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AS 2025 348

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto
del 1° ottobre 2021

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20212,

decreta:

Art. 11 Sono approvati:a. l’Accordo del 27 giugno 20193 tra la Svizzera e l’Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm);b. il Protocollo del 27 giugno 20194 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.

Art. 31 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato. Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021 Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021 Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022.52 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, il presente decreto e le modifiche della legge del 12 giugno 20096 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen entrano in vigore il 15 giugno 2025.3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo. 21 maggio 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 111j1 Quale punto di accesso nazionale, la SEM può confrontare sulla base degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 603/20138 le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.2 Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 3 un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:a. fedpol;b. il Ministero pubblico della Confederazione;c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.3 La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Verifica in particolare che siano soddisfatte le condizioni relative al confronto in Eurodac di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013.4 Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione in Eurodac. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.5 In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.6 Ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono considerati:a. reati di terrorismo:1. pubblica intimidazione (art. 258 CP9),2. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP),3. sommossa (art. 260 CP),4. atti preparatori punibili (art. 260bis CP),5. organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260ter CP),6. messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP),7. finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP),8. reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies CP),9. associazioni illecite (art. 275ter CP10),10. divieto di organizzazioni (art. 74 della legge federale del 25 settembre 201511 sulle attività informative),11. reati ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 201412 che vieta i gruppi «Al‑Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, e12. atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto;b. reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1 della legge del 12 giugno 200913 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

2. Legge del 26 giugno 199814 sull’asilo

Art. 99 cpv. 2–42 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla SEM.3 Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.4 Se constata una concordanza con un’impronta digitale già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.

Art. 102aquater Confronto in Eurodac ai fini del perseguimento penale1 Quale punto di accesso nazionale, la SEM può confrontare sulla base degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 603/201315 le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.2 Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 3 un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:a. fedpol;b. il Ministero pubblico della Confederazione;c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.3 La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Verifica in particolare che siano soddisfatte le condizioni relative al confronto in Eurodac di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013.4 Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione in Eurodac. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.5 In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 603/2013, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.6 Ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono considerati:a. reati di terrorismo: i crimini e i delitti di cui all’articolo 111j capoverso 6 lettera a LStrI16;b. reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1 della legge del 12 giugno 200917 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

3. Codice penale18

Art. 356

5quinquies. Cooperazione nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm

a. Confronto di dati dattiloscopici e di dati relativi a veicoli e ai loro detentori

1 Tramite il confronto di sistemi d’informazione contenenti dati dattiloscopici e dati relativi a veicoli e ai loro detentori nonché tramite lo scambio di informazioni, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

2 Conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI19, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d’informazione della Svizzera ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.

3 Il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 357 capoverso 1 può eseguire, su richiesta, un confronto con i dati dattiloscopici registrati nei sistemi d’informazione degli Stati contraenti ai fini del perseguimento di reati.

Art. 357

b. Punti di contatto nazionali

1 Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI20 per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali.

2 In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:

  • a. esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d’informazione degli altri Stati contraenti;

  • b. verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d’informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente;

  • c. conformemente all’articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;

  • d. trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI;

  • e. stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici.

3 Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 2:

  • a. fedpol;

  • b. il Ministero pubblico della Confederazione;

  • c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

4 L’Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l’accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L’accesso ai dati ha luogo conformemente all’articolo 15 nonché al capo 3 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI21.

5 Per reati di terrorismo di cui all’articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s’intendono i crimini e i delitti menzionati all’articolo 111j capoverso 6 lettera a della legge federale del 16 dicembre 200522 sugli stranieri e la loro integrazione.

4. Legge del 12 giugno 200923 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

5. Legge del 20 giugno 200324 sui profili del DNA

Art. 1 cpv. 1 lett. d1 La presente legge disciplina:d. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo del 27 giugno 201925 di partecipazione a Prüm.

