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AS 2025 337

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto(art. 35 cpv. 2 LADI)La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

2 Ha effetto sino al 31 luglio 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

14 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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