I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2−3 e secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2−3 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene di cui all’allegato 2 OBDI o all’allegato 1 della presente ordinanza e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.1quater Se un esportatore si avvale per la prima volta della deroga di cui al capoverso 1 per un determinato destinatario nella Federazione Russa, deve indicarlo sulla dichiarazione doganale e notificarlo senza indugio alla SECO. 2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:j. aggiornamenti di software;k. utilizzo come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; oppurel. scopi medici o farmaceutici, purché i beni o i servizi siano elencati nell’allegato 31.2bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d, h e l.

Art. 9a cpv. 3bis3bis I divieti e gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1–2bis e 5 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene di cui all’allegato 16 e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.

Art. 9b cpv. 2ter, 3 e 42ter I divieti e gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1, 2, 2bis e 4 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere mescolati in un bene di cui all’allegato 19 e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.3 Ex cpv. 2ter4 Ex cpv. 3

Art. 10a, rubrica, nonché cpv. 1 e 3Beni per il completamento di progetti di gas naturale liquefatto o del petrolio greggio1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto, a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, di beni per il completamento di progetti nel settore del gas naturale liquefatto o del petrolio greggio in fase di costruzione.3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai progetti di produzione petrolifera che hanno avviato una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.

Art. 11, rubrica nonché cpv. 1, 1bis,2, 2bis e 5Beni e software per il settore dell’energia1 È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare, far transitare o trasportare beni di cui all’allegato 5 per il settore dell’energia a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.1bis È vietato vendere, fornire, esportare e mettere a disposizione i software per il settore dell’energia di cui all’allegato 5a a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. 2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e i software di cui ai capoversi 1 e 1bis o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali beni e software.2bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con i beni e i software di cui ai capoversi 1 e 1bis o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali beni e software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 se:a. ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; ob. i beni, i software o i servizi sono destinati all’uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.

Art. 11a cpv. 4, frase introduttiva 5 frase introduttiva e lett. g–j e 64 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:5 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:g. per i beni delle voci di tariffa doganale 2920, 3917 10 e 3920 62, se sono necessari esclusivamente per la produzione di generi alimentari destinati al consumo umano;h. per i beni delle voci di tariffa doganale 7007 19, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;i. per i beni delle voci di tariffa doganale 9026, 9027 e 9031, se la loro importazione dalla Federazione Russa è stata autorizzata secondo l’articolo 14c capoverso 6 lettera c;j. per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 62 e 8523 52, se sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico e non appartenenti a un organismo controllato da un ente pubblico o detenuto da un ente pubblico per oltre il 50 per cento.6 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.

Art. 12d cpv. 7 lett. f 7 I divieti di cui ai capoversi 1–6 non si applicano:f. alle investigazioni su violazioni delle disposizioni della presente ordinanza o su altre attività illecite.

Art. 12e cpv. 4 4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DATEC, la SECO può concedere deroghe ai capoversi 1 e 2 per l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 00 da parte di uno Stato membro dell’UE con terminali di gas naturale liquefatto non connessi alla rete di gas naturale, a condizione che:a. il gas naturale liquefatto sia stato acquistato, importato o trasportato da un terminale situato in un altro Stato membro dell’UE e tale terminale sia connesso alla rete di gas naturale; eb. l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto siano finalizzati all’approvvigionamento energetico.

Art. 12f cpv. 2 lett. e 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:e. alla fornitura di servizi di ricarica («reloading») necessari per il trasporto fra porti di uno Stato membro dell’UE, compresi i porti nelle sue regioni ultraperiferiche.

Art. 14 cpv. 33 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6.

Art. 14c cpv. 4 lett. b e c nonché 6 lett. c4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:b. ai beni di cui all’allegato 21 destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell’UE;c. ai beni delle voci di tariffa doganale 7201 e 7203 e 7601 che rientrano nei contingenti d’importazione stabiliti dall’UE.6 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:c. per i beni delle voci di tariffa doganale 9026, 9027 e 9031 necessari per la manutenzione, riparazione o certificazione periodica dei punti di misurazione primari e secondari del petrolio greggio lungo l’oleodotto Druzhba, purché siano strettamente necessari per l’approvvigionamento ininterrotto di petrolio greggio della voce di tariffa 2709 mediante l’oleodotto Druzhba dalla Russia nell’UE.

Art. 15 cpv. 2bis, 5 lett. a, c e d, 5ter nonché 9novies, frase introduttiva2bis Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per ricevere e accreditare bonifici verso o all’interno della Svizzera, in cui un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. abrogatac. soddisfare crediti in applicazione di:1. una decisione arbitrale, oppure2. una decisione amministrativa o giudiziaria che è stata emessa o è eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito;d. abrogata5ter La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1, se:a. la tutela degli interessi del Paese lo richiede;b. ciò è necessario per prevenire casi di rigore;c. ciò è necessario per svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;d. si è accertato che un’autorità giudiziaria o amministrativa in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito ha adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1, di averi o risorse economiche, purché l’indennità compensativa versata per tale privazione di averi o risorse economiche sia congelata;e. si è accertato che ciò è necessario ai fini del pagamento del corrispettivo concordato contrattualmente dalle parti o dell’indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo o un’autorità della Federazione Russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione precedentemente posseduta o controllata da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, a condizione che la persona giuridica, l’impresa o l’organizzazione stabilita nella Federazione Russa oggetto del trasferimento obbligatorio sia elencata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/20144, conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 lettera j di tale regolamento; fanno eccezione gli averi e le risorse economiche bloccati e detenuti da depositari centrali;9novies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle persone fisiche menzionate nell’allegato 8 ai numeri 175‑53092, 175‑28544, 175‑50978, 175‑51272, 175‑51290 e 175‑52276 oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che:

Art. 17 cpv. 2 lett. b e 32 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:b. abrogata3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per progetti a beneficio di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera, fino a un massimo di 10 milioni di franchi a progetto.

Art. 20 cpv. 4 lett. g4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:g. la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica associata a un organismo di cui all’allegato 8 con il numero SSID 175‑54340.

Art. 24d Divieto di transazioni con porti, chiuse e aeroporti1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con: a. i porti e le chiuse di cui all’allegato 15c;b. gli aeroporti di cui all’allegato 15c.2 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle transazioni necessarie per:a. la ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;c. attività umanitarie;d. la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o per la risposta a catastrofi naturali;e. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro o Serbia;f. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia, purché ciò non sia vietato secondo gli articoli 12a o 12b;g. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza;h. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio greggio per via marittima e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24, purché tali beni non siano né originari della Federazione Russa né di proprietà russa e la Federazione Russa sia esclusivamente il loro luogo di carico, partenza o transito;i. la costituzione e la gestione delle capacità nucleari a uso civile, la loro manutenzione, il loro approvvigionamento con combustibile e il ritrattamento di quest’ultimo e la loro sicurezza, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dei test di collaudo per la messa in servizio di impianti nucleari civili.3 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle transazioni necessarie per:a. scopi umanitari o di evacuazione; b. le iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali o nucleari o di incidenti chimici;c. lo svolgimento di voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a trovare una soluzione alla situazione in Ucraina oppure per promuovere gli obiettivi perseguiti dai provvedimenti previsti dalla presente ordinanza; d. l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;e. attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;f. i viaggi privati di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o che partono dalla Federazione Russa;g. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari il cui acquisto, importazione o trasporto è consentito secondo la presente ordinanza.4 Gli operatori registrati in Svizzera informano la SECO in merito agli affari di cui ai capoversi 2 e 3 entro due settimane dalla loro conclusione.

