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AS 2025 357

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

Modifiche del regolamento d’esecuzione

Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti il 17 luglio 2024
Entrate in vigore il 1° luglio 2025

Traduzione

Indice delle modifiche1

Regola 89bis

Regola 92

Regola 26

Modifiche

Regola 89bis Deposito, trattamento e trasmissione delle domande internazionali e di altri documenti sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici89bis.1 Domande internazionalia) Le domande internazionali possono, fatti salvi i paragrafi b)–e), essere depositate e trattate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici in conformità alle istruzioni amministrative.b)–d) [Nessuna modifica]dbis) Un Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa, diversa dall’Ufficio internazionale che ha emesso una notifica ai sensi del paragrafo d), può notificare all’Ufficio internazionale che riceverà domande internazionali solo se depositate sotto forma elettronica o tramite mezzi elettronici. L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta ogni notifica ricevuta ai sensi di questo paragrafo.dter) Un Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa che ha emesso una notifica in conformità con il paragrafo d) ma non ai sensi del paragrafo dbis) può notificare all’Ufficio internazionale che qualsiasi domanda depositata in forma cartacea deve essere ripresentata tramite mezzi elettronici entro due mesi dalla data dell’invito da parte di tale Ufficio od organizzazione. Se tali documenti non sono ricevuti in tempo utile, la domanda internazionale si considera ritirata e l’Ufficio ricevente emette una dichiarazione in tal senso. L’Ufficio internazionale pubblica nella gazzetta ogni notifica ricevuta ai sensi di questo paragrafo.e) [Nessuna modifica]89bis.2 Altri documentiLa regola 89bis.1 si applica mutatis mutandis ad altri documenti e alla corrispondenza relativi alle domande internazionali tenendo conto che, nel caso in cui un Ufficio nazionale od organizzazione intergovernativa abbia emesso una notifica ai sensi della regola 89bis.1.dter), tali documenti o corrispondenza, depositati sotto forma cartacea e non ripresentati tramite mezzi elettronici entro due mesi dalla data dell’invito corrispondente, non saranno tenuti in considerazione.89bis.3 [Nessuna modifica]

Regola 92 Corrispondenza92.1 [Nessuna modifica]92.2 Linguea)–d) [Nessuna modifica]e) Ogni lettera o notifica inviata dall’Ufficio internazionale al depositante o a un Ufficio nazionale deve essere redatta in francese, inglese o in un’altra lingua di pubblicazione nei limiti di quanto consentito dalle istruzioni amministrative.92.3 e 92.4 [Nessuna modifica]

Regola 26 Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente26.1–26.3bis [Nessuna modifica]26.3ter Invito a correggere delle irregolarità secondo l’articolo 3.4)i)a) Allorché l’estratto o qualsiasi testo che figura nei disegni è depositato in una lingua diversa da quella della descrizione e delle rivendicazioni, fatto salvo quanto disposto dalle regole 12.1bis e 26.3ter.e), l’Ufficio ricevente, eccetto nel caso in cui:i) una traduzione della domanda internazionale sia richiesta in virtù della regola 12.3.a) nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata, oppure ii) l’estratto o il testo che figura nei disegni sia redatto nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata, invita il depositante a fornire una traduzione dell’estratto o del testo che figura nei disegni nella lingua in cui la domanda internazionale deve essere pubblicata. Le regole 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 e 29.1 si applicano mutatis mutandis.b)–e) [Nessuna modifica]