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AS 2025 365

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

Modifiche del regolamento d’esecuzione

Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti il 17 luglio 2024
Entrate in vigore il 1° gennaio 2026

Traduzione

Indice delle modifiche1

Regola 33

Regola 64

Modifiche

Regola 33 Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale33.1 Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionalea) Ai fini dell’articolo 15.2), lo stato della tecnica pertinente comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in ogni parte del mondo con qualsiasi mezzo che possa aiutare a determinare se l’invenzione per la quale una protezione è richiesta è nuova oppure no, e se essa implica o no un’attività inventiva (cioè se è evidente o meno), a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data del deposito internazionale.b) [Nessuna modifica]c) [Nessuna modifica]33.2 e 33.3 [Nessuna modifica]

Regola 64 Stato della tecnica pertinente per lesame preliminare internazionale64.1 Stato della tecnicaa) Ai fini dell’articolo 33.2) e 3), è considerato come facente parte dello stato della tecnica tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in ogni parte del mondo con qualsiasi mezzo, a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data pertinente.b) [Nessuna modifica]64.2 Divulgazioni non scritteSe la messa a disposizione del pubblico è avvenuta mediante una divulgazione orale, un’utilizzazione o un’esposizione o mediante altri mezzi non scritti («divulgazione non scritta») prima della data pertinente definita nella regola 64.1.b), e se la data di questa divulgazione non scritta figura in una divulgazione scritta che è stata resa accessibile al pubblico alla data pertinente o a una data posteriore, il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale divulgazione non scritta nel modo prescritto dalla regola 70.9.64.3 [Nessuna modifica]