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AS 2025 320

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia. Correzione

Preambolo

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Modifica del 14 maggio 2025 (RU 2025 316; RS 946.231.116.9)

Art. 5 cpv. 3, frase introduttivaInvece di:3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:Leggasi:3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 3 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:

Art. 7 cpv. 1bis e 2bisInvece di:1bis I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI1 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.2bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b−d, h e l.Leggasi:1bis I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI2 e all’allegato 3 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.2bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 3 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b−d, h e l. 19 maggio 2025 Cancelleria federale