AS 2025 384
Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 32aEx art. 33a
Art. 33a Valutazioni sistematiche approfondite della sicurezza per gli impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari1 Il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare diverso da una centrale nucleare, oltre a effettuare le valutazioni sistematiche della sicurezza secondo l’articolo 33 capoverso 1, deve procedere ogni dieci anni a una valutazione sistematica approfondita della sicurezza.2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la valutazione sistematica approfondita della sicurezza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
21 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |