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AS 2025 386

Ordinanza
sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 22 Ai seguenti impianti di trasporto in condotta si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a, nonché l’allegato 1:a. gasdotti con una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar;b. idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 26 giugno 20192 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC).

Art. 2 cpv. 3bis3bis Per idrogenodotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati esclusivamente al trasporto d’idrogeno in forma gassosa.

Art. 12 cpv. 1 e 21 I gasdotti con una pressione d’esercizio a partire da 25 bar, gli oleodotti e gli idrogenodotti che trasportano idrogeno con un grado di purezza pari almeno al 98 per cento devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:a. 2 metri dagli edifici non occupati da persone;b. 10 metri dagli edifici occupati da persone.2 Tra gli altri gasdotti e idrogenodotti e gli edifici occupati da persone deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri.

Art. 39a cpv. 2 e 42 Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza e le adeguano regolarmente agli standard tecnici più recenti. A tal fine consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.4 I requisiti dello standard minimo per la sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’approvvigionamento di gas, edizione maggio 20243, sono vincolanti per gli esercenti di gasdotti. Questi devono dimostrare all’autorità di vigilanza di soddisfare i requisiti del livello di protezione di cui al capitolo 5 dello standard minimo.

Art. 50 cpv. 22 I gasdotti e gli idrogenodotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta interessato.

Art. 56 cpv. 2 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 58 RiconversionePer gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi che devono essere esercitati con una pressione superiore a 5 bar, ma la cui costruzione o esercizio non rispetta o rispetta soltanto in parte le prescrizioni sugli impianti con una pressione d’esercizio superiore a 5 bar, è necessaria una procedura di approvazione dei piani secondo l’articolo 2 LITC.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

21 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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