Inserire dopo l’art. 13Sezione 4a:
Collaborazione internazionale nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm e dell’Accordo PCSC

Art. 13a Accesso al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo e di confronto nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm1 Tramite il confronto nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 e tramite lo scambio di informazioni, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.2 Conformemente all’articolo 3 della decisione 2008/615/GAI, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, caso per caso, i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della presente legge ai fini del perseguimento di reati.3 Per far luce su un crimine o un delitto (art. 3 cpv. 1), il punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 357 capoverso 1 CP26 può confrontare su richiesta un profilo del DNA con i dati indicizzati nei corrispondenti sistemi d’informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti.4 Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 3:a. fedpol;b. il Ministero pubblico della Confederazione;c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.5 Il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 357 capoverso 1 CP può confrontare, ai fini del perseguimento di reati, l’insieme dei profili del DNA di tracce registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della presente legge con l’insieme dei profili del DNA di uno Stato contraente.6 Il punto di contatto nazionale di uno Stato contraente può dal canto suo confrontare, ai fini del perseguimento di reati e d’intesa con il punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 357 capoverso 1 CP, i propri profili del DNA di tracce con l’insieme dei profili del DNA registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della presente legge.

(art. 2 / allegato, cifra 4)

(art. 7 cpv. 1 e 11 cpv. 1)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti nella decisione quadro 2002/584/GAI27

Decisione quadro 2002/584/GAI

Reati considerati dal diritto svizzero

  1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi

Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili (art. 111–114, 116, 122 e 124 CP28)

  1. Furti organizzati o con l’uso di armi

Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP)

  1. Criminalità informatica

Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)

  1. Sabotaggio

Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)

  1. Truffa

Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

  1. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 199529 elaborata in base all’articolo K3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP)

Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA30)

Frode fiscale, appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1, 187 cpv. 1 LIFD31)

Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID32)

Crimini e delitti secondo la legge sugli investimenti collettivi (art. 148 cpv. 1 LICoI33)

Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23–28 LOTC34)

  1. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti

Contraffazione di merci (art. 155 CP)

Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM35)

Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes36)

Violazione del diritto d’autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA37)

Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI38)

  1. Racket ed estorsioni

Estorsione (art. 156 CP)

  1. Dirottamento di aereo/nave

Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)

  1. Traffico di veicoli rubati

Ricettazione (art. 160 CP)

  1. Tratta di esseri umani

Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a, 182 cpv. 1, 2 e 4 CP)

  1. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi

Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d’ostaggio (art. 183–185 CP)

Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)

  1. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

Atti sessuali con fanciulli, promovimento della prostituzione, atti sessuali con minorenni contro rimunerazione, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196 e 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP)

  1. Stupro

Violenza carnale (art. 190 CP)

  1. Incendio volontario

Incendio intenzionale (art. 221 CP)

  1. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive

Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP)

Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna secondo la legge sull’energia nucleare (art. 88–91 LENu39)

  1. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro

Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)

  1. Falsificazione di mezzi di pagamento

Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)

  1. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, documenti esteri, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 245, 246, 248, 251–253, 255 e 317 n. 1 CP)

  1. Partecipazione a un’organizzazione criminale

Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260ter e 275ter CP40)

  1. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP)

Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm41)

  1. Terrorismo

Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, associazioni illecite (art. 258–260sexies, 275ter CP42)

Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn43)

Disposizioni penali secondo la legge federale che vieta i gruppi «Al‑Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate44 (art. 2)

  1. Razzismo e xenofobia

Discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bis CP)

  1. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

Genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 264a, 264c–264j CP)

  1. Riciclaggio di proventi di reato

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

  1. Corruzione

Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter–322septies CP)

  1. Favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali

Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, abis e c in combinato disposto con il cpv. 3 LStrI45)

  1. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

Disposizioni penali della legge sulla promozione dello sport (art. 22 LPSpo46)

Delitti e crimini secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 63 LDerr47)

Delitti e crimini secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1, 2 e 3 LATer48)

  1. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte

Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24–29 LTBC49)

  1. Traffico illecito di organi e tessuti umani

Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1–3 LCel50)

Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM51)

Delitti secondo la legge sui trapianti52 (art. 69 cpv. 1 e 2)

  1. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2, 19bis, 20 e 21 LStup53)

  1. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

Delitti secondo la legge sulla protezione dell’ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb54)

Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc55)

Disposizioni penali secondo la legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP56)

Disposizioni penali secondo la legge sull’ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 LIG57)

Decreto federale<br />che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto<br />del 1° ottobre 2021 | Lexipedia | Lexipedia