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AS 2025 347

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE
(Sviluppi dell’acquis di Schengen)
del 19 marzo 2021

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20202,

decreta:

Art. 11 Sono approvati:a. lo scambio di note del 19 giugno 20193 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio;b. lo scambio di note del 19 giugno 20194 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Art. 2La modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1 è adottata.

Art. 3Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato 2.

Art. 41 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1. Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.62 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, le modifiche di legge di cui all’articolo 2 entrano in vigore il 15 giugno 2025. 21 maggio 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a piè di pagina83 Se, conformemente al codice frontiere Schengen9, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. …

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 9aEx art. 103

Art. 92aEx art. 104

Titolo prima dell’art. 101Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati

Art. 101 Trattamento dei dati1 La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.2 L’autorità competente per il trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d’informazione della SEM e nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e limitato a quanto necessario per l’adempimento dei propri compiti.

Art. 102cEx art. 105

Art. 102dEx art. 106

Art. 102eEx art. 107

Titolo prima dell’art. 103Abrogato

Art. 103Abrogato

Titoli prima dell’art. 103a10Capitolo 14a: Sistemi d’informazioneSezione 1:
Sistema d’informazione sulle entrate rifiutate (sistema INAD)

Art. 103a, rubrica11Abrogata

Titolo prima dell’art. 103b12Sezione 2:
Sistema di ingressi e uscite (EES) e controllo di confine automatizzato

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina, 2 lett. a e bbis, nonché 4131 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222614, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.2 Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all’EES mediante l’interfaccia nazionale:a. i dati di identità dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati relativi ai documenti di viaggio;bbis. i dati riguardanti i visti accordati, se sussiste l’obbligo del visto;4 I dati dell’EES di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché al capoverso 3 sono registrati automaticamente nell’archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 103d, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 3153 Ai dati dell’EES registrati nel CIR si applica l’articolo 110h.

Art. 104Abrogato

Titolo prima dell’art. 104aSezione 3:
Sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) e accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

Art. 104a, rubrica, nonché cpv. 1bis, 2, 3, 3bis, 4 e 5, parte introduttivaScopo e contenuto del sistema d’informazione sui passeggeri e trattamento dei dati1bis Il sistema API contiene i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.2 Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.3 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.3bis Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell’articolo 92a capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.4 I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).5 Dopo l’atterraggio del volo interessato i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:

Art. 104b cpv. 11 I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

Capitolo 14, sezione 3 (art. 105–107)Abrogata

Titolo prima dell’art. 109aSezione 4:
Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS)

Art. 109a, rubrica, nonché cpv. 116 e 1bisSistema centrale d’informazione visti (C-VIS)1 Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200817.1bis I dati di identità dei richiedenti il visto, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C‑VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva, nonché 2bis, 3 e 41 La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C‑VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N‑VIS).2 ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:2bis ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.3 Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le autorità seguenti sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS:a. la SEM;b. le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni;c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;e. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le polizie cantonali, per il rilascio di visti eccezionali.4 Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C‑VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/200818.

Art. 109c, rubrica e frase introduttivaConsultazione di ORBISLa SEM può permettere l’accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:

Art. 109d, nota a piè di paginaGli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200819 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.

Titolo prima dell’art. 109fSezione 5: Sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno

Titolo prima dell’art. 109k Sezione 6: Eurodac

Art. 109k, nonché rubricaRilevamento e trasmissione dei dati nell’EurodacEx art. 111i

Art. 109l Comunicazione di dati EurodacI dati personali registrati nell’Eurodac non possono essere comunicati a:a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino20;b. organizzazioni internazionali;c. soggetti di diritto privato.

Titolo dopo l’art. 109lSezione 7:
Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione

Art. 109mLa SEM, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

Titolo prima dell’art. 110Capitolo 14b:
Interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/DublinoSezione 1: Servizio comune di confronto biometrico (sBMS)

Art. 1101 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81721 e (UE) 2019/81822 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:a. l’EES;b. il C-VIS;c. l’Eurodac;d. il SIS.2 Contiene inoltre un riferimento al sistema d’informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.3 Permette la consultazione trasversale dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.

Titolo prima dell’art. 110aSezione 2: Archivio comune di dati di identità (CIR)

Art. 110a Contenuto dell’archivio comune di dati di identità1 L’archivio comune di dati di identità (CIR) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81723 e (UE) 2019/81824 contiene i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:a. l’EES;b. l’ETIAS;c. il C-VIS;d. l’Eurodac.2 Contiene inoltre un riferimento al sistema d’informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.

Art. 110b Consultazione del CIR a fini di identificazione1 Il CIR può essere consultato per identificare:a. i cittadini di Stati terzi, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/81725 e (UE) 2019/81826;b. persone ignote in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.2 Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono consentite soltanto per prevenire e contrastare l’immigrazione illegale, proteggere la sicurezza e l’ordine pubblici e salvaguardare la sicurezza interna.3 Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:a. fedpol;b. le autorità cantonali e comunali di polizia;c. l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.4 La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera a è effettuata sulla base dei dati biometrici dell’interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità o dei dati relativi al documento di viaggio.5 La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera b è effettuata sulla base dei dati biometrici.

Art. 110c Consultazione del CIR ai fini dell’individuazione di identità multiple1 Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:a. l’ufficio SIRENE, se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS;b. l’UDSC e le autorità cantonali di polizia nell’ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell’EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/222627;c. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l’UDSC e i posti di confine delle polizie cantonali, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C‑VIS;d. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, se è presente un collegamento con un fascicolo di domanda ETIAS contenente i dati di cui all’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/124028.2 Se nel CIR è presente un collegamento tra dati di più sistemi d’informazione che indica una frode di identità, le autorità di cui al capoverso 1 possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR, nella misura in cui hanno accesso all’EES, all’ETIAS, al C‑VIS, all’Eurodac o al SIS in virtù della presente legge o della legge federale del 13 giugno 200829 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.

Art. 110d Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi1 Il CIR può essere consultato in singoli casi ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all’articolo 22 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/81730 e (UE) 2019/81831 sono adempiute.2 Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni:a. fedpol;b. il SIC;c. il Ministero pubblico della Confederazione;d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.3 Se dalla consultazione risulta che nel CIR sono presenti dati, il risultato viene visualizzato come riferimento al sistema d’informazione Schengen/Dublino interessato.4 Per ottenere i dati del sistema d’informazione interessato, le autorità di cui al capoverso 1 devono richiederli alla Centrale operativa di fedpol. Si applicano le condizioni e le procedure previste per il sistema d’informazione in questione.

Titolo prima dell’art. 110eSezione 3: Portale di ricerca europeo (ESP)

Art. 110e1 Il portale di ricerca europeo (ESP) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81732 e (UE) 2019/81833 permette la consultazione trasversale dell’EES, dell’ETIAS, del C‑VIS, dell’Eurodac, del SIS, delle banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), dei dati Europol nonché del CIR.2 Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all’ESP.3 La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati relativi ai documenti di viaggio o dei dati biometrici.4 Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Titolo prima dell’art. 110fSezione 4: Rilevatore di identità multiple (MID)

Art. 110f Contenuto del rilevatore di identità multiple (MID)1 Il rilevatore di identità multiple (MID) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81734 e (EU) 2019/81835 serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.2 Se vengono registrati o aggiornati dati nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS, nel SIS o nell’Eurodac, è automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.3 Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:a. per l’sBMS, i template biometrici;b. per l’ESP, i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio.4 Se tra i dati è presente un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell’identità secondo l’articolo 34 di tali regolamenti.

Art. 110g Verifica manuale delle identità diverse nel MID1 Le autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.2 La verifica manuale delle identità diverse compete all’autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui all’articolo 110f capoverso 2. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, è competente l’Ufficio SIRENE.3 La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all’articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/81736 e (UE) 2019/81837.4 Se nell’ambito di una verifica manuale si accerta l’esistenza di un’identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d’informazione Schengen/ Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Titolo prima dell’art. 110hSezione 5:
Comunicazione dei dati e responsabilità per il trattamento di dati

Art. 110h Comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MIDLa comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MID è retta dall’articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/81738 e (UE) 2019/81839.

Art. 110i Responsabilità per il trattamento di dati nell’sBMS, nel CIR e nel MIDLa responsabilità per il trattamento di dati nell’sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall’articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/81740 e (UE) 2019/81841.

Titolo prima dell’art. 111aCapitolo 14c:
Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 111c cpv. 33 Gli articoli 109l, 111a e 111d si applicano per analogia.

Art. 111d cpv. 5 e 111fAbrogati

Capitolo 14c (art. 111i)Abrogato

Art. 120d Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d’informazioneÈ punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:a. di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;b. dell’EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d;c. del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a–110d;d. del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g.

Art. 122b cpv. 22 Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

Art. 122c cpv. 3 lett. b3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:b. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all’articolo 92a capoverso 1.

Art. 126 cpv. 55 L’articolo 102e vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

2. Legge federale del 20 giugno 200343 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 1 cpv. 22 Sono fatti salvi gli articoli 9a, 92a, 101, 102, 102c–102e, 109k–109m e 111a–111d della legge federale del 16 dicembre 200544 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 96–99, 102–102abis e 102b–102e della legge del 26 giugno 199845 sull’asilo (LAsi) nonché l’articolo 44 della legge del 20 giugno 201446 sulla cittadinanza (LCit).

Art. 15 Comunicazione all’esteroLa comunicazione di dati all’estero è retta dall’articolo 6 LPD47, dagli articoli 102c–102e, 109k, 109l e 111a–111d LStrI48 nonché dagli articoli 97, 98, 102abis, 102b e 102c LAsi49.

3. Legge del 14 marzo 195850 sulla responsabilità (LResp)

Titolo prima dell’art. 19aCapo Va:
Responsabilità per danni derivanti dall’esercizio o dall’uso dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o delle loro componenti

Art. 19a cpv. 1 e 1bis1 La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all’esercizio o all’uso di uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.1bis Per sistema d’informazione Schengen/Dublino e sue componenti si intendono:a. il sistema d’informazione Schengen;b. il sistema di ingressi e uscite;c. il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;d. il sistema centrale d’informazione visti;e. l’archivio comune di dati di identità;f. il portale di ricerca europeo;g. il rilevatore di identità multiple;h. l’Eurodac.

Art. 19b1 La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l’illiceità, se:a. l’autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o Dublino, nell’esercizio o nell’uso di uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti, ha registrato dati in modo errato o indebito; eb. sulla base di tale trattamento dei dati, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell’esercizio delle sue funzioni.2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino sono elencati nell’allegato.

AllegatoAlla presente legge è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

4. Legge federale del 13 giugno 200851 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 2 Campo d’applicazioneLa presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei:a. seguenti sistemi d’informazione di polizia:1. rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9–14),2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15),3. registro nazionale di polizia (art. 17),4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 18);b. seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti:1. parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) (art. 16),2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 16a),3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 16b),4. rilevatore di identità multiple (MID) (art. 16c).

Titolo prima dell’articolo 15Sezione 3: Sistema di ricerca informatizzato di polizia

Art. 15, rubricaAbrogata

Titolo prima dell’articolo 16Sezione 3a: Sistemi d’informazione Schengen/Dublino

Art. 16 cpv. 2 lett. b2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:b. ordinare e controllare i divieti d’entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione alla normativa di Schengen di cui all’allegato 3;

Art. 16a Servizio comune di confronto biometrico1 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81752 e (UE) 2019/81853 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:a. il Sistema d’informazione Schengen (SIS);b. il sistema di ingressi e uscite (EES);c. il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS);d. l’Eurodac.2 Contiene inoltre un riferimento al sistema d’informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.3 Permette la consultazione trasversale dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.

Art. 16b Portale di ricerca europeo1 Il portale di ricerca europeo (ESP) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81754 e (UE) 2019/81855 permette la consultazione trasversale del SIS, dell’EES, dell’ETIAS, del C‑VIS, dell’archivio comune di dati di identità (CIR) e dell’Eurodac di cui agli articoli 103b, 109a, 109k e 110a della legge federale del 16 dicembre 200556 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), delle banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) nonché dei dati Europol.2 Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all’ESP.3 La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati relativi ai documenti di viaggio o dei dati biometrici.4 Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Art. 16c Rilevatore di identità multiple1 Il rilevatore di identità multiple (MID) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81757 e (EU) 2019/81858 serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.2 Se sono registrati o aggiornati dati nel SIS, nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.3 Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:a. per l’sBMS, i template biometrici;b. per l’ESP, i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio.4 Se tra i dati è presente un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell’identità secondo l’articolo 34 di tali regolamenti.

