AS 2025 333
Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie
sull’ammissione alle scuole universitarie professionali e agli istituti universitari professionali
(Ordinanza sull’ammissione alle SUP)
(Ordinanza sull’ammissione alle SUP)
Preambolo
Il Consiglio delle scuole universitarie
ordina:
I
L’ordinanza del 20 maggio 20211 sull’ammissione alle SUP è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 22 Per gli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nel settore di studio della sanità, essa disciplina la verifica dell’idoneità dei candidati al campo professionale e la procedura di selezione per l’assegnazione dei posti di studio. Per il resto, l’ammissione è disciplinata dall’articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU.
Titolo dopo l’art. 12Sezione 4a: Disposizioni speciali per il settore di studio della sanità
Art. 12a Verifica dell’idoneità al campo professionale1 Nel settore di studio della sanità, prima dell’inizio del primo semestre di studio di livello bachelor, le scuole universitarie professionali verificano l’idoneità dei candidati al relativo campo professionale. A tal fine possono organizzare delle prove.2 Non viene verificata l’idoneità al campo professionale dei candidati titolari di un attestato federale di capacità nel settore della sanità accompagnato da una maturità professionale né dei candidati titolari di una maturità specializzata nel settore della sanità.
Art. 12b Procedura di selezione per l’assegnazione dei posti di studio1 Le scuole universitarie professionali possono prevedere una procedura di selezione per l’assegnazione dei posti di studio disponibili nel settore di studio della sanità.2 Garantiscono che la procedura applicata non favorisca né penalizzi in particolare i candidati titolari di un attestato federale di capacità nel settore della sanità accompagnato da una maturità professionale, i candidati titolari di una maturità specializzata nel settore della sanità nonché i candidati titolari di una maturità liceale.3 Verificano la procedura di selezione a intervalli regolari.
Titolo dopo l’art. 12bSezione 5: Disposizioni finali
Art. 12c Disposizione transitoria della modifica del 28 febbraio 2025Le scuole universitarie professionali devono adempiere i requisiti di cui agli articoli 12a e 12b entro dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del 28 febbraio 2025.
Art. 13, rubricaEntrata in vigore
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
19 maggio 2025 | In nome del Consiglio delle scuole universitarie: Il presidente, Guy Parmelin |