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AS 2025 374

Ordinanza
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda, Norvegia e Irlanda del Nord
(OITE-UE)
(OITE-UE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia e Irlanda del Nord è modificata come segue:

Art. 5a Pellicce e prodotti di pellicceria: campo di applicazioneGli articoli 5b–5i si applicano alle pellicce e ai prodotti di pellicceria di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 20122 sulla dichiarazione delle pellicce.

Art. 5b Pellicce e prodotti di pellicceria: divieto di importazione se sono ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata. 2 I metodi che infliggono sofferenze agli animali sono metodi in cui il benessere degli animali utilizzati per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria è gravemente compromesso. Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali in particolare:a. la detenzione degli animali in gabbie con fondo a griglia;b. la caccia di animali con l’aiuto di tagliole, trappole a laccio o trappole sott’acqua in cui essi annegano.

Art. 5c Pellicce e prodotti di pellicceria: deroghe al divieto di importazione1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita: a. per il consumo privato; b. come masserizie di trasloco; c. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.2 Si tratta di consumo privato quando le pellicce o i prodotti di pellicceria vengono indossati o portati con sé da una persona al momento dell’importazione nel traffico turistico e le servono come oggetti personali nella vita quotidiana.

Art. 5d Pellicce e prodotti di pellicceria: condizione per l’importazione se non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animaliL’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato attestante che provengono da un’azienda di produzione certificata ai sensi dell’articolo 5e.

Art. 5e Pellicce e prodotti di pellicceria: programma di certificazione 1 Sono certificate le aziende di produzione che rispettano il programma di certificazione dell’USAV per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria.2 Il programma di certificazione si basa sulla norma SN EN ISO/IEC 17067:2013, Valutazione della conformità − Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto3.3 Deve contenere quanto segue:a. le condizioni che garantiscono che le pellicce e i prodotti di pellicceria non siano ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali;b. i singoli punti di controllo per i controlli da parte degli organismi di certificazione;c. le misure da adottare se un’azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione.4 L’USAV pubblica il programma di certificazione sul proprio sito Internet.

Art. 5f Pellicce e prodotti di pellicceria: riconoscimento degli organismi di certificazione1 L’USAV riconosce un organismo di certificazione nazionale se questo è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell’USAV secondo la norma SN EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi4.2 Esso riconosce un organismo di certificazione estero se questo è accreditato come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell’USAV secondo la norma EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L’accreditamento è rilasciato da: a. un servizio di accreditamento estero membro dell’European co-operation for Accreditation; oppureb. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.3 Esso pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di certificazione riconosciuti.4 Un organismo di certificazione notifica immediatamente all’USAV se non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento.

Art. 5g Pellicce e prodotti di pellicceria: compiti e obblighi degli organismi di certificazione1 L’organismo di certificazione può certificare un’azienda di produzione di pellicce e prodotti di pellicceria soltanto se un controllo senza preavviso dimostra che per l’ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria il programma di certificazione viene pienamente rispettato.2 Dopo la concessione della certificazione, verifica con un controllo annuale senza preavviso se l’azienda di produzione rispetta ancora pienamente il programma di certificazione.3 Se constata che l’azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione, adotta le misure previste dal programma di certificazione. In casi gravi, ritira la certificazione all’azienda di produzione.4 Redige un rapporto su ogni controllo e su richiesta lo sottopone all’USAV.5 Redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’USAV su tutti i controlli eseguiti.

Art. 5h Pellicce e prodotti di pellicceria: procedura d’imposizione doganale1 La procedura d’imposizione doganale in caso di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria è disciplinata dalla legislazione sulle dogane.2 Chiunque importa o fa importare pellicce o prodotti di pellicceria la cui importazione è consentita soltanto con un certificato secondo l’articolo 5d deve fornire nella dichiarazione doganale le informazioni necessarie relative a tale certificato.

Art. 5i Pellicce e prodotti di pellicceria: rintracciabilitàLe pellicce e i prodotti di pellicceria consegnati ai consumatori devono poter essere rintracciati dall’ottenimento fino alla consegna.

Art. 5jEx art. 5a

Art. 5j cpv. 2 lett. d2 È consentita:d. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

Art. 36 cpv. 1bis1bis Se, al momento dell’importazione, constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.

Art. 37 cpv. 1bis1bis Se un’autorità cantonale constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.

Art. 37a Misure dell’USAV nel caso di importazione illegale di pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipediNel caso di notifiche ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1bis o 37 capoverso 1bis, l’USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.

Art. 52 Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5c o 5d possono essere importati fino al 30 giugno 2027 e venduti fino al 30 giugno 2029.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

28 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza<br />concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda, Norvegia e Irlanda del Nord<br />(OITE-UE) | Lexipedia | Lexipedia