AS 2025 354
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20222 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificato come segue:
1 L’allegato 29 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 1, 2, 8 e 333 sono modificati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 3 giugno 2025 alle ore 23.004.
2 giugno 2025 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
(art. 12b cpv. 4 lett. c)
Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi
Oggetto | Luogo di destinazione (Paese terzo) | Periodo |
|---|---|---|
Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin‑2 | Giappone | Dal 5 dicembre 2022 al 28 giugno 2026 |