La presente ordinanza disciplina le condizioni per il personale di navigazione su veicoli secondo gli articoli 1.01 e 1.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno3 all’interno del territorio svizzero sulla sezione del Reno compresa tra Basilea (confine nazionale, km 170,00) e Rheinfelden (ponte stradale, km 149,10).
Disciplina in particolare le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la conduzione di veicoli secondo gli articoli 1.01 e 1.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» (km 166,53) e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden (km 163,60) (sezione urbana di Basilea).