AS 2025 322
AS 2025 322
Emendamenti del 2001 al regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare
Adottati dall’Assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale il 29 novembre 2001
Entrati in vigore per la Svizzera il 29 novembre 2003
Traduzione
Regola 3 Definizioni generali
Il paragrafo a) è modificato come segue:a) Il termine «nave» designa qualsiasi natante o apparecchio di qualunque natura, compresi i natanti senza immersione, gli ekranoplani e gli idrovolanti, che sono utilizzati o possono essere utilizzati come mezzi di trasporto sull’acqua.
Il seguente nuovo paragrafo m) è aggiunto: m) Il termine «ekranoplano» designa un natante multimodale il cui principale modo di funzionamento è il volo in prossimità della superficie, sfruttando l’effetto suolo.
Regola 8 Manovra per evitare gli abbordi
Il paragrafo a) è modificato come segue:a) Qualsiasi manovra intrapresa per evitare un abbordo deve essere conforme alle regole stabilite nella presente parte e, se le circostanze lo consentono, essere eseguita decisamente, tempestivamente e conformemente ai buoni usi dell’arte marittima.
Regola 18Responsabilità reciproche delle navi
Il seguente nuovo paragrafo f) è aggiunto:f) i) Un ekranoplano deve mantenere una distanza di sicurezza da tutte le altre navi ed evitare di interferire con la loro navigazione quando decolla, atterra o vola in prossimità della superficie. ii) Un ekranoplano operante sulla superficie dell’acqua deve essere conforme alle norme della presente parte in quanto nave a propulsione meccanica.
Regola 23Navi a propulsione meccanica in rotta
Il seguente nuovo paragrafo c) è aggiunto e i paragrafi successivi vengono rinumerati di conseguenza: c) Un ekranoplano, quando decolla, atterra o vola in prossimità della superficie, deve mostrare, oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) della presente regola, un fanale rosso intermittente di forte intensità, visibile su tutto l’orizzonte.
Regola 31Idrovolanti
La regola 31 è modificata come segue: Un idrovolante o un ekranoplano che si trova nell’impossibilità di mostrare i fanali e i segnali presentanti le caratteristiche e situati nei luoghi prescritti dalle regole della presente parte deve mostrare fanali e segnali il più possibilmente simili a quelli prescritti dalle presenti regole.
Regola 33Materiale di segnalazione sonora
Il paragrafo a) è modificato come segue:a) Le navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri devono essere munite di un fischio, le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri devono essere munite di una campana oltre al fischio e le navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri devono inoltre essere munite di un gong il cui suono e timbro non devono poter essere confusi con quelli della campana. Il fischio, la campana e il gong devono soddisfare le indicazioni dell’allegato III del presente regolamento. La campana o il gong, oppure ambedue, possono essere sostituiti da un altro oggetto avente rispettivamente le stesse caratteristiche sonore, a condizione che sia sempre possibile azionare manualmente i segnali prescritti.
Regola 35Segnali sonori in caso di visibilità ridotta
Il seguente nuovo paragrafo i) è aggiunto e i paragrafi successivi vengono rinumerati di conseguenza:i) Una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri ma inferiore a 20 metri non è tenuta a suonare la campana come prescritto nei paragrafi g) e h) della presente regola. Tuttavia, se non lo fa, deve emettere un altro segnale sonoro efficace a intervalli non superiori a due minuti.
Posizione e caratteristiche tecniche dei fanali e segnali
La sezione 13 è modificata come segue:
13. Mezzi navali ad alta velocità1
a) Il fanale di testa d’albero dei mezzi navali ad alta velocità può essere sistemato a un’altezza che, in relazione alla larghezza del mezzo navale, è inferiore a quella prescritta nella sezione 2 a) i) del presente allegato, a condizione che l’angolo alla base del triangolo isoscele formato dal fanale di testa d’albero e i fanali laterali, visti di fronte, non sia minore di 27 gradi.
b) A bordo dei mezzi navali ad alta velocità di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, la distanza verticale richiesta tra il fanale dell’albero anteriore e quello dell’albero principale, che il paragrafo 2 a) ii) del presente allegato fissa a 4,5 metri, può essere modificata a condizione che il suo valore non sia inferiore a quello determinato applicando la seguente formula:
y=(a+ 17ψ)C1000+2
In questa formula:
y è l’altezza, espressa in metri, del fanale dell’albero principale al di sopra del fanale dell’albero anteriore;
a è l’altezza, espressa in metri, del fanale dell’albero anteriore sopra la superficie dell’acqua, durante il funzionamento;
ψ è l’assetto in corso di esercizio, espresso in gradi;
C è la distanza orizzontale tra i fanali di testa d’albero, espressa in metri.
Caratteristiche tecniche del materiale di segnalazione sonora
1. Fischi
Il paragrafo a) è modificato come segue:a) Frequenza e portata sonora La frequenza di base del segnale deve essere compresa fra 70 e 700 Hz. La portata sonora del segnale di un fischio è determinata dalle frequenze, che possono comprendere la frequenza di base e/o una o più frequenze maggiori, situate fra 180 e 700 Hz (±1 %) per una nave di lunghezza uguale o superiore ai 20 metri o tra 180 e 2100 Hz (±1 %) per una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, e che forniscono i livelli di pressione acustica specificati al paragrafo 1 c) seguente.
Il paragrafo c) è modificato come segue: c) Intensità del segnale e portata sonora Un fischio installato a bordo di una nave deve assicurare, nella direzione della sua intensità massima e a una distanza di un metro, un livello di pressione acustica di una banda di almeno un terzo d’ottavo nella gamma di frequenza 180–700 Hz (±1 %) per una nave di lunghezza uguale o superiore ai 20 metri o 180–2100 Hz (±1 %) per una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, equivalente a un livello di pressione acustica almeno uguale al valore appropriato indicato nella seguente tabella. Lunghezza della nave in metri Livello di pressione acustica
a un metro in decibel,
riferimento di 2 × 10–5 N/m2
(banda di un terzo d’ottavo) Portata sonora
in miglia nautiche 200 e oltre 143 2 75 e oltre ma meno di 200 138 1,5 20 e oltre ma meno di 75 130 1 120*1 Meno di 20 115*2 0,5 111*3 *1 Quando le frequenze misurate sono comprese tra 180 e 450 Hz.*2 Quando le frequenze misurate sono comprese tra 450 e 800 Hz.*3 Quando le frequenze misurate sono comprese tra 300 e 2100 Hz.
2. Campana o gong
Il paragrafo b) è modificato come segue:b) CostruzioneLe campane e i gong devono essere costruiti con materiale anticorrosivo e concepiti in modo da emettere un suono chiaro. Il diametro dell’apertura della campana non deve essere inferiore a 300 millimetri sulle navi di lunghezza uguale o superiore ai 20 metri. Se è possibile, si raccomanda di installare un battaglio a comando meccanico, in modo da garantire una forza di percussione costante, pur mantenendo la possibilità di azionarlo a mano. La massa del battaglio non deve essere inferiore al 3 per cento di quella della campana.