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AS 2025 318

Ordinanza sulla statistica federale (OStatF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 7 capoversi 1 e 2, 10 capoverso 3quinquies, 12, 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1
della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat);
visti gli articoli 14 capoversi 1 e 2 nonché 15 capoverso 2
della legge del 23 giugno 20062 sull’armonizzazione dei registri (LArRa);
visto l’articolo 6 capoverso 3 della legge del 22 giugno 20073 sul censimento;
visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge federale del 17 marzo 20234
concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento
dei compiti delle autorità (LMeCA),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione della statistica federale e il trattamento dei dati a fini statistici. L’allegato 1 determina quali sono le rilevazioni e le indagini che devono essere eseguite, precisandone segnatamente l’organo responsabile, l’oggetto, il tipo e il metodo, se l’informazione in merito abbia carattere obbligatorio o facoltativo, nonché la periodicità e la data di esecuzione.

L’ordinanza disciplina inoltre le prestazioni fornite dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dagli altri produttori di statistiche della Confederazione nel settore della scienza dei dati per scopi impersonali.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai produttori di statistiche della Confederazione.

Art. 3 Corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla LStat

(art. 2 cpv. 2 e 3 nonché art. 11 LStat)

Le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche menzionati nell’allegato 2 sono parzialmente sottoposti alla LStat. Per essi si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza concernenti:

  • a. i compiti della statistica federale (art. 3 LStat);

  • b. i principi per la rilevazione dei dati (art. 4 e 6 cpv. 2 LStat);

  • c. la competenza di ordinare autonomamente rilevazioni (art. 5 cpv. 4 LStat);

  • d. la partecipazione di altri servizi (art. 8 LStat);

  • e. la collaborazione con l’UST (art. 10 cpv. 4 LStat);

  • f. i compiti degli altri produttori di statistiche della Confederazione (art. 11 LStat);

  • g. la consultazione dell’UST (art. 12 cpv. 1 LStat e art. 15 della presente ordinanza);

  • h. la protezione e la sicurezza dei dati (art. 14, 15, 16 e 23 LStat e art. 35 e 36 della presente ordinanza);

  • i. il collegamento di dati (art. 14a LStat e art. 39 della presente ordinanza);

  • j. le pubblicazioni (art. 18 cpv. 2 e 3 LStat nonché art. 40 e 41 cpv. 1 della presente ordinanza);

  • k. le altre prestazioni (art. 19 cpv. 1 e 2 LStat nonché art. 42 e 45 della presente ordinanza).

La Banca nazionale svizzera è sottoposta al capoverso 1 lettere a–e ed i, fatti salvi i lavori statistici ordinati dal Consiglio federale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a LStat.

Capitolo 2 Trattamento di dati a fini statistici

Sezione 1 Principi generali

Art. 4 Produttori di statistiche della Confederazione

(art. 2 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3 nonché 15 cpv. 1 LStat)

I produttori di statistiche della Confederazione sono le unità amministrative federali (art. 2 cpv. 1 e 3 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]) e le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat, nella misura in cui eseguono lavori statistici.

I produttori di statistiche ai sensi del capoverso 1 che raccolgono dati conformemente all’articolo 4 LStat per i loro lavori statistici sono elencati nell’allegato 1 a titolo di organo responsabile. Questo organo provvede a separare chiaramente i suoi lavori statistici dalle sue mansioni di esecuzione, sorveglianza o di regolamentazione nei confronti di determinati privati o imprese.

Art. 5 Lavori statistici

(art. 3 e 19 cpv. 2 LStat)

Le seguenti attività sono considerate lavori statistici:

  • a. la realizzazione di rilevazioni e indagini sulla base della LStat;

  • b. l’elaborazione di presentazioni globali e statistiche di sintesi;

  • c. la realizzazione e l’aggiornamento di classificazioni, nomenclature e terminologie;

  • d. l’elaborazione a fini statistici di dati amministrativi, di dati forniti da privati, di registri e di dati ricavati da reti di osservazione e di misura;

  • e. l’analisi statistica, la pubblicazione e l’archiviazione;

  • f. l’elaborazione di metodi scientifici e statistici per la statistica federale e dei relativi programmi informatici finalizzati ad attuarli;

  • g. la formazione e la ricerca in campo statistico;

  • h. le relazioni internazionali concernenti il coordinamento e l’armonizzazione delle statistiche nonché lo scambio di informazioni statistiche.

Sono assimilati ai lavori statistici l’analisi e l’utilizzo di dati amministrativi o statistici, di registri e di dati provenienti dalle reti di osservazione e di misura per altri scopi impersonali, in particolare per scopi di ricerca, formazione e pianificazione.

Non sono ritenuti lavori statistici quelli che servono esclusivamente alla gestione interna dei produttori di statistiche della Confederazione i cui risultati non forniscono informazioni rappresentative a livello federale.

Art. 6 Principi e standard statistici

(art. 3 cpv. 1 LStat)

Nel quadro della loro attività, i produttori di statistiche della Confederazione osservano i principi riconosciuti della statistica. Rispettano segnatamente i principi dell’indipendenza professionale, dell’obiettività, dell’imparzialità, dell’affidabilità, della tutela del segreto e dell’efficienza.

L’elaborazione, la produzione e la diffusione della statistica pubblica sono effettuate sulla base di standard uniformi e metodi armonizzati definiti nelle schede informative di cui all’articolo 10. I lavori statistici devono essere pertinenti, precisi, attuali, accessibili, chiari, confrontabili, coerenti e pubblicati in tempo utile.

Art. 7 Cooperazione con l’Unione europea

L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).

L’Ufficio federale di statistica, in accordo con la Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri, la Direzione del diritto internazionale pubblico e l’Ufficio federale di giustizia, approva il programma statistico annuale Unione europea/Svizzera in vista del suo esame e della sua adozione da parte del comitato misto, ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 dell’accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico.

Art. 8 Programma pluriennale della statistica federale

Il programma pluriennale della statistica federale presenta gli obiettivi e le priorità della politica federale in materia di statistica per la legislatura in corso. Contiene anche indicazioni sulle misure atte a limitare l’onere dei partecipanti alle rilevazioni.

L’UST partecipa all’allestimento del programma di legislatura per assicurarne il coordinamento con il programma pluriennale.

Nell’allestire il programma pluriennale, l’UST tiene conto, nella misura del possibile e in collaborazione con gli altri produttori di statistiche della Confederazione, delle esigenze informative dei Cantoni, dei Comuni, degli ambienti scientifici, dell’economia privata, delle parti sociali e delle organizzazioni internazionali.

In vista dell’allestimento del programma pluriennale, i produttori di statistiche della Confederazione informano l’UST in merito a obiettivo, contenuto e natura dei lavori statistici che intendono realizzare; gli sottopongono inoltre un piano delle risorse previste.

Ogni anno i produttori di statistiche della Confederazione comunicano all’UST i loro progetti di nuovo lavoro statistico, i cambiamenti fondamentali che intendono apportare a un lavoro statistico o i loro progetti di soppressione di un lavoro statistico.

Art. 9 Portafoglio

Il portafoglio è parte integrante del programma pluriennale della statistica federale. Definisce le attività statistiche per campo tematico.

Sezione 2 Coordinamento

Art. 10 Schede informative

Le attività statistiche e i risultati pubblicati ai sensi dell’articolo 18 LStat sono descritti in una scheda informativa che fornisce informazioni sulla metodologia e le variabili impiegate, la periodicità di pubblicazione e la data della rilevazione o dell’indagine.

Ogni produttore di statistiche della Confederazione pubblica le schede informative sul suo sito Internet.

L’UST definisce la struttura e fornisce un modello di scheda.

Art. 11 Raccomandazioni

L’UST può, dopo aver sentito gli ambienti interessati e d’intesa con la Commissione della statistica federale, emanare raccomandazioni tecniche e metodologiche sui lavori di statistica ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a–f, allo scopo di coordinare e armonizzare i lavori statistici.

Art. 12 Commissione della statistica federale

La Commissione della statistica federale presta consulenza al Consiglio federale e ai produttori di statistiche della Confederazione nei seguenti settori:

  • a. allestimento e controllo del seguito del programma pluriennale della statistica federale;

  • b. elaborazione di raccomandazioni per i lavori statistici;

  • c. progetti statistici di portata generale;

  • d. politica di pubblicazione dell’informazione statistica;

  • e. altre questioni importanti volte a migliorare la statistica ufficiale svizzera.

Sono esclusi i settori che rientrano integralmente nella competenza delle istituzioni parzialmente sottoposte alla LStat.

La Commissione della statistica federale sottopone annualmente all’attenzione del Consiglio federale un rapporto sulla situazione e lo sviluppo della statistica federale.

Può istituire sottocommissioni e ricorrere a periti per trattare affari specifici.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) emana il regolamento della Commissione della statistica federale previa consultazione degli interessati.

Art. 13 Organo per la collaborazione tra i produttori di statistiche della Confederazione

L’UST istituisce un organo (Fedestat) in cui sono rappresentati i servizi statistici dei produttori di statistiche della Confederazione allo scopo di promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico a livello federale.

Il DFI emana il regolamento di quest’organo previa consultazione degli interessati.

Art. 14 Organo per la collaborazione tra l’UST e i servizi statistici di Cantoni e Comuni

L’UST istituisce un organo (Regiostat) nel quale sono rappresentati i servizi statistici centrali dei Cantoni e i servizi statistici dei Comuni allo scopo di promuovere la collaborazione, la pianificazione e il coordinamento in campo statistico tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

Il DFI emana il regolamento di quest’organo previa consultazione degli interessati.

I servizi statistici centrali dei Cantoni e i servizi statistici dei Comuni che si basano su una legge statistica cantonale e rispettano i principi riconosciuti della statistica definiti nella Carta della statistica pubblica svizzera del 31 maggio 20127 sono considerati partner del sistema della statistica federale.

Art. 15 Gruppi di periti

L’UST può istituire gruppi di periti, composti di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, degli ambienti scientifici ed economici nonché delle parti sociali, allo scopo di fornire consulenza ai produttori di statistiche della Confederazione per questioni settoriali specifiche in cui sono specializzati.

L’indennità per i periti è fissata a un forfait di 300 franchi al giorno.

Sezione 3. Raccolta di dati a fini statistici

Art. 16 Principio

L’UST in qualità di servizio statistico centrale della Confederazione coordina la raccolta e la comunicazione di dati tra i produttori di statistiche della Confederazione e in particolare crea i presupposti affinché gli stessi dati non siano raccolti più volte nel quadro di lavori statistici condotti a livello federale.

Su riserva di disposizioni legali divergenti o motivi preponderanti, i produttori di statistiche garantiscono che lo scambio di dati con altre unità amministrative federali, necessario per l’attività statistica, e la raccolta di dati da Cantoni, Comuni e persone fisiche e giuridiche possano essere effettuati agevolmente tramite interfacce elettroniche. Le persone fisiche e giuridiche non sono tenute a utilizzare un’interfaccia elettronica per comunicare i propri dati ai produttori di statistiche della Confederazione.

Art. 17 Attuazione della raccolta di dati

Gli organi responsabili sono responsabili della preparazione e dell’attuazione delle rilevazioni e delle indagini.

Dopo avere sentito gli ambienti interessati, elaborano i documenti necessari, ove possibile in formato elettronico, per poi analizzare i risultati e pubblicarli.

Informano i servizi e le persone invitati a trasmettere dati sullo scopo esclusivamente statistico della loro raccolta, sui servizi federali che, come previsto nel programma pluriennale della statistica federale, trattano i dati nel quadro dei loro lavori statistici, nonché su altri eventuali servizi partecipanti alla raccolta dei dati.

L’organo responsabile disciplina, se necessario, la rilevazione, il formato e la fornitura dei dati in direttive tecniche. A tale scopo si coordina in via preliminare con l’UST.

Art. 18 Ampliamento

Con l’accordo degli organi responsabili e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono:

  • a. ampliare il numero delle persone interrogate (estensione delle rilevazioni e delle indagini);

  • b. aumentare le dimensioni del questionario (domande supplementari).

Le restrizioni agli ampliamenti di cui al presente articolo sono specificati nell’allegato 1.

Per l’ordinanza del 19 dicembre 20088 sul censimento è fatta riserva.

Art. 19 Partecipazione delle persone interrogate

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato prescelte sono invitate a partecipare all’indagine.

Esse vengono orientate sulla natura, gli scopi e l’esecuzione dell’indagine, sulla base giuridica e sull’utilizzazione dei dati. All’occorrenza ottengono informazioni sul committente dell’indagine e sulle misure di protezione dei dati previste. In assenza di soluzioni ragionevoli riguardo a una comunicazione accessibile ai sensi della legislazione sui disabili, viene fornito un punto di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono) per le persone che desiderano ottenere informazioni in un formato accessibile.

Se, nonostante le soluzioni ragionevoli, una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute o di disabilità, si può chiedere a rappresentanti idonei di assistere la persona nella partecipazione all’indagine o, se la partecipazione diretta non è possibile, di rispondere al posto suo.

Per coloro che si trovano in istituti di esecuzione delle pene e simili collettività soggetti a restrizioni per motivi di sicurezza e non possono rispondere essi stessi alle domande, d’intesa con la direzione, l’intervista avviene con un loro rappresentante.

I rappresentanti di cui ai capoversi 3 e 4 sono tenuti a salvaguardare gli interessi delle persone selezionate e a rispettare le loro opinioni e l’esattezza delle informazioni fornite. I cognomi e i nomi dei rappresentanti non vengono rilevati.

Art. 20 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati

Gli organi responsabili possono ricorrere per l’esecuzione di rilevazioni e indagini a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.

Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all’utilizzazione di dati personali, gli organi responsabili li impegnano segnatamente a:

  • a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico unicamente per l’esecuzione dell’incarico stesso;

  • b. non abbinare le rilevazioni e le indagini eseguite per conto dell’organo responsabile ad altre rilevazioni e indagini;

  • c. al termine dell’incarico, restituire agli organi responsabili tutti i dati e cancellare i dati memorizzati elettronicamente.

Gli organi responsabili si accertano che gli organismi e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure organizzative per il trattamento di questi dati conformemente all’ordinanza del 31 agosto 20229 sulla protezione dei dati.

Art. 21 Dati pubblici

Per adempiere i loro compiti statistici, i produttori di statistiche della Confederazione possono avvalersi dei dati pubblici, segnatamente attraverso l’estrazione automatizzata di contenuto da siti Internet di imprese.

Le informazioni raccolte da fonti pubbliche devono essere definite nelle schede informative.

La raccolta di dati pubblici è realizzata tenendo conto di eventuali pregiudizi arrecati alle imprese, come il sovraccarico del loro sito Internet. Viene effettuata solo se i dati individuali non sono ancora stati integrati in modo strutturato nel sistema statistico o se consente di controllare l’esattezza di questi dati.

Art. 22 Raccolta di dati aggregati

Per il loro lavoro statistico, i produttori di statistiche della Confederazione possono acquisire e utilizzare anche informazioni aggregate ottenute da terzi, in particolare da persone giuridiche di diritto privato.

Essi documentano la raccolta di dati aggregati nelle relative schede informative.

Art. 23 Obbligo di mantenimento del segreto e obbligo di vigilanza dei produttori di statistiche della Confederazione

Gli organi responsabili, le persone e i servizi a cui è affidata l’esecuzione delle rilevazioni e delle indagini sono tenuti a trattare in maniera confidenziale i dati ottenuti.

Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.

L’obbligo di mantenimento del segreto e l’obbligo di vigilanza delle organizzazioni e degli istituti di sondaggio privati sono convenuti contrattualmente.

Sezione 4 Preparazione e controllo della qualità dei dati raccolti

(art. 15 cpv. 3 LStat)

Art. 24

L’UST e gli altri organi responsabili completano, controllano e appurano i dati individuali raccolti.

Essi possono utilizzare a tale scopo caratteristiche personali identificative, in particolare nome, cognome, numero AVS, ragione sociale e numero unico d’identificazione delle imprese (IDI).

Per assicurare e migliorare a lungo termine la qualità dei dati, possono concedere alla fonte interessata l’accesso ai dati amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in forma strutturata e armonizzata. Non è consentito comunicare alcuna informazione supplementare.

Sezione 5 Pseudonimizzazione, anonimizzazione e distruzione

Art. 25 Pseudonimizzazione dei dati individuali appurati

I produttori di statistiche della Confederazione trattano i dati individuali appurati ai sensi dell’articolo 24 in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i dati, sostituiscono le caratteristiche personali identificative, compreso il numero AVS, con un identificatore statistico non parlante. La pseudonimizzazione avviene in maniera automatizzata.

Qualsiasi depseudonimizzazione richiede di esaminare caso per caso se la legislazione sulla protezione dei dati è rispettata.

Art. 26 Anonimizzazione dei dati individuali appurati

I produttori di statistiche della Confederazione anonimizzano i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la raccolta dei dati.

Per le serie temporali molto lunghe, il temine è di 100 anni dopo la loro raccolta. I produttori di statistiche della Confederazione citano nelle schede informative i dati interessati.

Provvedono ad anonimizzare i dati cancellando l’identificatore statistico e le caratteristiche personali identificative, compreso il numero AVS.

Art. 27 Distruzione del materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone

I produttori di statistiche della Confederazione distruggono il materiale di rilevazione e di indagine contenente elementi identificativi di persone (nome, cognome, ragione sociale) quando non è più necessario per la registrazione, il completamento, il controllo e la preparazione dei dati ai sensi dell’articolo 24 né per la creazione di lunghe serie temporali.

Sezione 6. Collegamenti di dati

Art. 28 Definizione

Per collegamento di dati s’intende la combinazione di dati individuali provenienti da varie fonti, come indagini, registri, dati amministrativi e dati di misura.

Non sono considerati collegamenti ai sensi del capoverso 1:

  • a. il controllo incrociato dei dati con altre fonti nel quadro della loro preparazione conformemente all’articolo 25, anche a scopo di prova;

  • b. il collegamento di dati aggregati da fonti differenti, segnatamente le statistiche di sintesi.

Art. 29 Principi generali

I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche nuove senza ricorrere a rilevazioni e indagini.

Per l’adempimento dei suoi compiti statistici l’UST può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).

Se ricercatori e altri uffici ne fanno domanda regolarmente, l’UST può effettuare collegamenti di dati sotto forma di prodotti standard.

Art. 30 Condizioni

I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a. sono opportuni e necessari per la realizzazione di lavori statistici;

  • b. i dati interessati presentano le caratteristiche e la qualità necessarie per i lavori statistici.

I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell’UST tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:

  • a. garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell’UST;

  • b. adottare sufficienti misure per la sicurezza dei dati;

  • c. rispettare i principi e gli standard statistici;

  • d. emanare e attuare, prima della comunicazione dei dati, un regolamento sul trattamento dei dati; e a

  • e. garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi.

Il DFI definisce le condizioni alle quali i principi e gli standard statistici sono considerati rispettati e le condizioni alle quali è garantita l’indipendenza professionale dei servizi statistici cantonali e comunali dagli organi esecutivi.

Art. 31 Comunicazioni di dati collegati

Qualora la legge preveda che i dati possono essere comunicati a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l’UST può comunicare i dati collegati alle condizioni di cui all’articolo 37.

Art. 32 Anonimizzazione e distruzione dei dati collegati

(art. 14a LStat)

I dati collegati possono essere conservati in forma pseudonimizzata una volta completato il loro utilizzo statistico iniziale qualora siano analizzati in via continuativa nel quadro di analisi statistiche concernenti un lungo periodo.

Essi devono essere anonimizzati non appena i dati fonte dell’ultima raccolta sono stati integrati nell’analisi. Se si tratta di dati personali degni di particolare protezione o se il collegamento dei dati permette di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, devono essere distrutti.

Art. 33 Riproducibilità di progetti di ricerca

Quando progetti di ricerca d’importanza nazionale per i quali servono dati personali degni di particolare protezione o che permettono attraverso il loro collegamento di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, l’UST, su richiesta delle unità amministrative federali e di terzi di cui all’articolo 39, può conservare i dati provenienti dalle diverse fonti nonché la chiave utilizzata per creare l’identificatore specifico del progetto anche dopo la distruzione dei dati collegati, al fine di garantire la riproducibilità del progetto. I dati e la chiave devono essere conservati separatamente.

Chiunque desideri riprodurre un collegamento di dati deve presentarne richiesta all’UST.

Art. 34 Sicurezza dei dati

Il DFI definisce i requisiti minimi per la sicurezza dei dati.

Sezione 7 Conservazione, protezione e sicurezza dei dati

Art. 35 Conservazione dei dati

I dati anonimizzati possono, in funzione dello spazio di archiviazione disponibile e nel rispetto del principio di proporzionalità, essere conservati senza restrizioni.

Art. 36 Protezione e sicurezza dei dati

Il produttore di statistiche della Confederazione responsabile redige un regolamento sul trattamento che prevede misure supplementari in materia di protezione e sicurezza dei dati in vista del trattamento di dati personali degni di particolare protezione e del trattamento dei dati contenuti nel registro di campionamento.

Sezione 8 Comunicazioni di dati e altre prestazioni di servizi di natura statistica

Art. 37 Comunicazione di dati di persone fisiche o di dati di persone giuridiche provenienti dalla statistica federale

(art. 19 cpv. 2 LStat)

Gli organi responsabili possono mettere, in maniera appropriata, i dati di persone fisiche o quelli di persone giuridiche raccolti per adempiere i loro compiti statistici a disposizione delle unità amministrative federali o di terzi che non eseguono mansioni esecutive legate alle persone fisiche o giuridiche, nonché dei servizi di statistica delle organizzazioni internazionali per la realizzazione di lavori statistici, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a. i dati comunicati non contengono alcune caratteristiche personali identificative (nome, cognome, numero AVS, ragione sociale, IDI);

  • b. il destinatario dei dati, firmando un contratto di protezione dei dati, si impegna:

    1. a non trasmettere i dati ricevuti a terzi senza l’autorizzazione dell’organo responsabile, e

    2. a distruggerli al termine del lavoro o, in casi debitamente giustificati, a restituirli all’UST o agli organi responsabili per la conservazione;

  • c. vengono adottate le misure di sicurezza necessarie per la sicurezza dei dati.

Gli organi responsabili possono trasmettere i dati amministrativi personali sottoposti all’obbligo di segreto in virtù di una legge speciale e ricevuti in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 o dell’articolo 10 capoverso 5 LStat unicamente in forma completamente anonimizzata.

Le disposizioni seguenti regolano la comunicazione di dati individuali nel quadro dell’Accordo del 26 ottobre 200410 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico:

  • a. le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/200911;

  • b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 557/201312.

Gli organi responsabili sono autorizzati a comunicare dati di persone fisiche e quelli di persone giuridiche ai partner del sistema della statistica federale (art. 14 cpv. 3) se questi ultimi hanno bisogno di tali dati per eseguire lavori statistici, ossia per plausibilizzare dati e per effettuare collegamenti ai sensi dell’articolo 30. I dettagli sono definiti in un contratto di protezione dei dati.

I dati non personali possono essere trasmessi senza previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati.

Art. 38 Pseudonimizzazione dei set di dati

(art. 19, cpv. 1 LStat)

L’UST può pseudonimizzare set di dati per altre unità amministrative federali e per terzi se lavori o progetti statistici nel settore della scienza dei dati lo richiedono.

Art. 39 Collegamento di dati su richiesta di altre unità amministrative federali e di terzi

(art. 14a cpv. 1 e 19 cpv. 2 e 3 LStat)

L’UST può effettuare collegamenti conformemente agli articoli 28–34 su richiesta di altre unità amministrative federali nonché di terzi per scopi impersonali, segnatamente per scopi di ricerca, di pianificazione e di statistica, previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue risorse tecniche, organizzative e di personale.

Esso sostiene in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni nonché quelli della ricerca di rilevanza nazionale.

Il committente che fornisce dati di terzi da collegare tra loro o con dati raccolti conformemente alla LStat deve fornire la prova che:

  • a. la raccolta e trasmissione dei dati all’UST nonché il loro collegamento sono conformi alle disposizioni legali; e

  • b. i dati presentano la qualità statistica necessaria.

Nell’interesse dell’efficienza dei costi e dell’efficacia, l’UST può coinvolgere il committente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti e la forma di collaborazione sono chiaramente definiti nel contratto di collegamento e di protezione dei dati.

La creazione dello pseudo-identificatore specifico del progetto, che consente di collegare i dati provenienti da fonti diverse a livello di unità statistica, è riservata in ogni caso all’UST.

Alla scadenza del contratto e su riserva dell’articolo 33, l’UST distrugge i dati di terzi.

Il DFI regolamenta la partecipazione di terzi al processo di collegamento.

Art. 40 Pubblicazione delle basi e dei risultati statistici

(art. 18 LStat nonché art. 10 cpv. 1 e 4 LMETA)

I produttori di statistiche della Confederazione pubblicano le basi e i principali risultati statistici elencati nel portafoglio ai sensi dell’articolo 9 sotto forma di dati aperti conformemente all’articolo 14 dell’ordinanza del 2 aprile 202513 sui servizi digitali e la trasformazione digitale nell’Amministrazione federale.

I grafici e le tabelle di un set di dati pubblicato conformemente alle disposizioni del capoverso 1 non devono essere pubblicati sotto forma leggibile a macchina né in un formato aperto.

L’UST gestisce le infrastrutture necessarie per una politica di pubblicazione moderna e si assicura che i dati e le informazioni afferenti alla statistica federale siano reperibili in maniera centralizzata. Gestisce in particolare:

  • a. una raccolta integrata e strutturata di dati statistici e di geodati;

  • b. un sistema di diffusione online centralizzato che rende accessibili a vari gruppi di destinatari risultati statistici e metadati provenienti dalle banche dati collegate.

L’articolo 20 capoverso 1 LStat si applica anche ai risultati statistici pubblicati conformemente ai capoversi 1 e 2.

L’UST può elaborare raccomandazioni per la fornitura dei dati che alimentano le infrastrutture di cui al capoverso 3.

Art. 41 Altre prestazioni di servizi su richiesta

(art. 18 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 3 LStat nonché art. 8 LOGA)

I produttori di statistiche della Confederazione, su richiesta e nei limiti delle loro risorse finanziarie e di personale, diffondono pubblicazioni specifiche in una forma diversa da quella definita nell’articolo 40.

Essi realizzano, nella misura delle loro possibilità e su richiesta di altre unità amministrative e di terzi, valutazioni speciali dei loro dati raccolti a fini statistici. Le unità amministrative federali nonché le corporazioni, gli istituti e le altre persone giuridiche parzialmente sottoposte alla legge hanno la priorità rispetto a terzi.

L’UST può fornire ricerche, analisi e fornire consulenze di una certa entità per scopi impersonali nel quadro di progetti di scienza dei dati ad altre unità amministrative federali o a terzi. In particolare, fornisce le prestazioni seguenti:

  • a. consulenza in materia di attuazione strategica, tattica e operativa dei metodi e dei processi in scienza dei dati;

  • b. accompagnamento metodologico;

  • c. realizzazione di progetti di scienza dei dati;

  • d. formazioni.

Art. 42 Prestazioni legate ai registri pubblici

Nei limiti delle proprie risorse finanziarie e di personale, l’UST offre ad altre unità amministrative federali prestazioni di servizi collegate con la creazione e la gestione di registri pubblici.

Le prestazioni che propone sono riportate nel catalogo dei settori di prestazioni dell’UST.

Sezione 9. Registro di campionamento

Art. 43 Scopo

L’UST tiene un registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche (registro di campionamento) per l’esecuzione di indagine campionarie di persone ed economie domestiche.

Art. 44 Contenuto

Il registro di campionamento contiene:

  • a. i dati dell’elenco di indirizzi di cui all’articolo 16 capoverso 3 LArRa;

  • b. i dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera.

Per dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera si intende:

  • a. cognome e nome/i o ragione sociale;

  • b. indirizzo;

  • c. numero di chiamata;

  • d. lingua di corrispondenza, se il fornitore di servizi di telefonia pubblica l’ha specificata.

Per meglio definire determinati campioni e ridurre l’onere per le persone interrogate, i dati del registro di campionamento possono essere completati con altre fonti di dati dell’UST.

Art. 45 Comunicazione dei dati del registro di campionamento

È vietato comunicare l’intero contenuto del registro di campionamento.

Determinati estratti del registro di campionamento possono essere comunicati ad altre unità amministrative federali nonché a terzi solo se sono necessari per effettuare:

  • a. le indagini che rientrano nel programma pluriennale della statistica federale;

  • b. le indagini ordinate singolarmente dal Consiglio federale; o

  • c. i progetti di ricerca considerati di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat.

L’UST definisce i criteri metodologici e li pubblica sul proprio sito web. Comunicherà i campioni solo se questi criteri sono soddisfatti.

I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere comunicati alle unità dell’Amministrazione federale centrale solo per esigenze di indagini realizzate in stretta collaborazione con l’UST e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • a. rientrano nel programma pluriennale della statistica federale; o

  • b. sono ordinate singolarmente dal Consiglio federale.

Art. 46 Trasmissione di dati relativi agli utenti della rete telefonica svizzera

I fornitori di servizi di telefonia pubblica trasmettono all’UST i dati menzionati all’articolo 44 capoverso 2 lettera a–c.

L’UST può concordare con i fornitori che questi gli trasmettano la lingua di corrispondenza.

I dati sugli utenti sono trasmessi all’UST una volta per trimestre, entro cinque giorni lavorativi dopo l’ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma cifrata e protetta.

L’UST verifica se i dati ottenuti sono completi e attuali. L’UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Esso trasmette i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.

Se i formati dei dati da trasmettere vengono modificati, i fornitori devono informare immediatamente l’UST.

L’UST indennizza i fornitori per i costi effettivi di trasmissione dei dati, fino a un massimo di 2000 franchi all’anno.

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 47 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 30 giugno 199314 sull’organizzazione della statistica federale;

  2. l’ordinanza del 30 giugno 199315 sulle rilevazioni statistiche.

Art. 48 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 49 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

30 aprile 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 1 cpv. 1, 4 cpv. 2 e 18 cpv. 2)

Elenco delle collezioni per tema

00. Registri e altre basi per la produzione statistica

00.01. Indagine per l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

numero di impieghi per luogo di lavoro, grado di occupazione, equivalenti a tempo pieno (ETP), sesso e nazionalità; numero di apprendisti; numero di frontalieri; ramo di attività economica; partecipazioni finanziarie dall’estero/all’estero; commercio estero; forma giuridica, tasso di attività; legami con altre imprese, cifra d’affari, anno dell’inizio dell’attività, altre caratteristiche che permettano di descrivere la struttura, lo stato, il tipo di costituzione d’impresa e altri avvenimenti demografici legati all’impresa o agli stabilimenti; su richiesta

Tipo e metodo:

rilevazione presso le amministrazioni pubbliche, indagine sulle imprese con più stabilimenti e sulle nuove imprese attive in tutti i settori economici

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

trimestrale: nuove imprese, amministrazioni pubbliche e imprese con più di dieci stabilimenti e più di 100 impieghi;

annuale: altre amministrazioni pubbliche o imprese con più stabilimenti; in base alle necessità: per le altre indagini

continuativa: imprese che utilizzano programmi di fornitura elettronica

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

conformemente all’articolo 10 cpv. 3 LStat, i numeri d’identificazione delle imprese (IDI) assegnati agli stabilimenti nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) nonché il codice NOGA attribuito dall’UST per la ripartizione delle attività economiche e l’indicazione se si tratta della sede principale di un’impresa o di una sua filiale possono essere comunicati a terzi, a meno che le imprese lo vietino espressamente

00.02. Rilevazione per la statistica strutturale delle imprese (STATENT)


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche strutturali delle imprese e degli stabilimenti (impieghi, attività economica, ubicazione, forma giuridica)

Tipo e metodo:

rilevazione basata su registri e su dati amministrativi: Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), dati delle casse di compensazione AVS, indagine per l’aggiornamento del RIS, rilevazione delle strutture agricole, statistica dell’impiego, statistica forestale

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Partecipanti:

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Informazioni supplementari:

00.03. Rilevazione per l’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

nomi dei Comuni politici (con il numero di Comune), ripartizione per Cantone e Distretto; nuovi Comuni politici, Comuni politici eliminati

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i Cantoni e dei dati amministrativi dell’Ufficio federale di topografia

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

LArRa

ordinanza del 21 maggio 200816 sui nomi geografici

00.04. Rilevazione dei codici degli Stati e dei territori utilizzati nelle statistiche della Confederazione

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

nome degli Stati e dei territori (con numero UST) per regione e per continente, dei territori dipendenti per continente e di tutti i territori per continente

Tipo e metodo:

rilevazione totale dei dati amministrativi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

LArRa

00.05. Rilevazione per l’elenco ufficiale dei circondari dello stato civile della Svizzera


Organo responsabile:

Ufficio federale dello stato civile

Oggetto:

nomi dei circondari dello stato civile, nomi dei Comuni d’origine e dei Comuni politici di ciascun circondario e indirizzo postale dei circondari

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso le autorità di vigilanza dello stato civile

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

articolo 1 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 aprile 200417 sullo stato civile

0.1 Popolazione

01.01. Rilevazione per la statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

eventi dello stato civile: nascite, natimortalità, decessi, matrimoni; scioglimenti giudiziali di matrimoni, riconoscimenti di paternità, riconoscimenti giudiziari e accertamenti giudiziali di paternità, adozioni, unioni domestiche registrate, scioglimenti giudiziali di unioni domestiche registrate, conversioni di unioni domestiche registrate, cambiamenti di sesso

Tipo e metodo:

rilevazione totale di dati amministrativi in formato elettronico attraverso la banca dati centrale «Infostar»

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

  1. La notifica delle cause di natimortalità avviene per via elettronica o postale da parte del medico o del personale ostetrico direttamente all’UST

  2. L’UST può inviare al medico competente richieste di informazioni complementari per migliorare la qualità delle proprie statistiche

01.02. Indagine sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

statuto sul mercato del lavoro, indicatori sulla popolazione attiva, ricerca di lavoro, formazione continua, lavoro non remunerato, migrazione, previdenza per la vecchiaia e altre caratteristiche sociodemografiche ed economiche atte a determinare le condizioni di vita della persona interrogata e dei membri della sua economia domestica

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), RIS, statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA), statistica delle nuove rendite (NRS), registri delle assicurazioni sociali (Ufficio centrale di compensazione [UCC], casse AVS e Segreteria di Stato dell’economia [SECO]), STATENT e statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale (SHS)

Restrizione alla possibilità di ampliamento:

autorizzata a livello cantonale

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

01.03. Rilevazione per la statistica degli Svizzeri all’estero

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

indicazioni sulle persone di nazionalità svizzera registrate all’estero (Paese di residenza, sesso, stato civile, età, pluricittadinanza nonché altri dati sociodemografici)

Tipo e metodo:

rilevazione totale dei dati amministrativi del registro degli Svizzeri all’estero attraverso il sistema E-VERA del DFAE

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

trimestrale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

01.04. Rilevazione per la statistica dei frontalieri


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche sociodemografiche dei frontalieri stranieri che lavorano in Svizzera (sesso, età, condizione professionale, attività economica, nazionalità, luogo di lavoro, luogo di domicilio, livello di formazione, grado di occupazione, posizione professionale)

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi: sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), casse AVS, STATENT, persone in formazione

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

fine del trimestre

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

01.05. Indagine strutturale (RS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sul censimento e del programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 dicembre 200818 sul censimento

Tipo e metodo:

indagine scritta condotta con questionari online e cartacei su un campione rappresentativo di 200 000 persone di almeno 15 anni viventi in un’economia domestica privata; rilevazione di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, REA, SEA, RIS, casse di compensazione AVS, lista dei membri della Chiesa cattolico-cristiana

Restrizione alla possibilità di ampliamento:

conformemente all’articolo 21 dell’ordinanza sul censimento

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

giorno di riferimento: 31 dicembre, annuale, da dicembre a maggio

Partecipanti:

istituti di sondaggio e imprese di digitalizzazione

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

01.06. Indagine sulle famiglie e sulle generazioni

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche sociodemografiche ed economiche, genitorialità, vita professionale e famigliare, rete famigliare e prestazioni delle famiglie

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata, rilevazioni di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali (UCC, casse AVS e SECO) e SHS

Restrizione alla possibilità di ampliamento:

conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza sul censimento

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni a partire dal 2013

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

01.07. Indagine sulla lingua, la religione e la cultura (ILRC)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche sociodemografiche ed economiche, lingue e competenze linguistiche, appartenenza religiosa, attività culturali e del tempo libero, partecipazione politica e sociale

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata, rilevazioni di dati amministrativi e di registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali (UCC, casse AVS e SECO) e SHS

Possibilità di ampliamento:

conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza sul censimento

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni a partire dal 2014

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

01.08. Indagine omnibus

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche sociodemografiche ed economiche, moduli tematici differenti da un’indagine all’altra

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata, rilevazioni di dati amministrativi e di registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali (UCC, casse AVS e SECO) e SHS

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

in base alle necessità

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

01.09. Indagine sulla convivenza in Svizzera (VeS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

razzismo, xenofobia, ostilità nei confronti delle persone musulmane, ostilità nei confronti delle persone di colore, ostilità nei confronti delle persone ebree, esperienza di discriminazione, variabili sociodemografiche ed economiche

Tipo e metodo:

indagine su un campione rappresentativo di 3000 persone dai 15 agli 88 anni viventi in un’economia domestica privata

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

01.10. Rilevazione per la statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche di cui all’articolo 6 della legge del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRa) nonché del programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza sul censimento; dati selezionati tratti dai registri di persone sull’effettivo e sui movimenti (nascite, decessi, cambiamenti di stato civile, movimenti migratori, acquisto della cittadinanza svizzera, cambiamento dello statuto di soggiorno ecc.) della popolazione residente permanente di nazionalità svizzera e straniera, della popolazione residente non permanente di nazionalità straniera e della popolazione residente nel domicilio secondario; dati su edifici e abitazioni (comprese le coordinate geografiche) e dati su lavoro e reddito

Tipo e metodo:

rilevazione totale di dati amministrativi: registri cantonali e comunali degli abitanti, Infostar, SIMIC; sistema di informazione Ordipro; registri delle assicurazioni sociali (UCC e SECO), RIS, REA; SEA; BEVNAT, SE

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

trimestrale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

01.11. Rilevazione per la statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge sul censimento e del programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza sul censimento; coordinate degli edifici

Tipo e metodo:

rilevazione totale dei registri e di dati amministrativi: REA, STATPOP, registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, registro dell’Ufficio federale delle abitazioni sull’edilizia di utilità pubblica; registri fondiari

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale; giorno di riferimento: 31 dicembre

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

01.12. Indagine sui servizi di collocamento privati e pubblici e sulla fornitura di personale a prestito


Organo responsabile:

Segreteria di Stato dell’economia

Oggetto:

attività di collocamento in generale, collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe e fornitura di personale a prestito in Svizzera e all’estero

Tipo e metodo:

indagine parziale presso gli uffici di collocamento privati e i prestatori

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

legge federale del 6 ottobre 198919 sul collocamento e il personale a prestito

01.13. Rilevazione per la statistica sull’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità d’insolvenza


Organo responsabile:

Segreteria di Stato dell’economia

Oggetto:

finanze e ammontare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione: contributi, prestazioni, prestiti, fondi di garanzia, spese amministrative; caratteristiche dei beneficiari di prestazioni

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi presso le casse dell’assicurazione contro la disoccupazione

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza del 26 maggio 202120 sui sistemi d’informazione AD

01.14. Rilevazione dei posti liberi


Organo responsabile:

Segreteria di Stato dell’economia

Oggetto:

posti liberi annunciati agli uffici del lavoro

Tipo e metodo:

rilevazione parziale dei dati amministrativi del sistema di informazione COLSTA

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

uffici del lavoro cantonali e comunali

Informazioni supplementari:

ordinanza sui sistemi d’informazione AD

01.15. Rilevazione delle persone disoccupate registrate e delle persone in cerca d’impiego non disoccupate


Organo responsabile:

Segreteria di Stato dell’economia

Oggetto:

persone in cerca d’impiego secondo caratteristiche socioeconomiche

Tipo e metodo:

rilevazione totale dei dati amministrativi del sistema d’informazione COLSTA

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria per i disoccupati aventi diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

uffici del lavoro cantonali e comunali

Informazioni supplementari:

ordinanza sui sistemi d’informazione AD

01.16. Rilevazione sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)


Organo responsabile:

Segreteria di Stato dell’economia

Oggetto:

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Tipo e metodo:

rilevazione totale dei dati amministrativi del sistema d’informazione COLSTA

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale; gennaio

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

legge del 25 giugno 198221 sull’assicurazione contro la disoccupazione

01.17. Rilevazione sull’attività delle autorità paritetiche di conciliazione

Organo responsabile:

Ufficio federale delle abitazioni

Oggetto:

attività delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di locali d’abitazione e commerciali

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i Cantoni

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

semestrale; alla fine del semestre

Partecipanti:

Divisioni cantonali della giustizia, tribunali d’appello cantonali

Informazioni supplementari:

ordinanza del 9 maggio 199022 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali

02. Formazione e scienza

02.01. Rilevazione delle persone in formazione


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

allievi, studenti, classi, contratti di apprendistato, caratteristiche sociodemografiche e relative alla formazione scolastica

Tipo e metodo:

rilevazione presso i Cantoni e gli istituti di formazione, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie (SIUS), STATPOP, UCC e RIS

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

professioni disciplinate dalla legge federale del 13 dicembre 200223 sulla formazione professionale

i Cantoni provvedono all’esecuzione della rilevazione nel loro territorio

02.02. Rilevazione degli esami finali

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

Diplomi del livello secondario II (maturità liceali e professionali, maturità specializzate, diplomi di formazione professionale di base, diplomi di una scuola media di commercio o di una scuola specializzata), diplomi di formazione professionale superiore (diplomi di scuole professionali superiori, esami di professione, esami professionali superiori, diplomi simili senza riconoscimento federale), caratteristiche sociodemografiche dei diplomati e dei candidati nonché indicazioni sui contributi federali per corsi di preparazione agli esami federali

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi presso gli istituti di formazione, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), la Commissione svizzera di maturità, la Commissione federale di maturità professionale e rilevazione presso i Cantoni; rilevazione di dati dei registri: SIUS, STATPOP, RIS

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

i Cantoni provvedono all’esecuzione della rilevazione nel loro territorio

02.03. Rilevazione del personale degli istituti scolastici


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

personale insegnante, compresa la direzione degli istituti e il personale specializzato in pedagogia speciale (caratteristiche demografiche, statuto, formazione) e le loro prestazioni d’insegnamento (senza le scuole universitarie)

Tipo e metodo:

rilevazione di dati presso i Cantoni e gli istituti di formazione

rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

i Cantoni provvedono all’esecuzione della rilevazione nel loro territorio

02.04. Rilevazione per la banca dati degli studenti del SIUS (sistema d’informazione universitario svizzero)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

corso di studio, indirizzo ed esami (ca. 20 variabili) di tutte le persone immatricolate nelle scuole universitarie svizzere nonché esami a conclusione di studi universitari sostenuti davanti a un’istanza extrauniversitaria

Tipo e metodo:

rilevazione dei dati amministrativi presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), rilevazione presso i Cantoni, le scuole universitarie svizzere, le istanze di esame, gli organismi d’esame universitari ed extrauniversitari

rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

semestrale per gli studenti, annuale per gli esami

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

con l’accordo degli interessati, alcune informazioni possono essere utilizzate a determinati scopi amministrativi

conformemente all’articolo 10 capoverso 3ter LStat, i Cantoni e le scuole universitarie possono ottenere dalla banca dati svizzera degli studenti universitari, per ogni persona immatricolata, le informazioni seguenti per il semestre in questione:

numero di matricola svizzero; numero AVS; scuola universitaria; semestre di studio; categoria; livello e indirizzo di studio; data, livello e indirizzo dell’ultimo esame superato; indicazione se si tratta del primo o del secondo studio; numero totale di semestri assolti in Svizzera nell’indirizzo di studio scelto; domicilio al momento dell’ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; genere, luogo e anno di ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; nazionalità, data di nascita e sesso dello studente, equivalenti a tempo pieno degli studenti

i risultati sono pubblicati per scuola universitaria

02.05. Rilevazione per le statistiche longitudinali nell’ambito della formazione (LABB)


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

transizioni e percorsi di formazione all’interno dell’intero sistema formativo, dalla scuola dell’obbligo, al livello secondario II, alla formazione professionale superiore, alle scuole universitarie, transizioni tra il sistema di formazione e il mercato del lavoro al termine della scuola dell’obbligo, dal livello secondario II fino al livello terziario di allievi, studenti e insegnanti nonché del personale delle scuole universitarie

Tipo e metodo:

rilevazione basata sui dati amministrativi e i registri: persone in formazione, esami finali, contratti di tirocinio (SBG), SIUS, personale degli istituti di formazione (SSP), banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie, STATPOP, BEVNAT, SE, registri delle assicurazioni sociali (casse di compensazione AVS, UCC e SECO), STATENT, SHS, borsa di mobilità e progetti del Fondo nazionale svizzero (FNS), formazione pratica INSOS

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale, ultimo trimestre

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

02.06. Indagine sulle persone diplomate delle scuole universitarie (EHA)


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

passaggio dalla formazione alla vita attiva, situazione professionale un anno e cinque anni dopo il conseguimento del diploma, tasso di disoccupazione ai sensi dell’Ufficio internazionale del Lavoro (ILO), reddito da lavoro, posizione professionale, adeguatezza dell’impiego alla formazione, caratteristiche sociodemografiche delle persone diplomate

Tipo e metodo:

indagine mediante questionario online, totale e campionaria (panel) tra le persone diplomate delle scuole universitarie, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS, rilevazione per la statistica longitudinale nell’ambito della formazione (LABB)

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni: uno e cinque anni dopo il conseguimento del diploma

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

le scuole universitarie forniscono all’UST i dati di contatto necessari all’indagine (indirizzo postale e indirizzo e-mail delle persone diplomate dell’anno prescelto)

I risultati sono pubblicati per scuola universitaria (art. 10 cpv. 3ter LStat)

02.07. Indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti delle scuole universitarie (SSEE)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

condizioni di studio, caratteristiche sociodemografiche ed economiche degli studenti, finanziamento degli studi, attività rimunerate, borse e prestiti di studio, monte ore dedicato allo studio, difficoltà riscontrate negli studi, percezione soggettiva dello stato di salute, abitazione, mobilità nazionale e internazionale

Tipo e metodo:

indagine mediante questionario online somministrato a un campione rappresentativo di studenti delle scuole universitarie; rilevazione del registro: SIUS

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni quattro anni, da aprile a giugno

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

le scuole universitarie forniscono all’UST i dati di contatto necessari all’indagine (indirizzo postale e indirizzo e-mail degli studenti selezionati)

I risultati sono pubblicati per scuola universitaria (art. 10 cpv. 3ter LStat)

02.08. Indagine sulla formazione professionale superiore (eHBB)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

formazione, condizioni di formazione, finanziamento e costi della formazione, passaggio dalla formazione alla vita professionale, tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO, reddito da lavoro, posizione professionale prima, durante e dopo la formazione professionale superiore, valutazione soggettiva del percorso professionale, caratteristiche sociodemografiche

Tipo e metodo:

indagine totale e campionaria (panel) tra i candidati agli esami della formazione professionale superiore e rilevazioni di dati amministrativi e dei registri, STATPOP, UCC, RIS, indagine sugli esami finali, LABB

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni: uno e cinque anni dopo il conseguimento del diploma

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

02.09. Indagine sulla formazione di base e sulla formazione continua (MZB)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche sociodemografiche ed economiche, massimo livello di formazione raggiunto, attività formative (partecipazione, scopo, contenuto, durata, organizzazione, finanziamento), forme di apprendimento autonomo, formazioni negate, ostacolo alla partecipazione alla formazione

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata, rilevazioni di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali (UCC, casse AVS e SECO)

Restrizione alla possibilità di ampliamento:

conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza sul censimento

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni a partire dal 2011

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

02.10. Indagine sulle competenze di base degli adulti (PIAAC)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

competenze di base (lettura, matematica, risoluzione di problemi), caratteristiche sociodemografiche ed economiche, formazione e formazione continua, condizione lavorativa attuale e iter professionale, informazioni sull’ultimo posto di lavoro e su quello attuale, utilizzo di competenze in ambito professionale e nella vita quotidiana, non-economic outcomes, competenze sociali ed emotive

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali (UCC, casse AVS e SECO)

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni 10 anni

Partecipanti:

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

02.11. Rilevazione delle borse e dei prestiti di studio


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

borse e prestiti di studio (importo e tipo di sussidio); beneficiari di borse e prestiti di studio (caratteristiche sociodemografiche, caratteristiche della formazione che dà diritto a una borsa o a un prestito)

Tipo e metodo:

rilevazione presso gli uffici cantonali delle borse di studio; rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS e persone in formazione, STATPOP

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

i Cantoni provvedono all’esecuzione della rilevazione nel loro territorio

02.12. Rilevazione per la banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie del SIUS (sistema d’informazione universitario svizzero)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

personale delle scuole universitarie (caratteristiche demografiche, statuto, formazione) e loro prestazioni (insegnamento, ricerca ecc.)

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi dei Cantoni e delle scuole universitarie svizzere; rilevazione di dati amministrativi e dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

i risultati sono pubblicati per scuola universitaria (art. 10 cpv. 3ter LStat)

02.13. Rilevazione per le statistiche delle finanze delle scuole universitarie del SIUS (sistema d’informazione universitario svizzero)


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

spese e finanziamento delle spese, nonché contabilità analitica delle scuole universitarie svizzere

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi presso le scuole universitarie svizzere e la SEFRI;

rilevazione di dati dei registri: SIUS, STATPOP, UCC, RIS

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

i risultati sono pubblicati per scuola universitaria (art. 10 cpv. 3ter LStat)

02.14. Inchieste federali tra i giovani


Organo responsabile:

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute

Oggetto:

garantire il monitoraggio a lungo termine dei giovani adulti svizzeri di entrambi i sessi, basato su temi afferenti alla sociologia, in particolare alla ricerca nel campo della formazione, della salute, dello sport, della politica e dei valori

Tipo e metodo:

indagine presso le persone soggette all’obbligo di leva e un campione di donne di 19 anni

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

centri di reclutamento, istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

02.15. Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione federale


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

mezzi finanziari e personale impiegati per la ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione federale

Tipo e metodo:

rilevazione totale, tramite il sistema d’informazione ARAMIS della SEFRI; presso gli uffici federali

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale, da gennaio a maggio

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza ARAMIS del 29 novembre 201324

02.16. Indagine sulla ricerca e lo sviluppo nelle imprese private


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

mezzi finanziari e personale impiegati per la ricerca e lo sviluppo dalle imprese private

Tipo e metodo:

indagine presso le imprese private selezionate a seconda delle dimensioni e del codice NOGA

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni; da agosto a luglio

Partecipanti:

economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere

Informazioni supplementari:

03. Energia

03.01. Indagine per la statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’energia

Oggetto:

caratteristiche tecniche ed energetiche delle centrali, in particolare la potenza installata e la produzione media attesa

Tipo e metodo:

indagine totale presso le centrali idroelettriche con una potenza ai morsetti dei generatori o con una potenza assorbita dai motori delle pompe di almeno 300 kW

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Informazioni supplementari:

i dati rilevati servono, in senso lato, all’esercizio dell’alta sorveglianza sull’utilizzazione delle forze idriche in Svizzera e vengono conservati di conseguenza. I nomi delle aziende e i dati che le riguardano sono pubblicati in virtù dell’articolo 29a della legge del 22 dicembre 191625 sull’utilizzazione delle forze idriche

03.02. Indagine per la statistica dell’elettricità


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’energia

Oggetto:

produzione, consumo, importazione ed esportazione (fisica), curva di carico, copertura del fabbisogno, dati finanziari ed economici

Tipo e metodo:

indagine totale e parziale presso le aziende elettriche

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

settimanale, mensile o annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

03.03. Indagine per la statistica globale dell’energia


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’energia

Oggetto:

produzione, importazione ed esportazione, trasformazione e consumo di energia per vettore energetico nei vari settori; numero e potenza degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e non rinnovabili; informazioni sulle spese dei consumatori finali, altri dati economici rilevanti sull’energia

Tipo e metodo:

indagine totale e parziale presso le imprese di approvvigionamento energetico, i gestori di impianti di produzione energetica, le imprese dei settori secondario e terziario, le economie domestiche e le associazioni specializzate; rilevazione presso i Cantoni e l’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 della legge federale del 30 settembre 201626 sull’energia (LEne)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria; facoltativa per le economie domestiche private

Periodicità e data di esecuzione:

mensile e annuale (da gennaio a giugno)

Partecipanti:

istituti di sondaggio, istituto e organizzazione specializzate, l’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne

Informazioni supplementari:

04. Società

04.01. Indagine per la statistica svizzera delle biblioteche

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

informazioni su struttura, modalità di funzionamento ed evoluzione delle biblioteche

Tipo e metodo:

indagine totale presso tutte le biblioteche aperte al pubblico

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale, in primavera

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

04.02. Indagine per la statistica del film e del cinema


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

distribuzione, commercializzazione e fruizione di film (cinema, servizi digitali on demand o in abbonamento [VoD]), infrastruttura di commercializzazione, caratteristica dell’offerta cinematografica e produzione di film svizzeri

Tipo e metodo:

indagine totale presso i cinema e i distributori (attraverso ProCinema, l’Associazione) Svizzera per il cinema ed il noleggio) e presso le piattaforme di video on demand (VoD), rilevazione presso Swiss Films e RSI (produzione di film svizzeri)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa (cinema), in primavera (piattaforme VoD), in inverno (produzione cinematografica svizzera)

Partecipanti:

ProCinema

Informazioni supplementari:

legge del 14 dicembre 200127 sul cinema; ordinanza del 3 luglio 200228 sul cinema

04.03. Indagine per la statistica svizzera dei musei

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

struttura, modalità di funzionamento ed evoluzione dei musei

Tipo e metodo:

indagine totale presso tutti i musei aperti al pubblico nell’anno in rassegna

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni, in primavera

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.04. Rilevazione sulle elezioni federali


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

risultati elettorali nei Comuni secondo le liste e i candidati, compresa la statistica del panachage per le elezioni al Consiglio nazionale, persone elette al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi: verbali ufficiali delle autorità cantonali (cancellerie di Stato, uffici statistici ecc.) in formato elettronico, rilevazione totale

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

ogni quattro anni in occasione delle elezioni federali in ottobre

Partecipanti:

Cancelleria federale

Informazioni supplementari:

04.05. Rilevazione sulle elezioni cantonali

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

risultati elettorali nei Comuni secondo le liste e i candidati alle elezioni dei parlamenti cantonali; persone elette nei parlamenti e nei governi cantonali

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi: verbali ufficiali delle autorità cantonali (cancellerie di Stato, uffici statistici ecc.) in formato elettronico, rilevazione totale

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

da sei a otto volte all’anno (anni delle elezioni nei Cantoni)

Partecipanti:

mandatari

Informazioni supplementari:

04.06. Rilevazione sulle elezioni comunali

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

risultati elettorali delle città statistiche secondo le liste per le elezioni dei parlamenti; persone elette nei parlamenti e negli esecutivi

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi: verbali ufficiali delle autorità comunali (cancellerie, municipalità) in formato elettronico, rilevazione totale sulle città statistiche secondo la definizione dell’UST del 2012 (circa 160 Comuni)

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

quattro volte all’anno (anni elettorali nelle città)

Partecipanti:

Unione delle città svizzere

Informazioni supplementari:

04.07. Rilevazione sulle votazioni popolari federali e cantonali


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

risultati delle votazioni federali e cantonali nei Comuni

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi: verbali ufficiali delle autorità cantonali (cancellerie di Stato, uffici statistici ecc.) in formato elettronico; rilevazione totale

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

da due a sei volte all’anno a seconda della decisione del Consiglio federale o delle autorità cantonali

Partecipanti:

Cancelleria federale

Informazioni supplementari:

04.08. Rilevazione per la statistica svizzera dei monumenti

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

numero, caratteristiche, ripartizione e finanziamento dei monumenti, dei siti archeologici e degli insediamenti protetti

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso gli uffici cantonali specializzati, alcuni Comuni e l’Ufficio federale della cultura

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni, in primavera

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.09. Rilevazione per la statistica criminale di polizia (SCP)


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

violazioni delle disposizioni penali del diritto federale e del diritto cantonale, caratteristiche del reato; azioni non sanzionabili, registrate dalla polizia con informazioni complementari; indiziati e persone lese con le caratteristiche sociodemografiche

Tipo e metodo:

rilevazione presso le Polizie cantonali e fedpol

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.10. Rilevazione per la statistica delle condanne penali (SUS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

sentenze originarie e relative decisioni successive passate in giudicato iscritte nel casellario giudiziale pronunciate nei confronti di persone di più di 18 anni; codici d’identificazione, caratteristiche sociodemografiche, reati e sanzioni

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi dell’Ufficio federale di giustizia: tutte le sentenze originarie e decisioni successive iscritte nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.11. Rilevazione per la statistica delle condanne penali di minorenni e dell’esecuzione delle sanzioni (JUSAS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

sentenze e relative decisioni successive, decisioni cautelari relative alle misure di protezione nonché esecuzioni di collocamento dei minorenni in via provvisoria o sanzione; codici d’identificazione, caratteristiche sociodemografiche, reati e sanzioni

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i tribunali e le magistrature dei minorenni e altre autorità cantonali competenti incaricate della procedura penale minorile

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.12. Indagine sulla privazione della libertà (FHE)


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

persone detenute in funzione del tipo di detenzione, il sesso e la categoria di nazionalità; numero di posti di detenzione e tasso di occupazione degli istituti di privazione della libertà; ingressi, giorni di detenzione, decessi ed evasioni avvenute l’anno precedente il giorno della rilevazione

Tipo e metodo:

indagine totale presso gli istituti di privazione della libertà

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale, rilevazione il 31 gennaio

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

gli istituti di privazione della libertà sono definiti secondo l’elenco allestito d’intesa con i Cantoni e il Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali

04.13. Rilevazione per la statistica dell’esecuzione di sanzioni (SVS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

persone di almeno 18 anni detenute in un istituto per l’esecuzione delle pene e delle misure; codici d’identificazione, caratteristiche sociodemografiche, date di incarcerazione e scarcerazione

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso gli istituti di privazione della libertà secondo l’elenco dell’UST

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.14. Rilevazione per la statistica del lavoro di pubblica utilità (STIG)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

tutte le persone che devono prestare un lavoro di pubblica utilità giusta l’articolo 79a del Codice penale29; codici d’identificazione, caratteristiche sociodemografiche, alcuni reati commessi e durata delle pene, indicazioni sull’inizio, la fine e l’interruzione del lavoro

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso le autorità cantonali d’esecuzione competenti per il lavoro di pubblica utilità

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.15. Rilevazione per la statistica dell’esecuzione della pena con sorveglianza elettronica (SESE)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

tutte le persone che eseguono una pena sotto forma di sorveglianza elettronica conformemente all’articolo 79b del Codice penale30; codici d’identificazione, caratteristiche sociodemografiche, alcuni reati commessi e durata delle pene, indicazioni relative all’inizio, alla fine e all’eventuale interruzione di una pena eseguita sotto sorveglianza elettronica

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso le autorità cantonali d’esecuzione competenti per la sorveglianza elettronica

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.16. Rilevazione per la statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

consultazioni presso un centro cantonale di aiuto alle vittime di reati in un anno; tutte le persone che hanno richiesto un indennizzo o una riparazione morale a un’autorità cantonale di indennizzo; caratteristiche sociodemografiche delle vittime e degli autori di reati, rapporto vittima-autore, tipi di reato, tipi di aiuto

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i centri cantonali di aiuto alle vittime di reati, ai sensi della legge federale del 23 marzo 200731 concernente l’aiuto alle vittime di reati e presso le autorità cantonali di indennizzo

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale, a gennaio per la fine dell’anno precedente

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

04.17. Indagine sulla prevalenza della violenza di genere

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

violenza interpersonale, compresa la violenza domestica e la violenza commessa al di fuori della sfera domestica, caratteristiche sociodemografiche

Tipo e metodo:

indagine su un campione rappresentativo di persone; rilevazione di dati amministrativi e dei registri

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 201132

04.18. Rilevazione per la statistica degli esami delle attitudini sportive per il reclutamento


Organo responsabile:

Ufficio federale dello sport

Oggetto:

valutazione dell’esame delle persone soggette all’obbligo di leva, per disciplina e regione

Tipo e metodo:

rilevazione totale di dati amministrativi dell’Esercito svizzero (organo di reclutamento)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari

ordinanza del 22 novembre 201733 concernente ’obbligo di prestare il servizio militare

04.19. Indagine Sport Svizzera

Organo responsabile:

Ufficio federale dello sport

Oggetto:

evoluzione sociale dello sport e dell’attività fisica, indagine rappresentativa sulle abitudini e sulle esigenze della popolazione svizzera in ambito sportivo; importanza dello sport societario, degli organizzatori privati, degli attuali spazi e infrastrutture per lo sport e l’attività fisica, caratteristiche sociodemografiche ed economiche

Tipo e metodo:

indagine su un campione rappresentativo di persone viventi in un’economia domestica privata, indagine complementare tra i giovani dai 10 ai 14 anni, rilevazione del registro SRPH

Possibilità di ampliamento:

autorizzata a livello cantonale o regionale

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

generalmente ogni sei anni, da febbraio a luglio

Partecipanti:

istituti di sondaggio, mandatari

Informazioni supplementari:

05. Salute

05.01. Indagine per la statistica dello stato di salute dei nati vivi

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

durata della gravidanza, numero delle gravidanze precedenti, trasferimento della madre o del figlio prima o dopo il parto, malformazioni congenite, luogo di nascita

Tipo e metodo:

indagine totale presso il personale medico e ostetrico, realizzata congiuntamente con la BEVNAT

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

l’UST può trasmettere al medico competente le domande di complementi d’informazione presentate dai servizi statistici o dai centri di ricerca

05.02. Indagine per la statistica delle cause di morte

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

dati in formato elettronico tramite la banca dati centrale «Infostar»

Tipo e metodo di esecuzione:

indagine totale presso il personale medico; BEVNAT

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

  1. La notifica delle cause di morte avviene per via elettronica o postale da parte del medico direttamente all’UST

  2. Nel caso in cui il decesso è legato ad una malattia trasmissibile sottoposta all’obbligo di notifica conformemente all’ordinanza del 29 aprile 201534 sulle epidemie, l’UST trasmette all’UFSP i dati ad esso necessari per l’esecuzione dei propri compiti (conformemente all’art. 61 della legge del 28 settembre 201235 sulle epidemie [LEp]). L’UFSP non è autorizzato a comunicare a terzi i dati personali. Esso li distrugge al termine della loro utilizzazione

  3. Dopo il loro trattamento, i documenti di rilevazione possono essere conservati per scopi di ricerca medica (art. 58 LEp)

  4. L’UST può trasmettere al medico competente, su espressa domanda degli interessati, le richieste di complementi d’informazione presentate da servizi statistici, ricercatori o centri di ricerca

05.03. Rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

dati dei fornitori di prestazioni dell’assistenza sanitaria relativi a: attività, personale, pazienti, prestazioni, fatturazione, costi di produzione e prodotti secondo la contabilità analitica, costi e ricavi della contabilità finanziaria (compresi salari e immobilizzazioni), nonché dati necessari per il calcolo degli indicatori di qualità della cura dei pazienti; dati relativi alle imprese e alle sedi di attività dei fornitori di prestazioni; dati medici e sociodemografici, date e cause di morte delle persone curate nel quadro del sistema sanitario; dati dei professionisti del settore sanitario

Tipo e metodo:

rilevazione totale di dati amministrativi dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 59a della legge federale del 18 marzo 199436 sull’assicurazione malattie (LAMal) e degli articoli 30 e 30a dell’ordinanza del 27 giugno 199537 sull’assicurazione malattie; dati amministrativi degli assicuratori ai sensi dell’articolo 21 LAMal; dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), dei registri delle professioni mediche (MedReg, PsyReg, GesReg, NAREG), dei registri delle casse AVS (UCC); BEVNAT; STATPOP; dati della statistica delle cause di morte; dati della statistica nazionale sui tumori; se necessario questi dati sono integrati con informazioni rilevate direttamente presso i fornitori di prestazioni

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

i Cantoni comunicano all’UST chiusure e nuove costituzioni di imprese e stabilimenti fornitori di prestazioni

le diagnosi e i relativi problemi di salute nel quadro di degenze stazionarie all’ospedale devono essere codificati mediante i codici della Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD), 10a revisione, German Modification (ICD-10 GM); le procedure e i trattamenti devono essere codificati mediante i codici della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP), aggiornati annualmente e pubblicati dall’UST; la codifica deve avvenire secondo il manuale di codifica medica, il manuale ufficiale delle regole di codifica in Svizzera, aggiornato e pubblicato dall’UST

