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AS 2025 354

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20222 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificato come segue:

1 L’allegato 29 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 1, 2, 8 e 333 sono modificati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 3 giugno 2025 alle ore 23.004.

2 giugno 2025

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 12b cpv. 4 lett. c)

Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi

Oggetto

Luogo di destinazione (Paese terzo)

Periodo

Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin‑2

Giappone

Dal 5 dicembre 2022 al 28 giugno 2026