AS 2025 383
AS 2025 383
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:
Art. 32L’autorità competente può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici, a biomassa e geotermici, se attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L’autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d’investimento.
Art. 48 cpv. 22 Nei seguenti casi il contributo d’investimento è pari al 60 per cento dei costi d’investimento computabili:a. nuovi impianti e ampliamenti considerevoli che soddisfano uno dei criteri di rilevanza di cui all’articolo 30bbis capoverso 1 lettere a–c ed e, purché almeno il 50 per cento dell’ulteriore produzione sia generato nel semestre invernale e tale produzione invernale sia pari ad almeno 5 GWh;b. ampliamenti considerevoli che soddisfano il criterio di rilevanza dell’articolo 30bbis capoverso 1 lettera d.
Art. 87hAbrogato
II
Gli allegati 1.5, 2.1, 2.5 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
21 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 16, 17, 21, 23 e 28)
Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 2.1.2 lett. h2.1.2 Biomassa non ammessa:h. carburanti e combustibili rinnovabili per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestati secondo la legislazione sul CO2 ad eccezione dell’olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termo-elettriche a blocco.
N. 2.3.2–2.3.52.3.2 I carburanti rinnovabili devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un’agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili secondo l’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm).2.3.3 Se un carburante rinnovabile viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in esercizio dell’impianto occorre un’autorizzazione da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini come azienda di produzione con diritto a un’agevolazione fiscale.2.3.4 Se vengono impiegati carburanti rinnovabili per l’esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell’assunzione della materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.2.3.5 Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono considerati soddisfatti se il fornitore attesta mediante garanzie di origine che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas naturale.
(art. 7, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)
Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
N. 4.2 lett. e4.2 Notifica di messa in esercizioLa notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:e. per gli impianti integrati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012 o a partire dal 1° aprile 2025: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell’articolo 6;
(art. 87r e 87t)
Contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici
N. 5.35.3 swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati scaduti i termini elencati qui di seguito, che decorrono a partire dal rilevamento:a. per la prospezione: 24 mesi; b. per lo sfruttamento: 12 mesi.
(art. 96b, 96e e 96h)
Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa
N. 3.6.1 lett. a3.6.1 Il bonus per lo sfruttamento di calore da impianti di produzione di biogas viene accordato se nel corso di un anno civile:a. per gli impianti che soddisfano i requisiti per il bonus di cui al numero 3.4 o 3.5: almeno il 25 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente;