Lexipedia

AS 2025 363

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust). Correzione

Preambolo

Ordinanza
sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

(OACust)

del 25 aprile 2018 (RU 2018 2251; RS 861.1)

Art. 13 cpv. 1 lett. eInvece di:1 L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev’essere eseguito il provvedimento. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l’esistenza a lungo termine della struttura di cui all’articolo 4 o 7.Leggasi:1 L’UFAS sottopone per parere la domanda di aiuti finanziari all’autorità competente del Cantone nel quale deve essere offerta la custodia o dev’essere eseguito il provvedimento. L’autorità cantonale deve esprimersi in particolare sulle questioni seguenti:e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l’esistenza a lungo termine della struttura di cui all’articolo 5 o 8. 6 giugno 2025 Cancelleria federale