AS 2025 316
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 marzo 20221 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1, 2 e 31 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 2 OBDI2:a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5 della presente ordinanza.2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1:a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:[tab]in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;[tab]a destinatari finali di cui all’allegato 5 della presente ordinanza.
Art. 5 cpv. 1, 2 e 31 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 3:a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1:a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:a. in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.
Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–e e g, 1bis, 1ter, 2 lett. j–l, 2bis, 2ter e 51 I divieti di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché all’articolo 5 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie né alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati:b. a scopi medici o farmaceutici, tranne se sono elencati nell’allegato 11a.c. Abrogatad. Abrogatae. Abrogatag. Abrogata1bis I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI3 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.1ter I divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di macchine di cui all’allegato 4 né alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria se le macchine sono destinate ai seguenti fini civili o destinatari finali civili: a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;b. a scopi medici o farmaceutici;c. all’esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;d. ad aggiornamenti di software;e. a essere usate come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;f. alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppureg. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:1. effetti personali,2. effetti di uso domestico,3. mezzi di trasporto o utensili professionali.2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 nonché all’articolo 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:j. aggiornamenti di software;k. utilizzo come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; oppurel. scopi medici o farmaceutici, purché siano elencati nell’allegato 11a.2bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b− d, h e l.2ter La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 per:a. lo svolgimento di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;b. scopi non militari e destinatari finali non militari, a condizione che si tratti di macchine della voce di tariffa doganale 8471 80 e che le macchine o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinate a reti di comunicazione elettronica civili non accessibili al pubblico.5 Abrogato
Art. 10cbis Software per il settore dell’energia1 È vietato vendere, fornire, esportare e mettere a disposizione i software per il settore dell’energia di cui all’allegato 7b a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i software di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali software.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con i software di cui al capoverso 1 o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente.
Art. 10d cpv. 7, frase introduttiva, 8, frase introduttiva e 97 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 se ciò è necessario:8 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:9 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 62 e 8523 52 per scopi non militari e per destinatari finali non militari, se sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.
Art. 12 cpv. 2bis2bis Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per ricevere e accreditare bonifici verso la Svizzera o all’interno della Svizzera in cui un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.
Art. 15 cpv. 2 lett. b e 32 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:b. Abrogata3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per progetti a beneficio di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera, fino a un massimo di 10 milioni di franchi a progetto.
Art. 18 cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 nonché 3, frase introduttiva e lett. f e g1 A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale è vietato accettare depositi dalle seguenti persone, organizzazioni od organismi nella misura in cui il valore totale dei depositi per persona, organizzazione od organismo è superiore a 100 000 franchi:a. cittadini bielorussi;b. persone fisiche residenti in Bielorussia;c. banche, imprese od organizzazioni stabilite in Bielorussia; d. banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera o dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini bielorussi o da persone fisiche residenti in Bielorussia.1bis A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi alle seguenti persone, organizzazioni od organismi:a. a cittadini bielorussi;b. a persone fisiche residenti in Bielorussia; c. a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Bielorussia.1ter A cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia è vietato acquisire, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE che fornisce servizi di cui al capoverso 1bis oppure assumere una carica nei loro organi direttivi.2 I divieti di cui ai capoversi 1–1ter non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito nonché alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:f. il pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia degli averi o delle risorse economiche congelati; oppureg. gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Bielorussia, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Bielorussia.
Art. 24 cpv. 22 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE destinate:a. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia;b. all’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia; oppurec. alle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia e che ricevono finanziamenti pubblici dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o da un partner.
Art. 24b cpv. 2, 5bis, 9 lett. i nonché 122 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di costruzione, architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.5bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al capoverso 4 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.9 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–5 per i servizi e i software necessari per:i. la costruzione in corso di infrastrutture di altezza fino a 25 metri necessarie alla fornitura e distribuzione civile di energia a strutture educative e sanitarie.12 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 se:a. si tratta di servizi di consulenza giuridica necessari per la continuazione di iniziative esistenti a sostegno delle vittime di catastrofi naturali o nucleari o di incidenti chimici oppure nel contesto di procedure di adozione internazionale;b. i servizi sono necessari per le attività delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
Art. 27c1 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, subito a seguito di pretese avanzate dalle seguenti persone imprese od organizzazioni dinnanzi a un giudice al di fuori della Svizzera o dello SEE in relazione a contratti o operazioni la cui esecuzione è stata, direttamente o indirettamente, impedita o compromessa da misure istituite secondo la presente ordinanza, a condizione che non abbiano accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione:a. persone giuridiche, imprese e organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;b. persone giuridiche, imprese e organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;c. qualsiasi altra persona fisica, impresa e organizzazione bielorussa;d. una persona fisica, impresa e organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a, b o c.2 Le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera possono richiedere il risarcimento danni secondo il capoverso 1 anche per le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi di loro proprietà o sotto il loro controllo, esclusivo o congiunto.3 Il risarcimento danni può essere richiesto dalle persone, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 o da persone, imprese e organizzazioni che detengono o controllano imprese od organizzazioni di cui al capoverso 1.4 Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.
Art. 31 cpv. 1, 2, 4–6, 8, 11, 12, 14 e 151, 2, 4–6, 8 e 11 Abrogati12 L’articolo 10f capoversi 1 e 2 non si applica agli affari in relazione con i beni della voce di tariffa doganale 7601 concordati in via contrattuale prima del 1° giugno 2025 ed eseguiti entro il 2 settembre 2025.14 Abrogato15 L’articolo 10cbis capoverso 1 non si applica agli affari concordati prima del 1° giugno 2025 ed eseguiti entro il 2 settembre 2025.
II
1 Gli allegati 3 e 194 sono modificati.
2 Gli allegati 4a, 20 e 22 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 7b secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.
2 L’articolo 18 capoverso 1ter entra in vigore il 2 luglio 2025.
14 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 6 cpv. 1bis)
Determinate macchine vietate secondo l’articolo 6 capoverso 1bis
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione |
8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – di motori per l’aviazione |
8409 99 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre, di motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel): |
8412 21 | Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) |
8413 50 | Altre pompe volumetriche alternative |
8421 23 | Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
8421 31 | Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8425 11 | Paranchi con motore elettrico |
8428 39 | Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri |
8429 59 | Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale) |
8431 39 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a |
8466 20 | Portapezzi |
8467 29 | Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici) |
8471 30 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
8471 70 | Altre unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
8474 39 | Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre) |
8481 20 | Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8482 99 | Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi) |
8483 50 | Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa |
8502 20 | Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8507 10 | Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone |
8511 10 | Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione |
(art. 10cbis cpv. 1)
Software per il settore dell’energia
Software per la prospezione di giacimenti e relativi calcoli
Software per il calcolo, l’elaborazione e l’analisi di dati sismici
Software per indagini geologiche visive e per la relativa caratterizzazione/modellizzazione/visualizzazione o i relativi calcoli;
Software per la trivellazione, per la pianificazione dei processi di trivellazione e per la traiettoria dei processi di trivellazione
Software per sistemi di navigazione inerziale per la trivellazione
Software di monitoraggio dei pozzi in tempo reale
Software di osservazione e sicurezza per la produzione di petrolio e gas
(art. 10d cpv. 2)
Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 10d capoverso 2
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 2710 19 11, | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
2710 19 11, | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3815 12 | Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove |
7219 21 | Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm |
7225 40 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici») |
7304 29 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
7311 00 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti |
8456 30 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
8515 19 | Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare) |
8543 30 | Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi |
8705 10 | Gru-automobili |
8708 99 | Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
(art. 10f cpv. 1)
Beni economicamente importanti
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia |
1604 31 00 | Caviale |
1604 32 00 | Succedanei del caviale |
2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
2523 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
2701 | Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 | Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata |
2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 | Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
2706 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2707 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
2708 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2711 12 | Propano, liquefatti: |
2711 13 | Butani, liquefatti: |
2711 14 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti |
2711 19 | Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri |
2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2714 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti |
2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs») |
2803 | Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
ex 2804 29 | Elio |
2811 | Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
2818 | Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
ex 2825 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30 |
2834 | Nitriti; nitrati |
ex 2835 | Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26 |
2836 | Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
2845 40 | Elio 3 |
ex 2901 | Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10 |
2902 | Idrocarburi ciclici |
2903 | Derivati alogenati degli idrocarburi |
2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2907 | Fenoli; fenoli-alcoli |
2909 | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2914 | Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2922 | Composti amminici a funzioni ossigenate |
2923 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
2931 | Altri composti organo-inorganici |
2933 | Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto |
3104 20 | Cloruro di potassio |
3105 20 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio |
3105 60 | Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
ex 3105 90 | Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
3301 | Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure |
3305 | Preparazioni per capelli |
3306 | Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto |
3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti |
3401 | Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
3402 | Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 |
3404 | Cere artificiali e cere preparate |
3801 | Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti |
3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche |
3817 | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 |
3819 | Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso |
3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie |
3902 | Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
3903 | Polimeri di stirene, in forme primarie |
3904 | Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
3907 | Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
3908 | Poliammidi, in forme primarie |
3916 | Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
3917 | Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
3919 | Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
3920 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
3921 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche |
3923 | Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
3925 | Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove |
3926 | Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove |
4002 | Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4011 | Pneumatici nuovi, di gomma |
4107 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 |
44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno |
4703 | Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
4705 | Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4801 | Carta da giornale, in rotoli o in fogli |
4802 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; (carta e cartone fabbricati a mano) |
4803 | Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
4804 | Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 |
4805 | Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48 |
4810 | Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato |
4811 | Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 |
4818 | Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
5402 | Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto |
5601 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio |
6403 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
6806 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69 |
6807 | Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile |
6808 | Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali |
6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6814 | Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie |
6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove |
6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
6907 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura |
7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
7019 | Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti) |
7104 | Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7112 | Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549 |
7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi |
7201 | Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 | Ferro-leghe |
7203 | Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili |
7205 | Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
7408 | Fili di rame |
7601 | Alluminio greggio |
7604 | Barre e profilati di alluminio |
7605 | Fili di alluminio |
7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm |
7607 | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) |
7608 | Tubi di alluminio |
7801 | Piombo greggio |
8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
8212 | Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) |
8302 | Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
8309 | Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
ex 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00 |
8412 | Altri motori e macchine motrici |
8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti |
8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro part |
8419 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru |
8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti |
8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti |
8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
8516 | Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 |
8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37 |
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530) |
8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt |
8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED) |
8541 | Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati |
8542 | Circuiti integrati elettronici |
8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85 |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8603 | Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
8606 | Carri per il trasporto di merci su rotaie |
8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
8703 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
8802 | Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita |
8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
8903 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe |
8904 | Rimorchiatori e spintori |
8905 | Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90 |
9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi |
9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili |
9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti |
9403 | Altri mobili e loro parti |
9404 | Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no |
9405 | Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
9406 | Costruzioni prefabbricate |