AS 2025 376
Ordinanza che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 22 dicembre 20231 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale,
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 26 aprile 19932 sul diritto d’autore
Art. 16e OrganizzazioneL’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) adempie i compiti del servizio secondo l’articolo 39b capoverso 1 LDA.
Titolo prima dell’art. 18
Capitolo 3 Intervento in caso di introduzione di merci nel territorio doganale o di asportazione di merci dal territorio doganale
Art. 18 Campo d’applicazioneIl presente capitolo si applica a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di merce in merito alla quale esiste il sospetto che la sua messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini.
Art. 18a Piccoli inviiPer piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.
Art. 18bDomanda d’intervento1 I titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d’intervento all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).2 L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.3 Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 19Ritenzione della merce1 Se l’UDSC trattiene della merce, la conserva dietro pagamento di un emolumento oppure la affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.2 L’UDSC comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente della merce ritenuta.3 Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l’UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente della merce distrutta.4 Se, già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 77 capoverso 3 o 4 LDA, è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, la merce è svincolata senza indugio.
Art. 20 Delega della competenza per i piccoli invii1 Se la merce ritenuta costituisce un piccolo invio, l’UDSC incarica l’IPI dell’esecuzione della procedura e consegna la merce a quest’ultimo o a un terzo designato dall’IPI affinché la conservi.2 Se il richiedente è l’IPI, rimane competente l’UDSC.
Art. 20a Campioni o modelli1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta.2 Invece di campioni o modelli, l’UDSC può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l’esame.3 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento all’UDSC o, durante la ritenzione della merce, all’autorità competente.
Art. 20b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari1 Il dichiarante, detentore o proprietario della merce può chiedere all’UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata.2 L’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato.3 Qualora consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, nel determinare il momento dell’ispezione l’UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall’altra.
Art. 20c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce1 L’UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione della merce al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l’ulteriore conservazione. Se il dichiarante, detentore o proprietario non ottempera all’invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni o modelli.2 Invece di prelevare campioni o modelli, l’UDSC può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
Art. 20d Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche1 Le autorità competenti per l’esecuzione dell’intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell’introduzione nel territorio doganale o nell’asportazione dal territorio doganale di merce o nell’intervento, per gli scopi di cui agli articoli 75–77hbis LDA, soprattutto in relazione al trattamento di domande d’intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di merce nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:a. generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario della merce, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l’indirizzo;b. indicazioni e documenti relativi alle domande d’intervento di cui all’articolo 76 LDA;c. indicazioni e documenti relativi alla merce ritenuta secondo l’articolo 77 LDA;d. indicazioni e documenti relativi all’intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di merce nonché al prelievo e all’invio di campioni e modelli.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, l’UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.3 Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d’intervento o dopo l’intervento.
Art. 21 Emolumenti e tasse1 Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 20073 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dall’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 20164 sulle tasse.
2. Ordinanza del 26 aprile 19935 sulle topografie
Art. 3 TasseAlle tasse esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 20166 sulle tasse (OTa-IPI).
Titolo prima dell’art. 16
Sezione 4 Intervento in caso di introduzione di prodotti a semiconduttori nel territorio doganale o di asportazione di prodotti a semiconduttori dal territorio doganale
Art. 16 Campo d’applicazioneLa presente sezione si applica a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la loro messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di protezione di topografie di prodotti a semiconduttori.
Art. 16a Piccoli inviiPer piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.
Art. 16b Domanda d’intervento1 I produttori o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d’intervento all’UDSC.2 L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.3 Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 17 Ritenzione di prodotti a semiconduttori1 Se l’UDSC trattiene dei prodotti a semiconduttori, li conserva dietro pagamento di un emolumento oppure li affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.2 L’UDSC comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente dei prodotti a semiconduttori ritenuti.3 Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l’UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente dei prodotti a semiconduttori distrutti.4 Se, già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 77 capoverso 3 o 4 della legge del 9 ottobre 19927 sul diritto d’autore (LDA), è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti a semiconduttori sono svincolati senza indugio.
Art. 18 Delega della competenza per i piccoli invii1 Se i prodotti a semiconduttori ritenuti costituiscono un piccolo invio, l’UDSC incarica l’IPI dell’esecuzione della procedura e consegna i prodotti a semiconduttori a quest’ultimo o a un terzo designato dall’IPI affinché li conservi.2 Se il richiedente è l’IPI, rimane competente l’UDSC.
Art. 18a Campioni o modelli1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti.2 Invece di campioni o modelli, l’UDSC può trasmettere al richiedente fotografie dei prodotti a semiconduttori ritenuti, se queste ne consentono l’esame.3 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento all’UDSC o, durante la ritenzione dei prodotti a semiconduttori, all’autorità competente.
Art. 18b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari1 Il dichiarante, detentore o proprietario dei prodotti a semiconduttori può chiedere all’UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata. 2 L’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario dei prodotti a semiconduttori della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato. 3 Qualora consenta al richiedente di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti, nel determinare il momento dell’ispezione l’UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall’altra.