Art. 27a Divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria1 È vietato collegarsi direttamente al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari della Banca centrale della Federazione Russa o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale della Federazione Russa. 2 È vietato partecipare a transazioni con banche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 14a. 3 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per:a. l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla e attraverso la Federazione Russa, in e attraverso la Svizzera o un Paese membro dello SEE, in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro o Serbia;b. l’acquisto, l’importazione e il trasporto di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;c. l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE; d. il rimborso di un debito nei confronti di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;e. pagamenti nell’ambito di un sistema di previdenza professionale a una persona fisica con domicilio in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;f. pagamenti da parte o a favore della Jewish Claims Conference.4 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alle transazioni che:a. sono necessarie per l’acquisto, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;b. sono necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;c. sono necessarie per attività umanitarie o evacuazioni;d. sono necessarie per il rimborso di un debito esigibile a cittadini svizzeri, cittadini di uno Stato membro dello SEE o a persone giuridiche od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE; e. dipendono dalla fornitura di servizi bancari di corrispondenza da parte di banche, imprese od organizzazioni di cui all’allegato 14a;f. sono necessarie per effettuare pagamenti da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE nell’ambito di un contratto di mutuo concluso dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.5 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’accettazione dei pagamenti dovuti da banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14a nell’ambito di contratti eseguiti prima del 24 marzo 2024.6 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 se l’esecuzione delle transazioni è necessaria per:a. il rimborso dei crediti all’esportazione garantiti;b. l’esecuzione di contratti conclusi prima del 15 maggio 2025 fino alla loro data di scadenza, ma al massimo fino al 26 agosto 2025, purché i beneficiari abbiano sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

Art. 28 Divieto concernente le banconote1 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE:a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il Governo e la Banca centrale della Federazione Russa sono vietati;b. a destinazione dei territori designati di cui all’allegato 6 o per un uso in tali territori, a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa in tali territori sono vietati.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE destinate:a. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;b. all’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa;c. all’esercizio di attività ufficiali di organizzazioni internazionali con sede nei territori designati di cui all’allegato 6 che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;d. alle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 e che ricevono finanziamenti pubblici dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o da un partner.

Art. 28b cpv. 33 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore minerario di cui al capoverso 1 per le attività che hanno come obiettivo primario l’estrazione di materiali di cui all’allegato 30 o che traggono il loro principale profitto dall’estrazione di tali materiali.

Art. 28e cpv. 1, 1bis–1septiess, 3 lett. b e c, 3bis e 51 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6. 1bis È vietata la fornitura diretta o indiretta di servizi nei settori dell’edilizia, dell’architettura e dell’ingegneria, nonché di servizi di consulenza giuridica e informatica al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6. 1ter Concerne soltanto il testo francese1quater Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali di cui all’allegato 32 al Governo della Federazione Russa o a persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6 nonché il transito di tali software attraverso la Svizzera. 1quinquies È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1–1quater o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6. 1sexies È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nel settore della contabilità a persone giuridiche, organismi od organizzazioni nei territori designati di cui allegato 6.1septies È vietato vendere, direttamente o indirettamente, dare in licenza o altrimenti trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1quater o in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, al Governo della Federazione Russa, a persone giuridiche, imprese od organizzazioni nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6 o per un uso nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–1quinquies per i servizi e i software necessari per: b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;c. l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;3bis D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1bis, purché tali servizi siano necessari per l’attività di una rappresentanza consolare o diplomatica della Federazione Russa in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1quater, purché i software siano necessari per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali nella Federazione Russa o di cittadini ucraini nei territori designati di cui allegato 6.

Art. 29a cpv. 1bis, 2 lett. d nonché 2bis, 3 e 3bis1bis È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:a. per le compagnie aeree di cui all’allegato 35;b. per le organizzazioni detenute o controllate da una compagnia aerea di cui alla lettera a.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:d. abrogata2bis Il divieto di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applica ai sorvoli e agli atterraggi in situazioni di emergenza.3 D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui ai capoversi 1 e 1bis per salvaguardare interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.3bis D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per l’esercizio di un sistema aeromobile senza equipaggio impiegato nella categoria aperta conformemente all’allegato dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, purché sia utilizzato per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo della Svizzera a fini ricreativi.

Art. 29c cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e lett. d1 I committenti di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 20196 sugli appalti pubblici (LAPub), dell’articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994 / 15 marzo 20017 sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 20198 sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l’articolo 8 LAPub, l’articolo 6 CIAP 2001 e l’articolo 8 CIAP 2019 a:d. una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

Art. 29d Divieti in relazione con determinate decisioni di tribunali russi1 Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie adottati conformemente o in combinato disposto con gli articoli 248.1 e 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di disposizioni russe equivalenti.2 Non sono eseguite richieste di assistenza giudiziaria in materia penale in relazione a una presunta violazione di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.3 Non sono riconosciute o eseguite pene o altre sanzioni secondo il codice penale russo in relazione a una presunta violazione di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.

Art. 30 lett. bbis e cÈ vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 20149 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 201410 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:bbis. persone fisiche, imprese od organizzazioni nei territori designati di cui allegato 6;c. persone fisiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa od organizzazione di cui alle lettere a–bbis.

Inserire prima del titolo della sezione 4b

Art. 30cter Deroghe al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziariaD’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27a capoverso 2, a condizione che l’esecuzione delle transazioni sia necessaria per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa entro il 26 agosto 2025 che sono state coperte da garanzie svizzere per il credito all’esportazione.

Art. 30f cpv. 1, 2 e 2bis–2quater1 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice al di fuori della Svizzera o dello SEE da persone, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, le misure istituite secondo la presente ordinanza, secondo l’ordinanza del 27 agosto 201411 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o secondo l’ordinanza del 2 aprile 201412 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.2 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto, comprese le spese legali, che è stato loro recato da persone, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30, che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 nel tenore modificato secondo la legge federale 470‑FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente, o che sono responsabili dell’emanazione di tale decisione, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o dell’Accordo del 1° dicembre 199013 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti, e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.2bis Le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera possono richiedere il risarcimento danni secondo i capoversi 1 e 2 anche per persone giuridiche, organizzazioni e organismi di loro proprietà o sotto il loro controllo, esclusivo o congiunto.2ter Il risarcimento danni può essere richiesto dalle persone, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30 o da persone, imprese od organizzazioni che detengono o controllano imprese od organizzazioni di cui all’articolo 30.2quater Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

Art. 35 cpv. 10, 28, 30 e 35–3810 L’articolo 11a non si applica agli affari riguardanti i beni di cui all’allegato 23 numero 2 concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.28 e 30 Abrogati35 L’articolo 27a capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.36 L’articolo 14c capoversi 1 e 2 non si applica agli affari in relazione con i beni della voce di tariffa doganale 7601 concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 31 dicembre 2026.37 L’articolo 10a non si applica agli affari in relazione con progetti nel settore del petrolio greggio concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.38 L’articolo 11 capoverso 1bis non si applica agli affari concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.

II

1 Gli allegati 1 e 2314 sono modificati.

2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

3 Gli allegati 7, 20, 21 e 23a sono sostituiti dalla versione qui annessa.

4 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 5a, 15c, 34 e 35 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 202515.

14 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 6 cpv. 3 lett. a e 35 cpv. 4)

Destinatari finali soggetti a restrizioni16

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2»(art. 4 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bis lett. c, art. 5 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2bis lett. c
nonché art. 6 cpv. 3 lett. a e 35 cpv. 4)

(art. 11 cpv. 1bis)

Software per il settore dell’energia

  1. Software per la prospezione di giacimenti e relativi calcoli

  2. Software per il calcolo, l’elaborazione e l’analisi di dati sismici

  3. Software per indagini geologiche visive e per la relativa caratterizzazione/modellizzazione/visualizzazione o i relativi calcoli;

  4. Software per la trivellazione, per la pianificazione dei processi di trivellazione e per la traiettoria dei processi di trivellazione

  5. Software per sistemi di navigazione inerziale per la trivellazione

  6. Software di monitoraggio dei pozzi in tempo reale

  7. Software di osservazione e sicurezza per la produzione di petrolio e gas

(art. 14 cpv. 1 e 2)

Beni vietati

Capitoli/Codice NC

Designazione delle merci

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3826

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %

4011 20

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4011 30

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

4011 80

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale

Capitolo 72

Ferro e acciaio

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76

Alluminio e lavori di allumini

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8405

Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori

8406

Turbine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente

8416

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

8419 19

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione, esclusi gli scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e gli scaldacqua solari

8419 40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50

Scambiatori di calore

8419 89

Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici – altri

8419 90

Parti di apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, nonché scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8425

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

8428

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

8436

Altre macchine e apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l’avicoltura

8437

Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

8440

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)

8443

Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori

8444 00 00

Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»

8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8449 00 00

Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

8453

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d’acqua

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo

8464

Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

8468

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale

8472 9030

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l’elaborazione di testi

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8472

Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

8473

Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8478

Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8505

Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8515

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

8547

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

8549

Cascami ed avanzi elettrici ed elettronici

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8702

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista

8703 10

Veicoli specialmente costruiti per lo spostamento sulla neve; veicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

Ex 8703 23

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata eccedente 1900 cm3 ma non eccedente 3000 cm3 (eccetto ambulanze)

Ex 8703 24

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata eccedente 3000 cm3 (eccetto ambulanze)

Ex 8703 32

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata eccedente 1900 cm3 ma non eccedente 2500 cm3 (eccetto ambulanze)

Ex 8703 33

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata eccedente 2500 cm3 (eccetto ambulanze)

8703 40

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 50

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 60

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 70

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 80

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8703 90

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa – altri

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8706

Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

8708 99

Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 – altri

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Capitolo 98

Impianti industriali

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107

Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

9025

Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9033

Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

(art. 24d cpv. 1)

Porti, chiuse e aeroporti soggetti a restrizioni17

(art. 14c cpv. 1)

Beni economicamente importanti

Voce di tariffa
doganale

Designazione

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2701

Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705

Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2711 12

Propano, liquefatti:

2711 13

Butani, liquefatti:

2711 14

Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti

2711 19

Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs»)

2803

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

ex

2804 29

Elio

2811

Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2818

Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

ex

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30

2834

Nitriti; nitrati

ex

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2845 40

Elio-3

ex

2901

Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2931

Altri composti organo-inorganici

2933

Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto

3104 20

Cloruro di potassio

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex

3105 90

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3307

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3404

Cere artificiali e cere preparate

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4801

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano)

4803

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

4818

Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex , non condizionati per la vendita al minuto

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

6403

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile)

6808

Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie

6815

Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura

7005

Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione [rovings], tessuti)

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7112

Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferro-leghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7408

Fili di rame

7601

Alluminio greggio

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm

7607

Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto)

7608

Tubi di alluminio

7801

Piombo greggio

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8302

Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro parti

8419

Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8516

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525 , 8527 o 8528

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1000 Volt

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED)

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8802

Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8903

Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti

9403

Altri mobili e loro parti

9404

Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no

9405

Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

9406

Costruzioni prefabbricate

(art. 14c cpv. 3 e 4)

Contingenti di importazione di determinati beni

Voce di tariffa
doganale

Designazione

Quantità

Periodo

3104 20

Cloruro di potassio

1720 tonnellate

Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo

3105 20, 3105 60, 3105 90

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio;

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio;

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

1636 tonnellate combinate

Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo

(art. 11a cpv. 1bis)

Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 11a capoverso 1bis

Voce di tariffa

Designazione delle merci

3811 90 00

Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)

3815 12 00

Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove

7219 21 00

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm

7225 40 00

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici»)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)

7311 00 00

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti

8409 99 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre

8412 21 00

Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)

8413 50 00

Altre pompe volumetriche alternative per liquidi

8421 23 00

Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

8421 31 00

Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

8425 11 00

Paranchi con motore elettrico

8428 39 00

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altri

8429 59 00

Escavatori, caricatori e altri caricatrici-palatrici: semoventi (esclusi gli escavatori con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori a caricamento frontale)

8431 39 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle machine o apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altre

8456 30 00

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461

8466 20 00

Portapezzi

8467 29 00

Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici)

8471 30 00

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso uguale o inferiore a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

8471 70 00

Unità di memoria per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

8474 39 00

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre)

8481 20 00

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8482 99 00

Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi)

8483 50 00

Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

8502 20 00

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8507 10 00

Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone

8511 10 00

Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione

8515 19 00

Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare)

8543 30 00

Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi

8705 10 00

Gru-automobili

8708 99 00

Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

(art. 2a cpv. 4bis, 6 cpv. 1ter, 9a cpv. 3bis e 9b cpv. 2ter)

Lista dei Paesi verso i quali è consentita la fornitura di beni da incorporare in altri beni

Argentina

Australia

Austria

Belgio

Canada

Repubblica Ceca

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda EIRE

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

Spagna

Stati Uniti d’America

Svezia

Ungheria

(art. 29a cpv. 1bis lett. a)

Vettori aerei soggetti a restrizioni18