Art. 16d Verifica manuale delle identità diverse nel MID1 Le autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1 LStrI59 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.2 La verifica manuale delle identità diverse compete all’autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui all’articolo 2 lettera b. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, è competente l’Ufficio SIRENE.3 La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all’articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/81760 e (UE) 2019/81861.4 Se nell’ambito di una verifica manuale si accerta l’esistenza di un’identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d’informazione Schengen/ Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Art. 16e Comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MIDLa comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MID è retta dall’articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/81762 e (UE) 2019/81863.

Art 16f Responsabilità per il trattamento di dati nell’sBMS, nel CIR e nel MIDLa responsabilità per il trattamento di dati nell’sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall’articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/81764 e (UE) 2019/81865.

Titolo prima dell’articolo 17Sezione 3b: Altri sistemi d’informazione di polizia

AllegatoAlla presente legge è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

(art. 2 / all. 1 n. 3)

(art. 19b cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  • a. l’Accordo del 26 ottobre 200466 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);

  • b. l’Accordo del 26 ottobre 200467 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

  • c. la Convenzione del 22 settembre 201168 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;

  • d. l’Accordo del 17 dicembre 200469 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  • e. l’Accordo del 28 aprile 200570 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

  • f. il Protocollo del 28 febbraio 200871 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

  • a. l’Accordo del 26 ottobre 200472 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

  • b. l’Accordo del 17 dicembre 200473 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  • c. il Protocollo del 28 febbraio 200874 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

  • d. il Protocollo del 28 febbraio 200875 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

(art. 2 / all. 1 n. 4)

(art. 16 cpv. 2 lett. b)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  • a. l’Accordo del 26 ottobre 200476 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);

  • b. l’Accordo del 26 ottobre 200477 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

  • c. la Convenzione del 22 settembre 201178 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;

  • d. l’Accordo del 17 dicembre 200479 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  • e. l’Accordo del 28 aprile 200580 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

  • f. il Protocollo del 28 febbraio 200881 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(art. 3)

I

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020
sulla protezione dei dati

1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 202082 sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della LStrI83 (all. 1 n. 1) hanno il tenore seguente:

Art. 92a cpv. 4 [ex art. 104 cpv. 4]4 Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 19 della legge federale del 25 settembre 202084 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 101 cpv. 11 La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 102c cpv. 1 [ex art. 105 cpv. 1]1 Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, sempreché siano adempite le condizioni di cui all’articolo 16 LPD85.

Art. 105 cpv. 1Abrogato

2. Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)

All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 202086 sulla protezione dei dati, la disposizione qui appresso della LSISA87 (all. 1 n. 2) ha il tenore seguente:

Art. 15 Comunicazione all’esteroLa comunicazione di dati personali all’estero è retta dagli articoli 16 e 17 LPD88, 102c–102e, 109k, 109l e 111a–111d LStrI89, nonché 97, 98, 102abis, 102b e 102c LAsi90.

II

Coordinamento con il decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione a autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LStrI91 (all. 1 n. 1) o la modifica della LStrI del 25 settembre 202092, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 120d Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d’informazioneÈ punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:a. di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;b. dell’EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d;c. dell’ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f;d. del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a–110d;e. del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g.

III

Coordinamento con il decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS)

Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSIP93 (all. 1 n. 4) o la modifica della LSIP del 18 dicembre 202094 (all. 1 n. 5), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 16 cpv. 2 lett. b e c2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:b. cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;c. ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66abis CP95 o l’articolo 49a o 49abis CPM96, la LStrI97 o la LAsi98 nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 3;

Decreto federale<br />che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE<br />(Sviluppi dell’acquis di Schengen)<br />del 19 marzo 2021 | Lexipedia | Lexipedia