Art. 18c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione dei prodotti a semiconduttori1 L’UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione dei prodotti a semiconduttori al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l’ulteriore conservazione. Se il dichiarante, il detentore o il proprietario non ottempera all’invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni o modelli.2 Invece di prelevare campioni o modelli, l’UDSC può fotografare i prodotti a semiconduttori distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
Art. 18d Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche1 Le autorità competenti per l’esecuzione dell’intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell’introduzione nel territorio doganale o nell’asportazione dal territorio doganale di prodotti a semiconduttori o nell’intervento, per gli scopi di cui agli articoli 75–77hbis LDA8, soprattutto in relazione al trattamento di domande d’intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di prodotti a semiconduttori nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:a. generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario di prodotti a semiconduttori, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l’indirizzo;b. indicazioni e documenti relativi alle domande d’intervento di cui all’articolo 76 LDA;c. indicazioni e documenti relativi ai prodotti a semiconduttori ritenuti secondo l’articolo 77 LDA;d. indicazioni e documenti relativi all’intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di prodotti a semiconduttori nonché al prelievo e all’invio di campioni e modelli.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, l’UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.3 Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d’intervento o dopo l’intervento.
Art. 19 Emolumenti e tasse1 Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 20079 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dalla OTa‑IPI10.
3. Ordinanza del 23 dicembre 199211 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
Art. 7 TasseAlle tasse esigibili giusta la LPM o la presente ordinanza si applica l’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 201612 sulle tasse (OTa-IPI).
Titolo prima dell’art. 54
Capitolo 8 Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale
Art. 54 Campo d’applicazioneIl presente capitolo si applica a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza.
Art. 54a Piccoli inviiPer piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.
Art. 54bDomanda d’intervento1 Il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza oppure una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 LPM (richiedente) deve presentare la domanda d’intervento all’UDSC.2 L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.3 Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 55Ritenzione della merce1 Se l’UDSC trattiene della merce, la conserva dietro pagamento di un emolumento oppure la affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.2 L’UDSC comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente della merce ritenuta.3 Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l’UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente della merce distrutta.4 Se, già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 72 capoverso 3 o 4 LPM, è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, la merce è svincolata senza indugio.
Art. 56 Delega della competenza per i piccoli invii1 Se la merce ritenuta costituisce un piccolo invio, l’UDSC incarica l’IPI dell’esecuzione della procedura e consegna la merce a quest’ultimo o a un terzo designato dall’IPI affinché la conservi. 2 Se il richiedente è l’IPI, rimane competente l’UDSC.
Art. 56a Campioni o modelli1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta.2 Invece di campioni o modelli, l’UDSC può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l’esame.3 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento all’UDSC o, durante la ritenzione della merce, all’autorità competente.
Art. 56b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari1 Il dichiarante, detentore o proprietario della merce può chiedere all’UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata. 2 L’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato.3 Qualora consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, nel determinare il momento dell’ispezione l’UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall’altra.
Art. 56c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce1 L’UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione della merce al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l’ulteriore conservazione. Se il dichiarante, detentore o proprietario non ottempera all’invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni o modelli.2 Invece di prelevare campioni o modelli, l’UDSC può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
Art. 56d Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche1 Le autorità competenti per l’esecuzione dell’intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell’introduzione nel territorio doganale o nell’asportazione dal territorio doganale di merce o nell’intervento, per gli scopi di cui agli articoli 70–72i LPM, soprattutto in relazione al trattamento di domande d’intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di merce nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:a. generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario della merce, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l’indirizzo;b. indicazioni e documenti relativi alle domande d’intervento di cui all’articolo 71 LPM;c. indicazioni e documenti relativi alla merce ritenuta secondo l’articolo 72 LPM;d. indicazioni e documenti relativi all’intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di merce nonché al prelievo e all’invio di campioni e modelli.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, l’UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.3 Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d’intervento o dopo l’intervento.
Art. 57 Emolumenti e tasse1 Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200713 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dalla OTa‑IPI14.
4. Ordinanza dell’8 marzo 200215 sul design
Art. 1 cpv. 2Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Titolo prima dell’art. 37
Capitolo 5 Intervento in caso di introduzione di oggetti nel territorio doganale o di asportazione di oggetti dal territorio doganale
Art. 37 Campo d’applicazioneIl presente capitolo si applica a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente.
Art. 37a Piccoli inviiPer piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.
Art. 37b Domanda d’intervento1 Il titolare del diritto o il titolare della licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d’intervento all’UDSC.2 L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.3 Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 38 Ritenzione degli oggetti1 Se l’UDSC trattiene degli oggetti, li conserva dietro pagamento di un emolumento oppure li affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.2 L’UDSC comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente degli oggetti ritenuti.3 Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l’UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente degli oggetti distrutti.4 Se, già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 48 capoverso 3 o 4 LDes, è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, gli oggetti sono svincolati senza indugio.
Art. 39 Delega della competenza per i piccoli invii1 Se gli oggetti ritenuti costituiscono un piccolo invio, l’UDSC incarica l’IPI dell’esecuzione della procedura e consegna gli oggetti a quest’ultimo o a un terzo designato dall’IPI affinché li conservi.2 Se il richiedente è l’IPI, rimane competente l’UDSC.
Art. 39a Campioni o modelli1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare gli oggetti ritenuti.2 Invece di campioni o modelli, l’UDSC può trasmettere al richiedente fotografie degli oggetti ritenuti, se queste ne consentono l’esame.3 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento all’UDSC o, durante la ritenzione degli oggetti, all’autorità competente.
Art. 39b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari1 Il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti può chiedere all’UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata.2 L’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato.3 Qualora consenta al richiedente di ispezionare gli oggetti ritenuti, nel determinare il momento dell’ispezione l’UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall’altra.
Art. 39c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione degli oggetti1 L’UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione degli oggetti al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l’ulteriore conservazione. Se il dichiarante, detentore o proprietario non ottempera all’invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni o modelli.2 Invece di prelevare campioni o modelli, l’UDSC può fotografare gli oggetti distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
Art. 39d Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche1 Le autorità competenti per l’esecuzione dell’intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell’introduzione nel territorio doganale o nell’asportazione dal territorio doganale di oggetti o nell’intervento, per gli scopi di cui agli articoli 46–49a LDes, soprattutto in relazione al trattamento di domande d’intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di oggetti nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:a. generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario degli oggetti, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l’indirizzo;b. indicazioni e documenti relativi alle domande d’intervento di cui all’articolo 47 LDes;c. indicazioni e documenti relativi agli oggetti ritenuti secondo l’articolo 48 LDes;d. indicazioni e documenti relativi all’intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di oggetti nonché al prelievo e all’invio di campioni e modelli.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, l’UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.3 Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d’intervento o dopo l’intervento.
Art. 40 Emolumenti e tasse1 Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200716 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dall’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 201617 sulle tasse.
5. Ordinanza del 19 ottobre 197718 sui brevetti
Titolo prima dell’art. 112
Titolo sesto Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale
Art. 112 Campo d’applicazioneIl presente titolo si applica a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera.
Art. 112a Piccoli inviiPer piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.
Art. 112b Domanda d’intervento1 Il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d’intervento all’UDSC.2 L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.3 Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 112c Ritenzione della merce1 Se l’UDSC trattiene della merce, la conserva dietro pagamento di un emolumento oppure la affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.2 L’UDSC comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del dichiarante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente della merce ritenuta. 3 Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l’UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente della merce distrutta.4 Se, già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 86c capoverso 3 o 4 LBI, è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, la merce è svincolata senza indugio.
Art. 112d Delega della competenza per i piccoli invii1 Se la merce ritenuta costituisce un piccolo invio, l’UDSC incarica l’IPI dell’esecuzione della procedura e consegna la merce a quest’ultimo o a un terzo designato dall’IPI affinché la conservi.2 Se il richiedente è l’IPI, rimane competente l’UDSC.
Art. 112e Campioni o modelli1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta.2 Invece di campioni o modelli, l’UDSC può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l’esame.3 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento all’UDSC o, durante la ritenzione della merce, all’autorità competente.
Art. 112f Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari1 Il dichiarante, il detentore o il proprietario della merce può chiedere all’UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata.2 L’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato.3 Qualora consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, nel determinare il momento dell’ispezione l’UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall’altra.
Art. 112g Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce1 L’UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione della merce al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l’ulteriore conservazione. Se il dichiarante, detentore o proprietario non ottempera all’invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni o modelli.2 Invece di prelevare campioni o modelli, l’UDSC può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
Art. 112h Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche1 Le autorità competenti per l’esecuzione dell’intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell’introduzione nel territorio doganale o nell’asportazione dal territorio doganale di merce o nell’intervento, per gli scopi di cui agli articoli 86a–86l LBI, soprattutto in relazione al trattamento di domande d’intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di merce nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:a. generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario della merce, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l’indirizzo;b. indicazioni e documenti relativi alle domande d’intervento di cui all’articolo 86b LBI;c. indicazioni e documenti relativi alla merce ritenuta secondo l’articolo 86c LBI;d. indicazioni e documenti relativi all’intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di merce nonché al prelievo e all’invio di campioni e modelli.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, l’UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.3 Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d’intervento o dopo l’intervento.
Art. 112i Emolumenti e tasse1 Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200719 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.2 Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dalla OTa‑IPI20.
6. Ordinanza del 2 settembre 201521 sulla protezione degli stemmi
Art. 7 Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganaleGli articoli 7–9 si applicano a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’immagazzinamento di merce simile in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.
Art. 8, rubrica e cpv. 2–4Domanda d’intervento2 Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).3 L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.4 Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 9 Ulteriori disposizioni applicabili all’interventoAll’intervento sono inoltre applicabili gli articoli 54a e 55–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 199222 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
14 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |