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AS 2025 316

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 marzo 20221 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1, 2 e 31 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 2 OBDI2:a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5 della presente ordinanza.2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1:a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:[tab]in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;[tab]a destinatari finali di cui all’allegato 5 della presente ordinanza.

Art. 5 cpv. 1, 2 e 31 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 3:a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1:a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:a. in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–e e g, 1bis, 1ter, 2 lett. j–l, 2bis, 2ter e 51 I divieti di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché all’articolo 5 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie né alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati:b. a scopi medici o farmaceutici, tranne se sono elencati nell’allegato 11a.c. Abrogatad. Abrogatae. Abrogatag. Abrogata1bis I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI3 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.1ter I divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di macchine di cui all’allegato 4 né alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria se le macchine sono destinate ai seguenti fini civili o destinatari finali civili: a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;b. a scopi medici o farmaceutici;c. all’esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;d. ad aggiornamenti di software;e. a essere usate come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;f. alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppureg. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:1. effetti personali,2. effetti di uso domestico,3. mezzi di trasporto o utensili professionali.2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 nonché all’articolo 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:j. aggiornamenti di software;k. utilizzo come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; oppurel. scopi medici o farmaceutici, purché siano elencati nell’allegato 11a.2bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b− d, h e l.2ter La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 per:a. lo svolgimento di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;b. scopi non militari e destinatari finali non militari, a condizione che si tratti di macchine della voce di tariffa doganale 8471 80 e che le macchine o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinate a reti di comunicazione elettronica civili non accessibili al pubblico.5 Abrogato

Art. 10cbis Software per il settore dell’energia1 È vietato vendere, fornire, esportare e mettere a disposizione i software per il settore dell’energia di cui all’allegato 7b a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i software di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali software.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con i software di cui al capoverso 1 o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente.

Art. 10d cpv. 7, frase introduttiva, 8, frase introduttiva e 97 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 se ciò è necessario:8 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:9 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 62 e 8523 52 per scopi non militari e per destinatari finali non militari, se sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.

Art. 12 cpv. 2bis2bis Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per ricevere e accreditare bonifici verso la Svizzera o all’interno della Svizzera in cui un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.

Art. 15 cpv. 2 lett. b e 32 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:b. Abrogata3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per progetti a beneficio di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera, fino a un massimo di 10 milioni di franchi a progetto.

Art. 18 cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 nonché 3, frase introduttiva e lett. f e g1 A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale è vietato accettare depositi dalle seguenti persone, organizzazioni od organismi nella misura in cui il valore totale dei depositi per persona, organizzazione od organismo è superiore a 100 000 franchi:a. cittadini bielorussi;b. persone fisiche residenti in Bielorussia;c. banche, imprese od organizzazioni stabilite in Bielorussia; d. banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera o dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini bielorussi o da persone fisiche residenti in Bielorussia.1bis A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi alle seguenti persone, organizzazioni od organismi:a. a cittadini bielorussi;b. a persone fisiche residenti in Bielorussia; c. a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Bielorussia.1ter A cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia è vietato acquisire, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE che fornisce servizi di cui al capoverso 1bis oppure assumere una carica nei loro organi direttivi.2 I divieti di cui ai capoversi 1–1ter non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito nonché alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:f. il pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia degli averi o delle risorse economiche congelati; oppureg. gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Bielorussia, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Bielorussia.

Art. 24 cpv. 22 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE destinate:a. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia;b. all’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia; oppurec. alle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia e che ricevono finanziamenti pubblici dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o da un partner.

Art. 24b cpv. 2, 5bis, 9 lett. i nonché 122 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di costruzione, architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.5bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al capoverso 4 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.9 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–5 per i servizi e i software necessari per:i. la costruzione in corso di infrastrutture di altezza fino a 25 metri necessarie alla fornitura e distribuzione civile di energia a strutture educative e sanitarie.12 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 se:a. si tratta di servizi di consulenza giuridica necessari per la continuazione di iniziative esistenti a sostegno delle vittime di catastrofi naturali o nucleari o di incidenti chimici oppure nel contesto di procedure di adozione internazionale;b. i servizi sono necessari per le attività delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

Art. 27c1 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, subito a seguito di pretese avanzate dalle seguenti persone imprese od organizzazioni dinnanzi a un giudice al di fuori della Svizzera o dello SEE in relazione a contratti o operazioni la cui esecuzione è stata, direttamente o indirettamente, impedita o compromessa da misure istituite secondo la presente ordinanza, a condizione che non abbiano accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione:a. persone giuridiche, imprese e organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;b. persone giuridiche, imprese e organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;c. qualsiasi altra persona fisica, impresa e organizzazione bielorussa;d. una persona fisica, impresa e organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a, b o c.2 Le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera possono richiedere il risarcimento danni secondo il capoverso 1 anche per le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi di loro proprietà o sotto il loro controllo, esclusivo o congiunto.3 Il risarcimento danni può essere richiesto dalle persone, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 o da persone, imprese e organizzazioni che detengono o controllano imprese od organizzazioni di cui al capoverso 1.4 Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

Art. 31 cpv. 1, 2, 4–6, 8, 11, 12, 14 e 151, 2, 4–6, 8 e 11 Abrogati12 L’articolo 10f capoversi 1 e 2 non si applica agli affari in relazione con i beni della voce di tariffa doganale 7601 concordati in via contrattuale prima del 1° giugno 2025 ed eseguiti entro il 2 settembre 2025.14 Abrogato15 L’articolo 10cbis capoverso 1 non si applica agli affari concordati prima del 1° giugno 2025 ed eseguiti entro il 2 settembre 2025.

II

1 Gli allegati 3 e 194 sono modificati.

2 Gli allegati 4a, 20 e 22 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 7b secondo la versione qui annessa.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

2 L’articolo 18 capoverso 1ter entra in vigore il 2 luglio 2025.

14 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 6 cpv. 1bis)

Determinate macchine vietate secondo l’articolo 6 capoverso 1bis

Voce di tariffa doganale

Designazione

8407 10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione

8409 10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – di motori per l’aviazione

8409 99

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre, di motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8412 21

Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)

8413 50

Altre pompe volumetriche alternative

8421 23

Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

8421 31

Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

8425 11

Paranchi con motore elettrico

8428 39

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri

8429 59

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)

8431 39

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a

8466 20

Portapezzi

8467 29

Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici)

8471 30

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

8471 70

Altre unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

8474 39

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre)

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8482 99

Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi)

8483 50

Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8507 10

Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone

8511 10

Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione

(art. 10cbis cpv. 1)

Software per il settore dell’energia

  1. Software per la prospezione di giacimenti e relativi calcoli

  2. Software per il calcolo, l’elaborazione e l’analisi di dati sismici

  3. Software per indagini geologiche visive e per la relativa caratterizzazione/modellizzazione/visualizzazione o i relativi calcoli;

  4. Software per la trivellazione, per la pianificazione dei processi di trivellazione e per la traiettoria dei processi di trivellazione

  5. Software per sistemi di navigazione inerziale per la trivellazione

  6. Software di monitoraggio dei pozzi in tempo reale

  7. Software di osservazione e sicurezza per la produzione di petrolio e gas

(art. 10d cpv. 2)

Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 10d capoverso 2

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 2710 19 11,
19 19

Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)

2710 19 11,
19 19, 19 91,
19 99

Diversi dal petrolio lampante (oli medi)

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3815 12

Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove

7219 21

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm

7225 40

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici»)

7304 29

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)

7311 00

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti

8456 30

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461

8515 19

Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare)

8543 30

Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi

8705 10

Gru-automobili

8708 99

Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

(art. 10f cpv. 1)

Beni economicamente importanti

Voce di tariffa doganale

Designazione

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2701

Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705

Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2711 12

Propano, liquefatti:

2711 13

Butani, liquefatti:

2711 14

Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti

2711 19

Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs»)

2803

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

ex 2804 29

Elio

2811

Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2818

Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

ex 2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30

2834

Nitriti; nitrati

ex 2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2845 40

Elio 3

ex 2901

Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2931

Altri composti organo-inorganici

2933

Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto

3104 20

Cloruro di potassio

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex 3105 90

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3307

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3404

Cere artificiali e cere preparate

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4801

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; (carta e cartone fabbricati a mano)

4803

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

4818

Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

6403

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile

6808

Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie

6815

Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura

7005

Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7112

Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferro-leghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7408

Fili di rame

7601

Alluminio greggio

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm

7607

Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto)

7608

Tubi di alluminio

7801

Piombo greggio

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8302

Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex 8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro part

8419

Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8516

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530)

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED)

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8802

Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8903

Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti

9403

Altri mobili e loro parti

9404

Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no

9405

Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

9406

Costruzioni prefabbricate