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AS 2025 371

Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente le informazioni sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. jbis1 Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):jbis. se necessario, un’indicazione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera j ODerr;

Art. 4 cpv. 5 lett. d5 Nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare: d. se necessario le indicazioni secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera j ODerr.

Art. 45c Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 28 maggio 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

28 maggio 2025

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider