La presente ordinanza disciplina la definizione delle strutture tariffali secondo l’articolo 43 capoverso 5 secondo periodo LAMal.
AS 2025 315
Ordinanza sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 43 capoverso 5 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia
La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia è definita secondo l’allegato.
Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 20 giugno 20142 sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
30 aprile 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 2)