05.04. Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

caratteristiche sociodemografiche ed economiche, stato di salute, abitudini di vita e comportamento in materia di salute, prevenzione, disabilità e disturbi della salute, offerta e ricorso alle prestazioni dei sistemi sanitario e sociale

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata

Possibilità di ampliamento:

conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza sul censimento

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

05.05. Indagine per la statistica delle interruzioni di gravidanza


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

interruzioni di gravidanza non punibili; caratteristiche rilevate: Cantone di domicilio (domicilio civile) ed età della donna, durata della gestazione, data e metodo dell’interruzione, altre caratteristiche secondo le disposizioni cantonali

Tipo e metodo:

indagine totale tra il personale medico degli studi e ospedali autorizzati a praticare interruzioni di gravidanza

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

articolo 119 del Codice penale

05.06. Indagine per la statistica della procreazione medicalmente assistita


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

indicazioni sui trattamenti e loro esiti come pure caratteristiche sociodemografiche delle persone trattate

Tipo e metodo:

indagine totale presso i centri di medicina riproduttiva, titolari di un’autorizzazione

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Società svizzera per la medicina riproduttiva, Servizi medici cantonali (organo d’autorizzazione)

Informazioni supplementari:

articoli 8 e 11 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 199838 concernente la procreazione con assistenza medica

05.07. Indagine per la statistica sulle malattie infettive


Organo responsabile:

Ufficio federale della sanità pubblica

Oggetto:

dichiarazioni di referti clinici (diagnosi mediche), di referti delle analisi di laboratorio (risultati di test, tipizzazioni, profili di resistenza) e di referti epidemiologici (infezioni associate alle cure) e in relazione a determinati agenti patogeni, con informazioni sulla persona, la clinica, la diagnosi e la caratterizzazione dell’agente patogeno e l’epidemiologia

Tipo e metodo:

indagine totale presso medici, laboratori e ospedali

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

medici cantonali, centri nazionali di riferimento e laboratori di conferma

Informazioni supplementari:

05.08. Indagine Sentinella

Organo responsabile:

Ufficio federale della sanità pubblica

Oggetto:

consultazioni presso i medici in merito a varie malattie, in particolare quelle infettive (p. es. influenza e pertosse)

Tipo e metodo:

indagine campionaria presso studi medici «sentinella» (anonima)

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa, settimanalmente

Partecipanti:

istituti universitari di medicina generale di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Lucerna

Informazioni supplementari:

programma di registrazione annuale, parzialmente soggetto a modifiche

05.09. Indagine Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU)

Organo responsabile:

Ufficio federale della sanità pubblica

Oggetto:

indagine su malattie rare in pediatria e complicazioni rare di malattie molto diffuse nei bambini ospedalizzati (paralisi flaccida acuta, citomegalovirus congenito ecc.)

Tipo e metodo:

indagine totale presso le cliniche per la formazione di pediatri

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

pediatria svizzera

Informazioni supplementari

05.10. Rilevazione per la statistica nazionale sui tumori

Organo responsabile:

Servizio nazionale di registrazione dei tumori

Oggetto:

dati sull’incidenza delle malattie tumorali

Tipo e metodo:

rilevazione totale delle malattie tumorali registrate dai registri cantonali dei tumori e dal registro dei tumori pediatrici; STATPOP, indagine per la statistica delle cause di morte

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa, a partire dal 2020

Partecipanti:

persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica delle malattie oncologiche

Informazioni supplementari:

articoli 3 4 e 9 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 201639 sulla registrazione delle malattie tumorali

trasmissione periodica ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici dei dati necessari alla rilevazione dei casi di malattie tumorali non notificate(LRMT) conformemente agli articoli 11 e 22 capoversi 2 e 3 LRTM

i dati rilevati prima del 2020 possono essere analizzati per rapporti statistici

05.11. Indagine sulla resistenza agli agenti patogeni

Organo responsabile:

Ufficio federale della sanità pubblica

Oggetto:

resistenza di agenti patogeni agli antibiotici, consumo di antibiotici

Tipo e metodo:

indagine presso i laboratori e gli ospedali partecipanti

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici

Informazioni supplementari:

05.12. Indagine Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)


Organo responsabile:

Ufficio federale della sanità pubblica

Oggetto:

comportamento nei confronti della salute dei giovani in età scolastica

Tipo e metodo:

sondaggio rappresentativo (classi di allievi dal 5° al 9° anno scolastico (cioè dal 7° all’11° anno HarmoS, allievi dagli 11 ai 15 anni), eseguito per scritto

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni quattro anni

Partecipanti:

Dipendenze Svizzera e OMS ufficio regionale per l’Europa (Copenaghen)

Informazioni supplementari:

articolo 29c della legge del 3 ottobre 195140 sugli stupefacenti

06. Mobilità e trasporti

06.01. Rilevazione sull’immatricolazione di veicoli nuovi e sul parco veicoli stradali


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

veicoli nuovi secondo diverse caratteristiche e totalità dei veicoli stradali immatricolati al 30 settembre secondo diverse caratteristiche

Tipo e metodo:

rilevazione totale tramite il Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade (USTRA)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile e annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

06.02. Indagine sul trasporto merci su strada

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

veicoli pesanti per il trasporto di merci immatricolati in Svizzera; prestazioni (chilometri); quantità trasportata (tonnellate) e natura delle merci, tipo di carico, genere di trasporto, luoghi di carico e scarico, viaggi a vuoto, analisi dei punti di riferimento dell’itinerario

Tipo e metodo:

rilevazione dei dati della TTPCP dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e rilevazione tramite il SIAC dell’USTRA; indagine campionaria presso i detentori di veicoli pesanti per il trasporto di merci immatricolati in Svizzera

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

periodi di riferimento distribuiti nell’arco dell’anno

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

06.03. Rilevazione del trasporto transfrontaliero di merci su strada


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

veicoli pesanti per il trasporto di merci immatricolati all’estero che varcano la frontiera svizzera, prestazioni (chilometri), quantità trasportata (tonnellate) e natura delle merci, tipo di carico, genere di trasporto, luoghi di carico e scarico, analisi dei punti di riferimento dell’itinerario

Tipo e metodo:

rilevazione dei dati amministrativi del registro doganale

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

anno civile

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

06.04. Rilevazione per il conto stradale


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

spese e proventi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei consorzi stradali derivanti dalla costruzione, dalla manutenzione e dall’esercizio delle strade

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso la Confederazione e i Cantoni; rilevazione campionaria presso i Comuni

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

anno civile

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

legge federale del 22 marzo 198541 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo e ordinanza del 7 novembre 200742 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale

06.05. Indagine per la statistica dei trasporti pubblici

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

consumo energetico, produzione di energia rinnovabile, infrastruttura, forze lavoro, finanze, mezzi di trasporto, prestazioni chilometriche, volume di traffico e prestazioni di trasporto; nel caso specifico del trasporto combinato di merci: infrastruttura, contributi d’investimento e indennità, prestazioni chilometriche, volume di traffico, prestazioni di trasporto

Tipo e metodo:

indagine totale:

trasporto combinato di merci: indagine parziale, combinazione di dati e statistiche per modalità di trasporto

  1. titolari di concessioni e di autorizzazioni federali per il trasporto di persone, titolari di concessioni per l’infrastruttura ferroviaria e titolari di autorizzazioni per l’accesso alla rete per:

    • a. il trasporto di viaggiatori,

    • b. il trasporto di merci,

    • c. la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria;

  2. imprese di trasporto ferroviarie, di trasporto stradale e di navigazione che operano in Svizzera in virtù di un accordo internazionale o attive nel traffico transfrontaliero;

  3. gestore di impianti di trasbordo (solo per la parte di trasporto combinato di merci)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

ferrovie: trimestrale, annuale, quinquennale

altri mezzi di trasporto: annuale, quinquennale

impianti di trasbordo per il trasporto combinato di merci: annuale

Partecipanti:

Ufficio federale dei trasporti, imprese di trasbordo

Informazioni supplementari:

06.06. Indagine sul trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

trasporto di persone su rotaia e strada attraverso i valichi alpini e le frontiere della Svizzera

Tipo e metodo:

indagine campionaria presso i conducenti di automobili, pullman e motoveicoli, e presso i passeggeri dei treni; dati amministrativi dell’UDSC

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

06.07. Indagine sulla mobilità e sui trasporti: microcensimento mobilità e trasporti

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica e Ufficio federale dello sviluppo territoriale (corresponsabili)

Oggetto:

caratteristiche sociodemografiche ed economiche, disponibilità e utilizzo di veicoli e abbonamenti dei trasporti pubblici, distanze percorse e tempo impiegato, scopi del viaggio, mezzi di trasporto utilizzati

Tipo e metodo:

campione rappresentativo di circa 40 000 persone a partire dai sei anni viventi in un’economia domestica privata

Restrizione alla possibilità di ampliamento:

conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza sul censimento

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni, da gennaio a dicembre

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

legge sul censimento e ordinanza sul censimento

06.08. Indagine sul trasporto di merci attraverso le Alpi su strada e rotaia


Organo responsabile:

Ufficio federale dei trasporti

Oggetto:

numero di veicoli pesanti per il trasporto merci su strada e dati tecnici; provenienza, destinazione, peso e categoria delle merci; trasporto merci su rotaia per tipologia (trasporto merci a carri completi, traffico combinato non accompagnato, strada viaggiante)

Tipo e metodo:

rilevazione totale annuale tramite i contatori automatici dell’USTRA e delle stazioni di controllo della TTPCP dell’UDSC, analisi dei dati degli apparecchi dell’USTRA/UDSC per il rilevamento del peso in movimento (Weight In Motion – WIM); volume di merci trasportate su rotaia secondo l’analisi dei dati di FFS Infrastruttura;

indagine principale: combinazione dei conteggi dell’indagine annuale e dei dati di un’indagine rappresentativa su un campione di veicoli pesanti (incl. la strada viaggiante) per la durata di circa 120 giorni riguardante provenienza/destinazione, traffico interno/d’importazione/di esportazione/di transito, caratteristiche tecniche dei veicoli e merci trasportate; per le merci trasportate su rotaia, analisi dei dati delle imprese di trasporto ferroviario, di FFS Infrastruttura e della strada viaggiante

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale e quinquennale

Partecipanti:

mandatari privati

Informazioni supplementari:

06.09. Indagine sul trasporto merci con veicoli commerciali leggeri

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

veicoli leggeri per il trasporto di merci immatricolati in Svizzera (inclusi autofurgoni e trattori a sella leggeri), prestazioni (chilometri), quantità trasportata (tonnellate) e natura delle merci trasportate, genere di trasporto, provenienza e destinazione, scopi del viaggio, ramo economico dell’impresa

Tipo e metodo:

rilevazione dei dati della TTPCP dell’UDSC e rilevazione tramite il SIAC dell’USTRA; indagine campionaria tra i detentori di veicoli leggeri per il trasporto di merci immatricolati in Svizzera

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria per i veicoli a uso commerciale

Periodicità e data di esecuzione:

ogni dieci anni, periodi di riferimento distribuiti nell’arco dell’anno

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

l’indagine è facoltativa per i veicoli a uso esclusivamente privato.

06.10. Rilevazioni dei costi e del finanziamento dei trasporti


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

spese e ricavi, nonché conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti suddivisi nei settori: trasporto, infrastruttura e attività accessorie

effetti sociali del trasporto sugli incidenti, sull’ambiente e sulla salute

Tipo e metodo:

indagine totale per le imprese del trasporto su rotaia e del trasporto navale pubblico di persone

indagine parziale per le imprese del trasporto stradale pubblico, del trasporto navale di merci e del trasporto aereo

integrazione dei costi dovuti alla congestione dell’infrastruttura di trasporto come pure dei costi e benefici esterni dei trasporti in Svizzera dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale e quinquennale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

06.11. Indagine sulle preferenze dichiarate in materia di mobilità

Organo responsabile:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Oggetto:

indagine sulle preferenze dichiarate dalla popolazione in termini di scelta della modalità di trasporto, dell’itinerario e dell’ora di partenza o di arrivo

Tipo e metodo:

campione rappresentativo di circa 4000 persone basato sull’indagine microcensimento mobilità e trasporti, questionario cartaceo o online

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni

Partecipanti:

UST

Informazioni supplementari:

06.12. Rilevazione dei costi e benefici esterni dei trasporti in Svizzera

Organo responsabile:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Oggetto:

effetti esterni dovuti al trasporto di persone e merci

Tipo e metodo:

rilevazione presso l’UST, l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale dei trasporti, l’Ufficio federale dell’energia, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, gli aeroporti di Ginevra, Zurigo e Basilea-Mulhouse, Atmo Grand Est, l’Ufficio prevenzione infortuni e il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

06.13. Rilevazione sul censimento svizzero automatico del traffico stradale (CSATS)


Organo responsabile:

Ufficio federale delle strade

Oggetto:

censimenti del traffico, per categorie di veicoli, sulla rete stradale della Svizzera

Tipo e metodo:

rilevazione totale dei veicoli a motore per categoria tramite sistemi di rilevazione automatica su tratti stradali selezionati, senza rilevazione della provenienza

Obbligo d’informare:

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

i censimenti del traffico sono realizzati in modo particolare su strade nazionali e importanti strade principali

06.14. Indagine per la statistica dell’aviazione civile


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’aviazione civile

Oggetto:

movimenti di aeromobili, passeggeri, carico, posta secondo la provenienza e la destinazione, imprese aeronautiche, infrastrutture, aeromobili

Tipo e metodo:

indagine totale presso autorità aeroportuali, aeroporti, aerodromi e compagnie d’aviazione, servizi della navigazione aerea

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

07. Territorio, ambiente, sviluppo sostenibile e indicatori della legislatura

07.01. Indagine sulle spese per la protezione dell’ambiente

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

spese correnti, investimenti, impieghi

Tipo e metodo:

indagine totale per le grandi imprese, campione rappresentativo per le PMI

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

07.02. Rilevazione degli aiuti cantonali e comunali ai Paesi in sviluppo


Organo responsabile:

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

Oggetto:

contributi dell’aiuto pubblico allo sviluppo (cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario) forniti da Cantoni e Comuni ai Paesi in sviluppo, versati direttamente a questi Paesi o per il tramite di organizzazioni svizzere; raccolta dei progetti finanziati (titoli, descrizioni, importi, Paesi, settori, partner, modalità di cooperazione, obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), obiettivi di sviluppo)

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i Cantoni e rilevazione mirata presso i Comuni che in occasione della rilevazione totale hanno dichiarato di svolgere attività di aiuto

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale presso i Cantoni e mirata ogni cinque anni presso i Comuni che in occasione della rilevazione totale hanno dichiarato di svolgere attività di aiuto

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

07.03. Indagine sui contributi delle istituzioni private ai Paesi in sviluppo


Organo responsabile:

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

Oggetto:

contributi (cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario) forniti da istituzioni private ai Paesi in sviluppo (rilevazione di donazioni private senza contributi pubblici); raccolta dei progetti finanziati (titoli, descrizioni, importi, Paesi, settori, partner, modalità di cooperazione, OSS, obiettivi di sviluppo)

Tipo e metodo:

indagine mirata presso istituzioni private attive nell’aiuto allo sviluppo (ONG, associazioni, fondazioni)

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

i risultati nominali di questa indagine sono pubblicati con il consenso degli interpellati

07.04. Rilevazione per la statistica dei rifiuti


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’ambiente

Oggetto:

rifiuti urbani e loro trattamento

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i servizi cantonali di protezione dell’ambiente e le associazioni di impianti d’incenerimento e discariche

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza del 4 dicembre 201543 sui rifiuti

07.05. Rilevazione per la statistica dei rifiuti speciali


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’ambiente

Oggetto:

rifiuti speciali e loro trattamento:

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso le imprese di smaltimento e gli esportatori

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza del 22 giugno 200544 sul traffico di rifiuti

07.06. Indagine su HFC, PFC e SF6 per l’inventario dei gas serra

Organo responsabile:

Ufficio federale dell’ambiente

Oggetto:

emissioni di idrofluorocarburi parzialmente alogenati (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF6)

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso le associazioni di categoria per HFC, PFC e SF6; indagine presso gli importatori, rilevazione presso l’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

mandatari privati

Informazioni supplementari:

direttive del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 199245 sui cambiamenti climatici

07.07. Indagine sui parametri agricoli di esercizio per il calcolo delle emissioni di ammoniaca

Organo responsabile:

Ufficio federale dell’ambiente

Oggetto:

allestimento e utilizzo di sistemi di stabulazione per diverse categorie di animali; foraggiamento degli animali da reddito; durata del pascolo; tipo di stoccaggio; trattamento e spargimento di concimi aziendali fluidi e solidi; quantità di concimi minerali impiegata

Tipo e metodo:

indagine su un campione rappresentativo di aziende agricole che l’UST ha estratto a sorte sulla base del censimento strutturale; rilevazione presso i Cantoni e l’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

di regola ogni cinque anni; per gli anni intermedi la rilevazione viene interpolata e conformata al censimento delle aziende agricole (rilevazione di base e rilevazione supplementare)

Partecipanti:

UST, scuola universitaria professionale di Berna: Scuola universitaria professionale di scienze agrarie, forestali e alimentari; organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne

Informazioni supplementari:

l’articolo 44 della legge del 7 ottobre 198346 sulla protezione dell’ambiente obbliga la Confederazione a procedere a rilevazioni sul carico ambientale; l’articolo 12 dell’ordinanza del 16 dicembre 198547 contro l’inquinamento atmosferico prevede l’obbligo d’informare per chi gestisce un impianto che causa inquinamenti atmosferici; l’articolo 7 del Protocollo di Göteborg del 30 novembre 199948 obbliga ciascuna delle parti, tra cui la Svizzera, a comunicare informazioni sulle proprie emissioni

07.08. Rilevazione per la statistica delle zone edificabili della Svizzera


Organo responsabile:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Oggetto:

set di geodati di base ID 73 «Piani di utilizzazione» contenuti conformi al modello di geodati minimo

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i servizi cantonali di pianificazione del territorio e i servizi cantonali di geoinformazione, download dai geodati di base

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

ogni cinque anni, il 1° gennaio

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

articolo 15 della legge del 22 giugno 197949 sulla pianificazione del territorio

07.09. Indagine sulle interrelazioni tra uomo, spazio, paesaggio e natura


Organo responsabile:

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

Oggetto:

attitudine e intenzioni di comportamento della popolazione svizzera in relazione alla natura, allo spazio, al paesaggio e ai loro mutamenti; evoluzione sul lungo periodo di queste attitudini e intenzioni di comportamento

Tipo e metodo:

sondaggio rappresentativo presso le economie domestiche private

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

07.10. Rilevazione per la statistica svizzera della superficie

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

determinazione dell’utilizzazione e della copertura del suolo secondo 46 categorie di utilizzazione e 27 categorie di copertura per l’intero territorio svizzero

Tipo e metodo:

rilevazione di una rete di punti campionari con equidistanza di 100 m; interpretazione computerizzata di 4,1 milioni di punti basati su fotografie aeree e di strisce di immagini aeree digitali; come dati ausiliari vengono utilizzati altri geodati di base liberamente accessibili al pubblico in virtù di leggi federali o cantonali, nonché dati satellite e geodati di terzi disponibili con licenza open data

Obbligo d’informare:

Periodicità e data di esecuzione:

ogni sei anni

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

legge del 5 ottobre 200750 sulla geoinformazione e ordinanza del 21 maggio 200851 sulla geoinformazione

07.11. Rilevazione per la statistica svizzera delle superfici per l’avvicendamento delle colture

Organo responsabile:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Oggetto:

set di geodati di base ID 68 «Superfici per l’avvicendamento delle colture», contenuti conformi al modello di geodati minimo

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i servizi cantonali di pianificazione del territorio / servizi cantonali di geoinformazione, download dai geodati di base

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

ogni quattro anni, il 1° gennaio

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

principio 16 secondo il piano settoriale per l’avvicendamento delle colture (SAC) basato sull’articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio

07.12. Rilevazione sulla custodia di bambini complementare alla famiglia in alcune città:

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, bambini accuditi per classe di età, giorni od ore di custodia

Tipo e metodo:

rilevazione presso le città partner del Cercle Indicateurs e City Statitics

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni, da maggio a giugno

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

08. Affari sociali

08.01. Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED)


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

redditi e uscite delle economie domestiche private, consumo di prodotti scelti, dati strutturali concernenti le economie domestiche e le persone, comportamenti rispetto al consumo e al risparmio, temi speciali

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, registri delle assicurazioni sociali [UCC, Cassa di compensazione AVS e dati anonimizzati delle assicurazioni malattie (dati EFIND) (UFSP)]

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

08.02. Indagine sui redditi e le condizioni di vita (SILC)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

redditi e sostanza delle economie domestiche private e dei loro membri, indicatori sulle condizioni di vita, sulla povertà e sull’esclusione sociale, altre caratteristiche sociodemografiche e socioeconomiche atte a determinare le condizioni di vita delle economie domestiche e dei loro membri, temi speciali

Tipo e metodo:

indagine su un campione di persone viventi in un’economia domestica privata, rilevazione di dati amministrativi e dei registri: STATPOP, RIS, SEA, NRS, UCC, Cassa di compensazione AVS, SECO, dati anonimizzati delle assicurazioni malattie (dati EFIND) (UFSP) e SHS

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

per le persone e le economie domestiche private che partecipano all’indagine per più anni è consentito riutilizzare designazioni di persone e risposte fornite in occasione di interviste precedenti.

08.03. Rilevazione per la statistica delle nuove rendite

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

le notifiche di prestazioni del 2° e 3° pilastro versate sotto forma di rendita o capitale, di prelievi o di rimborsi legati alla promozione della proprietà d’abitazioni, della rendita del 1° pilastro

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi e dei registri: Amministrazione federale delle contribuzioni, registro delle assicurazioni sociali (UCC), STATPOP e SEA

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

08.04. Rilevazione per la statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

beneficiari di prestazioni sociali legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà, in particolare i beneficiari dell’aiuto sociale finanziario e delle altre prestazioni sociali legate al bisogno nonché dell’aiuto sociale nei settori dell’asilo e dei rifugiati

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso Cantoni, Comuni, istituzioni assistenziali e altri servizi di gestione dei dossier: dati amministrativi dei registri delle assicurazioni sociali (UCC), dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, della SECO e della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Cantoni; SEM

Informazioni supplementari:

08.05. Rilevazione per la statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

spese per prestazioni sociali legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà, in particolare per l’aiuto sociale finanziario, altre prestazioni sociali legate al bisogno e le sovvenzioni della Confederazione nel settore dei rifugiati e in quello dell’asilo

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso i Cantoni e dati amministrativi della SEM, dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dell’Amministrazione federale delle finanze

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

08.06. Rilevazione dei dati per le analisi sul sistema di sicurezza sociale

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

combinazione di dati personali pseudonimizzati nell’ambito dei sistemi di sicurezza sociale per misurare le variazioni e i percorsi tra i principali sistemi di assicurazioni sociali, come pure tra i sistemi di sicurezza sociale e il mercato del lavoro

Tipo e metodo:

rilevazione di dati dei registri: registri delle assicurazioni sociali (UCC) e dell’assicurazione contro la disoccupazione (SECO), statistiche delle assicurazioni sociali, STATPOP, SHS, persone in formazione e statistica degli esami finali (SBA) nonché SE

Obbligo d’informare:

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09. Economia e finanze pubbliche

09.01. Indagine per la statistica dell’impiego


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

numero di addetti per sesso e grado di occupazione; equivalenti a tempo pieno (ETP) per sesso; numero di frontalieri per sesso; numero di posti liberi; difficoltà di reclutamento per livello di formazione richiesto, prospettive d’impiego

Tipo e metodo:

indagine presso un campione rappresentativo di imprese e stabilimenti dei settori privato e pubblico e lettura automatizzata dei contenuti

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

trimestrale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.02. Indagine per la statistica dei contratti collettivi di lavoro (CCL)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

CCL, contratti normali di lavoro (CNL), raccomandazioni e altri documenti equivalenti ai CCL, contratti interni alle imprese e risultati delle trattative salariali

Tipo e metodo:

indagine presso parti sociali, imprese e amministrazioni pubbliche

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni (risultati delle trattative salariali: ogni anno)

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.03. Rilevazione per la statistica dell’evoluzione dei salari in base alle dichiarazioni d’infortunio

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

salari secondo tutte le componenti (compresi i salari effettivi superiori al guadagno massimo assicurato), durata del lavoro (durata normale del lavoro nell’azienda, durata individuale del lavoro secondo il contratto e grado di occupazione dell’assicurato), informazioni sui salariati (sesso, data di nascita, stato civile, nazionalità, domicilio, data dell’infortunio, ramo d’assicurazione) e sul posto di lavoro (luogo di lavoro, informazioni sul datore di lavoro necessarie all’identificazione del ramo economico, professione esercitata, data di entrata in servizio, posizione nella professione, tipo di contratto)

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi presso il Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni e sul centro incaricato di realizzare le statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni.

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

trimestrale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.04. Rilevazione della struttura dei salari

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

salari, durata del lavoro, caratteristiche riguardanti le persone salariate e i posti di lavoro

Tipo e metodo:

indagine campionaria rappresentativa presso amministrazioni pubbliche, imprese private e di diritto pubblico e altre corporazioni di diritto pubblico; rilevazione di dati amministrativi: SIMIC, STATPOP

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

ogni due anni; gennaio–settembre

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.05. Rilevazione per la statistica delle esecuzioni e dei fallimenti


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

numero di aperture e chiusure di fallimenti; distinzione tra fallimenti di imprese (legate ad un’attività economica, indipendenti compresi) e fallimenti di persone; numero di precetti esecutivi; numero di pignoramenti e di realizzazioni; perdite e ricavi versati ai creditori a seguito di pignoramenti e fallimenti

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso gli uffici regionali di esecuzione e fallimenti, il Servizio di alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’Ufficio federale della giustizia (UFG), i tribunali cantonali, le autorità di vigilanza cantonali nonché presso il Foglio ufficiale svizzero di commercio

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

  1. si applicano le direttive emanate dal Servizio di alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell’UFG;

  2. le informazioni in formato elettronico possono essere utilizzate conformemente all’o rdinanza del DFGP del 9 febbraio 2011 52 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e l’ordinanza FUSC del 15 febbraio 200653

09.06. Indagine sull’indice dei prezzi alla produzione e all’importazione

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

prezzi alla produzione di beni e servizi per il mercato interno e l’esportazione; prezzi all’importazione, sconti, dati strutturali (quantità, cifre d’affari)

Tipo e metodo:

indagine su un campione di imprese, stabilimenti privati e pubblici, organizzazioni economiche, servizi amministrativi e organizzazioni mantello; rilevazione di dati amministrativi dell’UDSC

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

organizzazioni economiche, servizi amministrativi, organizzazioni mantello, mandatari privati

Informazioni supplementari:

09.07. Indagine sull’indice nazionale dei prezzi al consumo e indice dei prezzi al consumo armonizzato

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

prezzi al consumo, sconti, dati strutturali (quantità, cifre d’affari) e caratteristiche significative dei beni e servizi che sono importanti per le economie domestiche private; dati registrati dalla cassa

Tipo e metodo:

indagine presso un campione di imprese, stabilimenti privati e pubblici, organizzazioni economiche, servizi amministrativi e organizzazioni mantello

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

organizzazioni economiche, servizi dell’Amministrazione, organizzazioni mantello, mandatari privati

Informazioni supplementari:

09.08. Indagine per l’indice delle pigioni


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

pigioni, indicazioni sui contratti e dati strutturali delle abitazioni

Tipo e metodo:

indagine presso un campione di locatori (economie domestiche) e di locatari (proprietari privati e imprese)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria per i locatori

Periodicità e data di esecuzione:

trimestrale

Partecipanti:

editore di software di gestione immobiliare

Informazioni supplementari:

indagine realizzata nell’ambito della rilevazione per l’indice nazionale dei prezzi al consumo

09.09. Indagine sui prezzi per il programma di raffronto internazionale


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

prezzi di beni di consumo e d’investimento determinanti per gli utilizzatori (economie domestiche private, settore pubblico, imprese)

Tipo e metodo:

indagine presso un campione di imprese, stabilimenti privati e pubblici, organizzazioni economiche, servizi amministrativi e organizzazioni mantello

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

mandatari privati

Informazioni supplementari:

l’indagine avviene in collaborazione con l’OCSE, l’UE e i Paesi partecipanti.

09.10. Indagine per l’indice svizzero dei prezzi degli immobili

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

prezzi e valori, tipo, identificatore, dati strutturali, utilizzo e caratteristiche della microsituazione e della macrosituazione dell’immobile; data della transazione immobiliare e tipo di transazione

Tipo e metodo:

indagine sugli istituti ipotecari (banche, assicurazioni, casse pensioni ecc.) e rilevazione totale su registri fondiari e amministrazioni pubbliche

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

trimestrale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.11. Indagine per l’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

prezzi alla produzione delle principali prestazioni riguardanti i tipi di costruzione dell’edilizia e del genio civile, sconti, dati strutturali (quantità, cifre d’affari), contratti aziendali

Tipo e metodo:

indagine presso imprese, banche, assicurazioni, architetti, ingegneri e mandatari

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

semestrale

Partecipanti:

mandatari privati, organizzazioni del settore edilizio, editori di software per l’amministrazione dell’edilizia

Informazioni supplementari:

09.12. Indagine per la statistica della produzione e del valore aggiunto

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

dati contabili, persone occupate

Tipo e metodo:

indagine totale presso le imprese a partire da 50 impieghi, sondaggio rappresentativo per le PMI e rilevazione dei dati amministrativi dell’AFC (imposta anticipata)

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa per le imprese, obbligatoria per l’AFC

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.13. Rilevazione per l’indice dei premi dell’assicurazione malattie


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

premi dell’assicurazione malattie obbligatoria e complementare; dati strutturali di assicurazioni sociali e private

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi dell’UFSP

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.14. Indagine per il censimento delle aziende agricole

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

superficie aziendale, effettivo del bestiame, impieghi e altri dati sulla formazione, attività lucrativa al di fuori dell’azienda, condizioni aziendali, diversificazione nell’azienda, meccanizzazione, equipaggiamento, irrigazione e lavorazione del suolo

Tipo e metodo:

il censimento delle aziende agricole si compone come segue:

  • a. rilevazione strutturale:

  • tramite il sistema d’informazione sulla politica agricola dell’Ufficio federale dell’agricoltura, i dati delle aziende agricole interessate dall’attuazione delle misure di politica agricola e di lotta contro le epizoozie;

  • tramite la banca dati sul traffico di animali (BDTA) di Identitas, i dati sull’effettivo di bovini, bufali, bisonti ed equini, ovini e capre;

  • b. indagine complementare

  • presso tutte le aziende agricole non interessate dall’applicazione delle misure di politica agricola e contro le epizoozie;

  • c. indagine supplementare:

  • indagine su un campione per rilevare le caratteristiche non disponibili nelle indagini di cui alle lettere a e b

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

rilevazione strutturale: i Cantoni sono tenuti a inviare i dati necessari alla statistica entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno

indagine complementare: ogni tre anni (2022, 2025, 2028 e 2031) in primavera

indagine supplementare: ogni tre o quattro anni (2020, 2023, 2026, 2030) in autunno

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

aziende agricole secondo le norme dell’UST

rilevazione strutturale: i dati sono rilevati dai Cantoni nell’ambito dell’attuazione delle misure di politica agricola e di lotta contro le epizoozie conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 201354 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

indagine complementare e indagine supplementare: i dati sono rilevati direttamente dall’UST

09.15. Indagine per la statistica delle macellazioni

Organo responsabile:

Unione svizzera dei contadini (Agristat)

Oggetto:

specie animali, provenienza, idoneità/non idoneità al consumo, numero di macellazioni, peso dell’animale da vivo/macellato

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi della banca dati BDTA sul traffico di animali (numero e peso), dati doganali (numero di animali importati) e dati dell’Ufficio federale per la sicurezza alimentare e gli affari veterinari (stato di salute degli animali) sui bovini, suini, ovini, caprini ed equini

indagine totale sulle imprese di macellazione di pollame e di conigli

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile per bovini, suini, ovini, caprini, equini e pollame

annuale per i conigli

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.16. Indagine sull’indice dei prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola

Organo responsabile:

Unione svizzera dei contadini (Agristat)

Oggetto:

prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola

Tipo e metodo:

indagine parziale presso imprese e stabilimenti privati e pubblici, organizzazioni economiche, organizzazioni mantello, aziende agricole, rilevazione di dati amministrativi dell’Amministrazione federale e delle amministrazioni cantonali

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.17. Indagine sulla produzione vegetale

Organo responsabile:

Unione svizzera dei contadini (Agristat)

Oggetto:

stato delle campicolture e foraggicolture, raccolti e rese delle campicolture e foraggicolture

Tipo e metodo:

indagine parziale presso aziende agricoli, organizzazioni mantello e settoriali, stabilimenti privati

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

più volte all’anno per lo stato delle colture e i raccolti e le rese delle foraggicolture;
annuale per i raccolti e le rese delle campicolture

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.18. Indagine per la statistica forestale svizzera (SFt)

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

superficie forestale, raccolta di legname, piantagioni e numero di impieghi delle aziende forestali e proprietari delle foreste pubbliche e private di piccole dimensioni; le aziende forestali forniscono inoltre informazioni in merito a entrate, uscite e investimenti

Tipo e metodo:

indagine totale presso aziende forestali, proprietari di foreste pubbliche e private di piccole dimensioni e presso i servizi forestali. Il criterio per essere considerata azienda forestale è la gestione di una superficie forestale produttiva minima in ettari: Giura ≥ 200 ha, Altipiano ≥ 150 ha, Prealpi ≥ 250 ha, Alpi e sud delle Alpi ≥ 500 ha

nel caso di aziende che tengono una contabilità forestale (contabilità analitica standardizzata per il settore forestale), i dati necessari sono tratti direttamente dall’apposita applicazione ( www.forst-stat.ch )

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale, da dicembre ad aprile

Partecipanti:

UFAM, servizi forestali (uffici forestali cantonali, uffici forestali di circondario e di sezione), responsabili delle aziende forestali

Informazioni supplementari:

09.19. Indagine federale sulla lavorazione del legname

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

taglio di tondame per tipo di legno (conifere o latifoglie), utilizzo del cascame

Tipo e metodo:

indagine totale o campionaria presso le segherie con sede in Svizzera

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

indagine totale ogni cinque anni e, nel frattempo, indagine campionaria annuale; da gennaio a febbraio

Partecipanti:

UFAM, Industria del legno Svizzera, Associazione Pozzi di CO2 in legno svizzero

Informazioni supplementari:

09.20. Indagine sull’industria del legno

Organo responsabile:

Ufficio federale dell’ambiente

Oggetto:

approvvigionamento di legname, consumo e immagazzinamento di legname da industria

Tipo e metodo:

indagine totale presso le cartiere e le fabbriche di cellulosa, pannelli di particelle e pannelli di fibre di legno

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale; da febbraio a marzo

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.21. Rilevazione per il censimento federale della caccia


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’ambiente

Oggetto:

popolazione, animali selvatici abbattuti e selvaggina morta

Tipo e metodo:

rilevazione presso le amministrazioni cantonali della caccia (censimenti o stime)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.22. Rilevazione per la statistica della pesca


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’ambiente

Oggetto:

popolamento, cattura e ripopolamento di pesci e gamberi

Tipo e metodo:

rilevazione totale (cattura, ripopolamento), rilevazione parziale (popolamento) presso le amministrazioni cantonali della pesca

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.23. Indagine per la statistica forestale (rete delle aziende forestali)

Organo responsabile:

Ufficio federale dell’ambiente

Oggetto:

informazioni aziendali dettagliate su: superfici forestali, utilizzazione del legname, costi, proventi, benefici, investimenti e attività nella forma di un catalogo di indicatori economico-aziendali

Tipo e metodo:

indagine campionaria, rilevazione elettronica dei dati della contabilità analitica delle aziende forestali pubbliche e private a partire da una superficie forestale produttiva minima (Giura ≥ 200 ha, Altipiano ≥ 150 ha, Prealpi ≥ 250 ha, Alpi e sud delle Alpi ≥ 500 ha)

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale; da dicembre ad aprile

Partecipanti:

UST, associazione BoscoSvizzero

Informazioni supplementari:

su mandato dell’UFAM l’associazione BoscoSvizzero raccoglie dati e li mette a disposizione dell’UST

09.24. Indagine per la statistica dell’edilizia e delle abitazioni


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

costi e caratteristiche delle costruzioni progettate, iniziate o già terminate; spese pubbliche di manutenzione; numero e caratteristiche degli edifici e delle abitazioni

Tipo e metodo:

rilevazione totale nell’ambito dell’aggiornamento del REA, indagine presso committenti, architetti, servizi amministrativi e imprese

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

trimestrale o annuale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza del 9 giugno 201755 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

09.25. Indagine sul censimento delle abitazioni vuote


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

numero e caratteristiche delle abitazioni vuote

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi del registro degli edifici e delle abitazioni, e rilevazione presso il registro degli abitanti, i registri fondiari, i Comuni e i Cantoni e indagine presso fornitori di elettricità, Posta, proprietari e agenzie di gestione immobiliare

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Cantoni, Comuni (partecipazione obbligatoria)

Informazioni supplementari:

09.26. Indagine congiunturale sulle cifre d’affari

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

dati riguardanti le cifre d’affari o variabile alternativa delle seguenti attività:

  • – attività estrattive

  • – attività manifatturiere

  • – produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

  • – produzione e distribuzione di acqua; risanamento, gestione dei rifiuti e bonifica

  • – costruzioni

  • – commercio; riparazione di autoveicoli e di motocicli

  • – trasporto e magazzinaggio

  • – servizi di alloggio e di ristorazione

  • – informazione e comunicazione

  • – attività immobiliari

  • – attività professionali, scientifiche e tecniche

  • – attività amministrative e di servizi di supporto

Tipo e metodo:

campione rappresentativo, indagine totale sulle maggiori imprese; se necessario, sulle organizzazioni economiche.

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.27. Indagine per la statistica della ricettività turistica

Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

arrivi e pernottamenti degli ospiti per paese di provenienza, capacità degli stabilimenti e introito medio per notte

Tipo e metodo:

indagine totale presso i proprietari e gerenti di hotel, stabilimenti di cura e camping

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

mensile

Partecipanti:

Cantoni, associazioni turistiche

Informazioni supplementari:

09.28. Indagine per la statistica del settore paralberghiero


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

offerta: nome, indirizzo e capacità ricettiva delle abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente e degli alloggi collettivi, nonché nome e indirizzo dei loro gestori o locatori

domanda: cifra mensile degli arrivi e dei pernottamenti secondo il Paese di provenienza degli ospiti

Tipo e metodo:

offerta: rilevazione presso i Comuni, indagine totale presso organizzazioni turistiche, gestori, locatori e agenzie intermediarie per abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente e per alloggi collettivi

domanda: indagine campionaria presso organizzazioni turistiche, gestori, locatori e agenzie, intermediari delle abitazioni di vacanza sfruttate commercialmente e degli alloggi collettivi

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

informazione facoltativa per le persone viventi in un’economia domestica privata

Periodicità e data di esecuzione:

offerta: annuale

domanda: trimestrale

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.29. Indagine per il resoconto (conto annuale e rilevazione statistica SDDS+) delle imprese di assicurazione operanti in Svizzera


Organo responsabile:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Oggetto:

  • a. indicatori finanziari per Other Financial Corporation secondo lo Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS+) del Fondo monetario internazionale

  • b. conto annuale delle imprese di assicurazione

Tipo e metodo:

indagine totale sulle imprese di assicurazione sottoposte a vigilanza in Svizzera

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

  • a. semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre

  • b. annuale, il 31 dicembre

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.30. Rilevazione per la statistica finanziaria di amministrazioni e imprese pubbliche


Organo responsabile:

Amministrazione federale delle finanze

Oggetto:

conti di flussi e stock finanziari delle amministrazioni di tutti i sottosettori e delle imprese pubbliche del sottosettore della Confederazione (in particolare il bilancio, il conto economico e il conto degli investimenti)

preventivi di flussi e stock finanziari e crediti delle amministrazioni di tutti i sottosettori e delle imprese pubbliche del sottosettore della Confederazione (in particolare il conto economico e il conto degli investimenti)

pianificazione di flussi e stock finanziari delle amministrazioni di tutti i sottosettori e delle imprese pubbliche del sottosettore della Confederazione (in particolare il conto economico e il conto degli investimenti)

Tipo e metodo:

rilevazione totale e parziale dei dati amministrativi di conti, preventivi e piani finanziari delle unità amministrative centrali e decentralizzate, degli stabilimenti e altre unità organizzative nonché delle imprese pubbliche della Confederazione, delle assicurazioni sociali pubbliche, dei Cantoni (concordati inclusi), dei Comuni (sindacati intercomunali inclusi) e delle imprese pubbliche del sottosettore Confederazione

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale e infra-annuale per le unità dei sottosettori della Confederazione e delle assicurazioni sociali; annuale per le unità dei sottosettori cantonali e comunali; per la data di esecuzione, vedere le disposizioni particolari

Partecipanti:

entità cantonali incaricate di raccogliere i dati finanziari cantonali e comunali, in particolare i servizi cantonali di vigilanza delle finanze comunali, i servizi dei Comuni e gli uffici cantonali di statistica

Informazioni supplementari:

fornitura dei dati da parte degli organi d’esecuzione conformemente alle direttive tecniche del DFF sulla raccolta da parte dell’Amministrazione federale delle finanze dei dati finanziari di amministrazioni e imprese pubbliche (settore pubblico) ai fini della compilazione della statistica finanziaria

09.31. Rilevazione per la statistica dell’imposta federale diretta


Organo responsabile:

Amministrazione federale delle contribuzioni

Oggetto:

persone fisiche e giuridiche assoggettate alla tassazione, per Cantone e Comune nonché per classi di reddito, utile ed entrate fiscali

Tipo e metodo:

rilevazione totale sulle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale; febbraio e dicembre

Partecipanti:

amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Informazioni supplementari:

09.32. Rilevazione dell’onere fiscale in Svizzera


Organo responsabile:

Amministrazione federale delle contribuzioni

Oggetto:

diritto fiscale in vigore nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni

Tipo e metodo:

rilevazione totale presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale; da gennaio a dicembre

Partecipanti:

mandatari

Informazioni supplementari:

09.33. Rilevazione per la statistica svizzera della sostanza imponibile (statistica delle imposte sulla sostanza)


Organo responsabile:

Amministrazione federale delle contribuzioni

Oggetto:

sostanza delle persone fisiche per Cantone e classe di sostanza netta

Tipo e metodo:

rilevazione presso le amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale: febbraio

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.34. Indagine per la statistica del commercio estero


Organo responsabile:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Oggetto:

importazione ed esportazione di quantità e valori di merci secondo le voci delle tariffe doganali, i Paesi di provenienza e di destinazione; dati sul commercio estero di energia elettrica

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi: sistemi informativi dell’AFD nel settore dello sdoganamento delle merci; indagine presso importatori ed esportatori, comprese le imprese nazionali ed estere che si occupano di commercio estero di energia elettrica, nonché presso la società nazionale di rete, che gestisce la rete di trasporto svizzera; case di spedizione

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

conformemente alla legge del 9 ottobre 198656 sulla tariffa delle dogane, le importazioni e le esportazioni vengono pubblicate secondo le voci della tariffa doganale svizzera

09.35. Rilevazione per la statistica del transito


Organo responsabile:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Oggetto:

transito delle merci in quantità, ripartito per gruppi di prodotti, Paesi e modalità di trasporto

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi: sistemi informativi dell’AFD nei settori del trasporto e del transito; indagine presso le imprese ferroviarie per il transito ferroviario e presso le persone soggette a dichiarazione doganale per il transito stradale

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.36. Indagine per la statistica dell’imposta sugli oli minerali


Organo responsabile:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Oggetto:

traffico di merci per genere e quantità

Tipo e metodo:

rilevazione di dati amministrativi: sistemi informativi dell’AFD nel settore dell’imposta sugli oli minerali; indagine presso le persone soggette all’imposta

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa, alla fine del mese

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

merci sottoposte alla legge del 21 giugno 199657 sull’imposizione degli oli minerali

09.37. Indagine sui conflitti collettivi di lavoro


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

scioperi e serrate in Svizzera

Tipo e metodo:

indagine totale presso le parti sociali, le imprese e le amministrazioni pubbliche

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.38. Indagine sull’indice del clima di consumo

Organo responsabile:

Segreteria di Stato dell’economia

Oggetto:

valutazione della situazione e dell’evoluzione congiunturali

Tipo e metodo:

indagine presso un campione rappresentativo di economie domestiche private; rilevazioni del registro SRPH

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

09.39. Rilevazione per la statistica sulla salute degli animali

Organo responsabile:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Oggetto:

comparsa di casi di epizoozie

Tipo e metodo:

rilevazione presso gli uffici cantonali di veterinaria e i laboratori tramite il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione e del sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza del 27 giugno 199558 sulle epizoozie

ordinanza del 27 aprile 202259 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare

09.40. Rilevazione per la statistica degli esperimenti su animali


Organo responsabile:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Oggetto:

numero di animali utilizzati per gli esperimenti in Svizzera secondo i Cantoni, le specie e quattro obiettivi di esperimento

Tipo e metodo:

rilevazione presso i titolari di autorizzazioni per esperimenti su animali tramite il sistema di informazione animex-ch

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza del 23 aprile 200860 sulla protezione degli animali

ordinanza animex-ch del 1° settembre 201061

09.41. Indagine sull’analisi centralizzata di dati contabili delle aziende agricole


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’agricoltura (Agroscope)

Oggetto:

risultati contabili e informazioni supplementari di aziende agricole

Tipo e metodo:

campione casuale di aziende agricole (campione per la situazione reddituale), indagine parziale (campioni per la conduzione aziendale)

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

annuale, da gennaio a settembre

Partecipanti:

uffici fiduciari agricoli, Associazione svizzera dei fiduciari agricoli, istituti di sondaggio

Informazioni supplementari:

articolo 185 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 199862 sull’agricoltura e ordinanza del 7 dicembre 199863 concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

09.42. Indagine per il monitoraggio del sistema agroambientale a livello regionale e aziendale MAUS


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’agricoltura (Agroscope)

Oggetto:

dati sulle proprietà del suolo, sul clima, sulle colture, sul numero di capi di bestiame, sui mezzi di produzione, sulla meccanizzazione, sull’utilizzo del suolo e sui prodotti agricoli al fine di calcolare gli indicatori agroambientali

Tipo e metodo:

  1. rilevazione di dati disponibili pubblicamente, come la statistica della superficie dell’UST o il rischio potenziale di erosione, la carta dei suoli del Centro di competenza per il suolo, i dati climatici di MeteoSvizzera, i dati dei sistema d’informazione agricolo dell’Ufficio federale dell’agricoltura, i dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA) di Identitas, i dati satellitari, la valutazione dell’indagine sui parametri delle aziende agricole per il calcolo delle emissioni di ammoniaca, i dati dell’analisi centralizzata dei dati contabili agricoli, i dati delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di allevamento;

  2. rilevazione dei dati mancanti per il calcolo degli indicatori ricavati dal sistema di gestione e d’informazione agricola (Farm Management Information Systems, FMIS);

  3. indagine presso le aziende agricole gestite tutto l’anno e sulle superfici d’estivazione riguardante i dati non disponibili tramite le rilevazioni di cui ai numeri 1 e 2

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

FMIS: annuale

indagine complementare: annuale, alternando tra le aziende agricole gestite tutto l’anno e le superfici d’estivazione

Partecipanti:

agricoltori partecipanti al FIMS

Informazioni supplementari:

articolo 185 capoverso 1bis della legge sull’agricoltura e ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

09.43. Indagine sui frutteti in Svizzera


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’agricoltura

Oggetto:

gestori, ubicazione, specie, in certi casi varietà, primo anno di coltura, superfici, numero di piante e distanza tra di esse, protezione contro le intemperie e i parassiti, impianti d’irrigazione, scopo d’utilizzo, metodo di produzione

Tipo e metodo:

indagine presso i gestori di frutteti; aggiornamento dei dati sull’attività d’impianto e di dissodamento

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale; da inizio gennaio a fine settembre

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

I Cantoni sono indennizzati per il loro lavoro.

Articolo 185 della legge sull’agricoltura e articolo 9 dell’ordinanza del 23 ottobre 201364 sulla frutta

09.44. Rilevazione per la statistica della viticoltura


Organo responsabile:

Ufficio federale dell’agricoltura

Oggetto:

superficie viticola secondo il vitigno, la classe di vino e il Cantone, volume (in kg) e qualità (in gradi Brix o Öchsle) della raccolta di uve o di mosto secondo il vitigno, la classe di vino e il Cantone

Tipo e metodo:

rilevazione presso i Cantoni riguardo al catasto viticolo e alle schede delle forniture

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale, da novembre a gennaio

Partecipanti:

Cantoni

Informazioni supplementari:

La statistica viticola si basa sui dati rilevati dai Cantoni conformemente all’ordinanza del 14 novembre 200765 sul vino

09.45. Indagine sulle casse pensioni


Organo responsabile:

Ufficio federale di statistica

Oggetto:

forma giuridica, caratteristiche, regolamento (finanziamento e pretese giuridiche) e assicurati (attivi e beneficiari di prestazioni) degli istituti di previdenza; dati tecnici (specifici ad ogni genere) e contabili in materia di assicurazioni

Tipo e metodo:

indagine presso gli istituti di previdenza professionale di diritto privato e pubblico (indagine parziale o totale)

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

annuale (indagine parziale) / quinquennale (indagine totale)

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.46. Indagine per la statistica della previdenza professionale


Organo responsabile:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Oggetto:

indicatori attuali della previdenza professionale non rilevabili insieme alla statistica delle casse pensioni, in relazione con modifiche della legge e dell’ordinanza nonché con progetti di revisione

Tipo e metodo:

sondaggio rappresentativo presso le istituzioni che assumono compiti della previdenza professionale; rilevazione di dati amministrativi della statistica delle casse pensioni

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

a seconda delle esigenze

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

09.47. Indagine, sugli investimenti, sull’innovazione e sulla congiuntura


Organo responsabile:

Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo

Oggetto:

indicatori sull’andamento degli affari, sull’attività d’investimento e d’innovazione nell’industria, nelle costruzioni e nei servizi

Tipo e metodo:

indagine a panel sulle imprese

Obbligo d’informare:

informazione facoltativa

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa; mensile, trimestrale, semestrale, biennale

Partecipanti:

associazioni professionali

Informazioni supplementari:

09.48. Rilevazione per la statistica del controllo delle carni


Organo responsabile:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Oggetto:

numero dei capi di bestiame da macello controllati e delle decisioni dei controllori circa la loro commestibilità

Tipo e metodo:

rilevazione presso i veterinari cantonali e gli uffici di controllo delle carni tramite il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza del 16 novembre 201666 concernente la macellazione e il controllo delle carni

ordinanza concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare

09.49. Rilevazione «SI AMV Prescrizioni di antibiotici per gli animali in Svizzera»


Organo responsabile:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Oggetto:

monitorare la quantità di antibiotici prescritti in ambito veterinario

Tipo e metodo:

rilevazione presso i veterinari e i distributori di antibiotici tramite il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Obbligo d’informare:

informazione obbligatoria

Periodicità e data di esecuzione:

continuativa

Partecipanti:

Informazioni supplementari:

ordinanza del 31 ottobre 201867 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

(art. 3 cpv. 1)

Elenco delle corporazioni, degli istituti e delle altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat

Sono considerati corporazioni, istituti e altre persone giuridiche parzialmente sottoposti alla LStat:

  1. il settore dei Politecnici federali svizzeri (settore dei PF), che comprende:

    • 1.1 il Consiglio dei politecnici federali, incluso il suo stato maggiore,

    • 1.2 il Politecnico federale di Zurigo, compreso il Centro di ricerca congiunturale,

    • 1.3 il Politecnico federale di Losanna,

    • 1.4 l’Istituto Paul Scherrer,

    • 1.5 il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca,

    • 1.6 l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio,

    • 1.7 l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque;

  2. il Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;

  3. l’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni;

  4. il Servizio statistico dell’Unione Svizzera dei Contadini;

  5. l’Istituzione comune LAMal;

  6. la Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute;

  7. il Servizio nazionale di registrazione dei tumori.

(art. 48)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200668

Art. 13 cpv. 33 Gli invii dei dati nell’ambito dell’ordinanza del 30 aprile 202569 sulla statistica federale e dell’ordinanza del 21 novembre 200770 sull’armonizzazione dei registri avvengono attraverso sedex o mediante un supporto elettronico di dati.

Art. 20 cpv. 5, parte introduttiva5 Collabora alla stesura della rilevazione federale annuale per la statistica della popolazione e delle economie domestiche, la statistica sulla migrazione e la statistica delle persone occupate. La SEM fornisce all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento dei suoi compiti conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202571 sulla statistica federale:

2. Ordinanza del 28 aprile 200472 sullo stato civile

Art. 8a lett. iAltri affari e dati sono tenuti nel registro dello stato civile, ma non vi sono registrati. Si tratta segnatamente dei seguenti affari e dati:i. dati statistici conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202573 sulla statistica federale;

Art. 52 cpv. 11 L’Ufficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202574 sulla statistica federale.

3. Ordinanza Ordipro del 22 marzo 201975

Art. 8 cpv. 1 lett. a1 I dati di cui nell’allegato sono trasmessi automaticamente e in forma cifrata ai seguenti enti:a. all’Ufficio federale di statistica: ai sensi dell’ordinanza del 30 aprile76 sulla statistica federale e dell’ordinanza del 21 novembre 200777 sull’armonizzazione dei registri;

4. Ordinanza del 17 agosto 201678 concernente il sistema d’informazione E-VERA

Art. 8 cpv. 2 lett. a2 I dati di cui all’allegato 1 vengono trasmessi automaticamente e in forma cifrata ai seguenti servizi:a. all’Ufficio federale di statistica: nell’ambito dell’ordinanza del 30 aprile79 sulla statistica federale e dell’ordinanza del 21 novembre 200780 sull’armonizzazione dei registri;

5. Ordinanza del 21 novembre 200781 sull’armonizzazione dei registri

Art. 7 cpv. 33 Il contenuto e la periodicità degli invii dei dati sono disciplinati dall’ordinanza del 30 aprile 202582 sulla statistica federale.

6. Ordinanza del 19 dicembre 200883 sul censimento

Art. 6 cpv. 22 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e all’indagine strutturale.

Art. 8 cpv. 22 Esse sono elaborate in base alle rilevazioni basate sui registri e all’indagine strutturale.

Art. 11, rubrica nonché cpv. 1 e 4Indagine strutturale1 L’indagine strutturale è realizzata mediante indagine scritta in forma cartacea o elettronica.4 L’oggetto e le modalità di esecuzione dell’indagine sono disciplinati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 202584 sulla statistica federale.

Art. 12 cpv. 22 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna indagine sono disciplinati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 202585 sulla statistica federale.

Art. 13, rubrica nonché cpv. 1, 2 e 4Indagini omnibus1 Le indagini omnibus sono realizzate mediante intervista telefonica assistita da computer. Possono essere completate con un’indagine scritta in forma cartacea o elettronica.2 I temi delle indagini omnibus sono stabiliti dall’UST. Se unità amministrative della Confederazione richiedono l’introduzione di temi o domande supplementari l’UST ne tiene conto nella misura in cui gli siano stati accordati i mezzi finanziari corrispondenti nel quadro del preventivo per il censimento.4 L’oggetto e le modalità di esecuzione di ciascuna indagine sono disciplinati nell’allegato 2 dell’ordinanza del 30 aprile 202586 sulla statistica federale.

Art. 15 cpv. 11 L’obbligo d’informare nelle singole indagini è stabilito nell’allegato 2 dell’ordinanza del 30 parile 202587 sulla statistica federale.

Art. 17a Presa a carico delle tasse postali1 L’UST si assume le tasse postali per i seguenti invii concernenti i censimenti federali:a. invii fino a 20 kg nel traffico tra autorità e servizi federali, cantonali e comunali;b. invii fino a 5 kg nel traffico tra autorità, servizi comunali e tra le commissioni e gli incaricati del censimento, da essi designati.2 I Cantoni e i Comuni possono fatturare all’UST le tasse postali sostenute per i censimenti federali.

Art. 18 cpv. 2 e 42 L’indagine strutturale è elaborata annualmente. I primi risultati sono pubblicati entro 12 mesi dal giorno di riferimento.4 I primi risultati dell’indagine omnibus sono pubblicati entro sei mesi dal termine della rilevazione.

Art. 21, rubrica e cpv. 1Ampliamento dell’indagine strutturale1 I Cantoni possono richiedere all’UST un ampliamento dell’indagine strutturale per l’insieme o parti del loro territorio. L’ampliamento non può superare il raddoppiamento del campione.

Art. 22 cpv. 1 e 21 L’ampliamento è disciplinato nell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 202588 sulla statistica federale per ciascuna indagine tematica.2 Per principio, le rilevazioni tematiche sono ampliate in modo uniforme sull’intero territorio cantonale. Le deroghe sono stabilite nell’allegato 2 dell’ordinanza sulla statistica federale.

Art. 23 Ampliamento dell’indagine omnibusL’indagine omnibus non può essere ampliata.

7. Ordinanza del 9 giugno 201789 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 9 cpv. 2 lett. h2 Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:h. dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato 2 dell’ordinanza del 30 aprile 202590 sulla statistica federale;

8. Ordinanza del 30 giugno 199391 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 4 lett. a4 Le informazioni registrate nel RIS sono tratte dalle fonti seguenti:a. le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202592 sulla statistica federale;

9. Ordinanza del 7 novembre 200793 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Art. 5 cpv. 2 lett. a2 Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera comprende:a. la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria degli enti pubblici ai sensi dell’ordinanza del 30 aprile 202594 sulla statistica federale;

Art. 34 cpv. 2, parte introduttiva2 Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202595 sulla statistica federale. In particolare:

10. Ordinanza del 30 novembre 201896 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali

Art. 17 cpv. 44 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD, dall’ordinanza del 31 agosto 202297 sulla protezione dei dati nonché dalla LStat e dall’ordinanza del 30 aprile 202598 sulla statistica federale.

11. Ordinanza del 30 novembre 201899 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione

Art. 18 cpv. 55 La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD, dall’ordinanza del 31 agosto 2022100 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché dalla LStat101 e dall’ordinanza del 30 aprile 2025102 sulla statistica federale.

12. Ordinanza del 21 dicembre 2006103 sugli impianti a fune

Art. 10 cpv. 11 I dati destinati all’indagine per la statistica dei trasporti pubblici sono raccolti conformemente all’ordinanza del 30 aprile 2025104 sulla statistica federale.

13. Ordinanza del 9 marzo 2007105 sui servizi di telecomunicazione

Art. 97 cpv. 33 Collabora e coordina questi lavori con l’Ufficio federale di statistica conformemente all’ordinanza del 30 aprile 2025106 sulla statistica federale.

14. Ordinanza del 9 marzo 2007107 sulla radiotelevisione

Art. 29 Organizzazione (art. 19 LRTV)L’UFCOM assicura la rilevazione e il trattamento dei dati e gli altri lavori statistici necessari per allestire la statistica secondo l’articolo 19 capoverso 1 LRTV (statistica sulla radiodiffusione). Esso coordina i lavori e collabora con l’Ufficio federale di statistica in applicazione dell’ordinanza del 30 aprile 2025108 sulla statistica federale.

15. Ordinanza dell’11 aprile 2018109 sulla registrazione delle malattie tumorali

Art. 11 cpv. 44 Per la comunicazione dei dati, gli ospedali utilizzano le stesse fonti di dati che hanno consultato per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025110 sulla statistica federale.

16. Ordinanza del 17 gennaio 1961111 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 79quatercpv. 22 Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 79ter capoverso 1 devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate nella rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025112 sulla statistica federale.

17. Ordinanza del 27 giugno 1995113 sull’assicurazione malattie

Art. 30a cpv. 1 e 71 I fornitori di prestazioni devono fornire i dati, conformemente alle pertinenti variabili che figurano nel regolamento per il trattamento di cui all’articolo 30c in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto, a proprie spese e nel rispetto dell’anonimato dei pazienti.7 Per produrre indicatori di qualità, può anche collegare i dati di cui all’articolo 30 con altre fonti di dati. Il capitolo 2 sezione 6 dell’ordinanza del 30 aprile 2025114 sulla statistica federale è applicabile per analogia.

Art. 59a cpv. 22 Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate nella rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025115 sulla statistica federale.

Art. 77g cpv. 11 Per il calcolo della popolazione residente di cui all’articolo 58f capoverso 4 LAMal sono determinanti le cifre dell’ultima rilevazione per la statistica della popolazione e delle economie domestiche.

18. Ordinanza del DFI del 20 novembre 2012116 sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori

Allegato, n. 1.11.1 Abbreviazioni e definizioni CHOP Classificazione svizzera degli interventi chirurgiciGM German ModificationSpiGes Rilevazione dei dati dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 59a della legge federale del 18 marzo 1994117 sull’assicurazione malattie e dell’articolo 30 dell’ordinanza del 27 giugno 1995118 sull’assicurazione malattie nell’ambito dell’assistenza sanitaria in caso di degenza ospedalieraICD-10 Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati

19. Ordinanza del 3 luglio 2022119 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie

Art. 10 cpv. 22 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura fissata nel regolamento per il trattamento di cui all’articolo 30c dell’ordinanza del 27 giugno 1995120 sull’assicurazione malattie.

Art. 13 cpv. 11 La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025121 sulla statistica federale. Questa disposizione si applica per analogia alle case per partorienti.

Art. 14 cpv. 11 La statistica delle prestazioni delle case di cura è elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025122 sulla statistica federale.

20. Ordinanza del 23 giugno 2021123 sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

Art. 8, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. dPer il calcolo dell’offerta di medici ai sensi dell’articolo 2, per dedurre il bisogno di prestazioni mediche ai sensi dell’articolo 3, per definire e attribuire i campi di specia-lizzazione medica ai sensi dell’articolo 4 e per determinare il fattore di ponderazione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 ci si avvale in particolare delle seguenti basi:d. le rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica dei dati dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 59a LAMal, segnatamente i dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali e i dati dei pazienti ambulatoriali degli ospedali e delle case per partorienti secondo il regolamento per il trattamento di cui all’articolo 30c dell’ordinanza del 27 giugno 1995124 sull’assicurazione-malattie.

21. Ordinanza del 20 dicembre 1982125 sull’assicurazione contro gli infortuni

Art. 105 cpv. 55 Gli assicuratori mettono a disposizione dell’Ufficio federale di statistica tutti i dati disponibili presso il servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni in base all’ordinanza del DFI del 15 agosto 1994126 sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni e concernenti i salari e loro modalità, la durata del lavoro e altri indici importanti circa gli infortunati. Le modalità sono regolate nell’allegato 1 all’ordinanza del 30 aprile 2025127 sulla statistica federale.

22. Ordinanza del 26 maggio 2021128 sui sistemi d’informazione AD

Art. 12 lett. a Il sistema di informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera c LADI serve a:a. stabilire le statistiche per l’osservazione del mercato del lavoro conformemente all’articolo 36 LC e a fornire i dati necessari alle altre statistiche conformemente all’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025129 sulla statistica federale;

23. Ordinanza del 23 ottobre 2013130 sulla frutta

Art. 9 Contributi a indagini statistiche nell’ambito della fruttaL’UFAG accorda contributi a indagini statistiche nell’ambito della frutta conformemente all’ordinanza del 30 aprile 2025131 sulla statistica federale.

24. Ordinanza del 14 novembre 2007132 sul vino

Art. 30b cpv. 3 e 43 Essi comunicano all’UFAG, entro fine novembre dell’anno in corso, le superfici viticole definite per la rilevazione per la statistica della viticoltura di cui al numero 09.44 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025133 sulla statistica federale.4 Essi presentano all’UFAG, entro fine gennaio dell’anno successivo alla vendemmia, un rapporto della vendemmia che comprende tutti i dati statistici contenuti nella rilevazione per la statistica della viticoltura.

25. Ordinanza del 1° novembre 2023134 sui concimi

Art. 35 cpv. 22 Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza del 30 aprile 2025135 sulla statistica federale.

26. Ordinanza del 7 dicembre 1998136 concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

Art 4 cpv. 11 Per analizzare i risultati delle aziende di riferimento, l’UFAG utilizza i dati dell’analisi centralizzata dei dati contabili di cui al numero 09.41 dell’allegato 2 dell’ordinanza del 30 aprile 2025137 sulla statistica federale.