AS 2025 373
Ordinanza
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
(OITE-PT)
(OITE-PT)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:1
Art. 5a2Abrogato
Titolo prima dell’art. 8aSezione 1a:
Animali da reddito trattati con determinati medicamenti antimicrobici e prodotti da essi derivati
Art. 8a1 Gli animali da reddito possono essere importati soltanto se non sono stati trattati con i seguenti medicamenti antimicrobici: a. medicamenti che contengono sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/12553; b. medicamenti antimicrobici utilizzati per promuovere la crescita o aumentare la produttività.2 I prodotti animali possono essere importati soltanto se provengono da animali da reddito di cui al capoverso 1.3 Le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano a: a. animali selvatici in libertà e prodotti da essi derivati; b. insetti, rane, lumache, rettili e prodotti da essi derivati; c. gelatina, se è stata prodotta esclusivamente con materie prime di cui all’allegato III sezione XIV capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 853/20044; d. collagene, se è stato prodotto esclusivamente con materie prime di cui all’allegato III sezione XV capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004; e. prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III sezione XVI punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004;f. derrate alimentari contenenti sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale; g. animali e prodotti animali non destinati al consumo umano; h. prodotti animali destinati a essere utilizzati come campioni per analisi di prodotto o controlli di qualità e non immessi sul mercato.
Titolo prima dell’art. 9Sezione 1b:
Carne bovina da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali
Titolo prima dell’art. 10aSezione 1c: Pellicce e prodotti di pellicceria
Art. 10a Campo di applicazioneLa presente sezione si applica alle pellicce e ai prodotti di pellicceria di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 20125 sulla dichiarazione delle pellicce.
Art. 10b Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata. 2 I metodi che infliggono sofferenze agli animali sono metodi in cui il benessere degli animali utilizzati per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria è gravemente compromesso. Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali in particolare: a. la detenzione degli animali in gabbie con fondo a griglia;b. la caccia di animali con l’aiuto di tagliole, trappole a laccio o trappole sott’acqua in cui essi annegano.
Art. 10c Deroghe al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita: a. per il consumo privato;b. come masserizie di trasloco;c. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.2 Si tratta di consumo privato quando le pellicce o i prodotti di pellicceria vengono indossati o portati con sé da una persona al momento dell’importazione nel traffico turistico e le servono come oggetti personali nella vita quotidiana.
Art. 10d Condizione per l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animaliL’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato attestante che provengono da un’azienda di produzione certificata ai sensi dell’articolo 10e.
Art. 10e Programma di certificazione1 Sono certificate le aziende di produzione che rispettano il programma di certificazione dell’USAV per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria.2 Il programma di certificazione si basa sulla norma SN EN ISO/IEC 17067:2013, Valutazione della conformità − Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto6. 3 Deve contenere quanto segue:a. le condizioni che garantiscono che le pellicce e i prodotti di pellicceria non siano ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali;b. i singoli punti di controllo per i controlli da parte degli organismi di certificazione;c. le misure da adottare se un’azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione.4 L’USAV pubblica il programma di certificazione sul proprio sito Internet.
Art. 10f Riconoscimento degli organismi di certificazione1 L’USAV riconosce un organismo di certificazione nazionale se questo è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell’USAV secondo la norma SN EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi7.2 Esso riconosce un organismo di certificazione estero se questo è accreditato come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell’USAV secondo la norma EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L’accreditamento è rilasciato da: a. un servizio di accreditamento estero membro dell’European co-operation for Accreditation; oppureb. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.3 Esso pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di certificazione riconosciuti.4 Un organismo di certificazione notifica immediatamente all’USAV se non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento.
Art. 10g Compiti e obblighi degli organismi di certificazione1 L’organismo di certificazione può certificare un’azienda di produzione di pellicce e prodotti di pellicceria soltanto se un controllo senza preavviso dimostra che per l’ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria il programma di certificazione è pienamente rispettato. 2 Dopo la concessione della certificazione, verifica con un controllo annuale senza preavviso se l’azienda di produzione rispetta ancora pienamente il programma di certificazione.3 Se constata che l’azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione, adotta le misure previste dal programma di certificazione. In casi gravi, ritira la certificazione all’azienda di produzione.4 Redige un rapporto su ogni controllo e su richiesta lo sottopone all’USAV.5 Redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’USAV su tutti i controlli eseguiti.
Art. 10h Procedura d’imposizione doganale1 La procedura d’imposizione doganale in caso di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria è disciplinata dalla legislazione sulle dogane.2 Chiunque importa o fa importare pellicce o prodotti di pellicceria la cui importazione è consentita soltanto con un certificato secondo l’articolo 10d deve fornire nella dichiarazione doganale le informazioni necessarie relative a tale certificato.
Art. 10i RintracciabilitàLe pellicce e i prodotti di pellicceria consegnati ai consumatori devono poter essere rintracciati dall’ottenimento fino alla consegna.
Titolo prima dell’art. 10jSezione 1d: Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi
Art. 10jEx art. 10a
Art. 10j cpv. 2 lett. d2 È consentita:d. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.
Titolo prima dell’art. 11Sezione 1e:
Reimportazione, campioni commerciali e campioni da analizzare, traffico turistico, lettere e pacchi
Art. 83 cpv. 2bis2bis Se, al momento dell’importazione, constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.
Art. 84 cpv. 1bis1bis Se un’autorità cantonale constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.
Art. 84a Misure dell’USAV nel caso di importazione illegale di pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipediNel caso di notifiche ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2bis o 84 capoverso 1bis, l’USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.
Art. 115 Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10c o 10d possono essere importati fino al 30 giugno 2027 e venduti fino al 30 giugno 2029.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
2 Gli articoli 5a e 8a entrano in vigore il 3 settembre 2026.
3 La cifra II entra in vigore il 1° luglio 2027.
28 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi |
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 7 dicembre 20128 sulla dichiarazione delle pellicce
TitoloOrdinanza
sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria(Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, ODPell)
Art. 4 cpv. 3 e 4Abrogati
Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Il modo di ottenimento va indicato come segue:a. se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» o «da caccia senza trappole»;b. se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi». 3 Abrogato
Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti da più pelamiIn caso di prodotti composti da più pelami di specie animale, Paesi d’origine e modi di ottenimento diversi, si applica quanto segue: a. per i tre pelami presenti in maggiore quantità nel prodotto devono essere apposte sul prodotto le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5;b. per gli altri pelami, le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 devono essere fornite su richiesta.
Art. 14b Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le pellicce e i prodotti di pellicceria importati fino al 30 giugno 2027 possono ancora essere dichiarati fino al 30 giugno 2029 secondo il diritto anteriore.
2. Ordinanza del 19 maggio 20109 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere
Art. 2 lett. c n. 8Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:c. i seguenti altri prodotti: 8. pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all’ordinanza del 7 dicembre 2012 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/350/it - fn-d7e624 10 sulla dichiarazione delle pellicce non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a–7 dell’ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione, e non accompagnati da un certificato di cui all’articolo 10d dell’ordinanza del 18 novembre 201511 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi o all’articolo 5d dell’ordinanza del 18 novembre 201512 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord;