AS 2025 32
AS 2025 32
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato 2 dell’ordinanza dellʼUSAV del 13 dicembre 20241 che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dellʼinfluenza aviaria è sostiuito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 20252.
14 gennaio 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
(art. 6)
Zone di osservazione
Sono considerate zone di osservazione le coste di tre km di larghezza che delimitano le acque elencate di seguito:
– Aare, dall’uscita dal Lago di Bienne a Klingnau, inclusa la riserva naturale di Häftli;
– Allondon, incluso il Rodano, dall’uscita dal Lago di Ginevra;
– Lago artificiale di Klingnau;
– Lago artificiale di Niederried;
– Lago di Baldegg;
– Lago dei Quattro Cantoni;
– Lago di Bienne, incluso lo Zihlkanal;
– Lago di Ginevra;
– Lago di Greifen;
– Lago di Hallwil;
– Lago di Morat;
– Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye;
– Lago di Pfäffikon;
– Lago di Sempach;
– Lago di Wohlen;
– Lago di Zugo;
– Lago di Zurigo;
– Lago inferiore di Costanza;
– Lago superiore di Costanza;
– Limmat;
– Reuss, dall’uscita dal Lago dei Quattro Cantoni;
– Reno, dall’uscita dal Lago di Costanza a Basilea, inclusa l’enclave tedesca di Büsingen nel Cantone di Sciaffusa;
– Vecchio Reno, dal comune di St. Margrethen all’estuario del Lago di Costanza.