Lexipedia

AS 2025 324

AS 2025 324

Emendamenti del 2013 al regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare

Adottati dall’Assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale il 4 dicembre 2013
Entrati in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2016

Traduzione

La seguente nuova parte F è inserita dopo l’attuale parte E (Esenzioni):

Parte F Verifica del rispetto delle disposizioni della Convenzione

Regola 39 Definizionia) Il termine «audit» designa un processo sistematico, indipendente e adeguatamente documentato volto a ottenere elementi di prova dell’audit e ad analizzarli in modo obiettivo per stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono soddisfatti. b) L’espressione «Programma di audit» designa il Programma di audit degli Stati membri dell’Organizzazione marittima internazionale stabilito dall’Organizzazione e che tiene conto delle direttive elaborate da quest’ultima. c) L’espressione «Codice d’applicazione» designa il Codice d’applicazione degli strumenti dell’Organizzazione marittima internazionale (Codice III) adottato dall’Organizzazione mediante la risoluzione A.1070(28). d) L’espressione «norma di audit» designa il Codice d’applicazione.

Regola 40 ApplicazioneLe Parti contraenti applicano le disposizioni del Codice d’applicazione nell’adempiere gli obblighi e le responsabilità loro incombenti in virtù della presente Convenzione.

Regola 41Verifica della conformitàa) Ogni Parte contraente è sottoposta ad audit periodici svolti dall’Organizzazione conformemente alla norma di audit al fine di accertare il rispetto e l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. b) Il segretario generale dell’Organizzazione è responsabile dell’amministrazione del Programma di audit conformemente alle direttive elaborate dall’Organizzazione. c) Ogni Parte contraente è responsabile di agevolare lo svolgimento dell’audit e l’attuazione di un programma di azione destinato a dare seguito alle conclusioni, sulla base delle direttive adottate dall’Organizzazione.d) L’audit di ogni Parte contraente deve: i) rispettare uno scadenzario globale stabilito dal segretario generale dell’Organizzazione che tenga conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione; e ii) essere svolto a intervalli regolari, tenendo conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione.