AS 2025 385
Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi (OITC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 giugno 20191 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:
Art. 3 Impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC 1 Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC:a. gli oleodotti e i gasdotti con una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;b. gli idrogenodotti:1. con una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 30 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm;2. con una pressione d’esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar ma inferiore o uguale a 30 bar e un diametro esterno superiore a 12 cm.2 I valori di pressione indicati vanno intesi come valori di sovrappressione.3 Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d’esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d’ariete.
Art. 9 lett. gIl rapporto tecnico comprende in particolare:g. la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC).
Art. 26 cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 4 lett. g2 Comprende in particolare le seguenti indicazioni sull’organizzazione dell’impresa:4 Comprende in particolare le seguenti indicazioni sull’impianto di trasporto in condotta:g. la documentazione delle misure adottate per proteggere dalle ciberminacce gli impianti di trasporto in condotta (art. 39a OSITC3).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
21 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |